Sez. L, Sentenza n. 3496 del 15/10/1976 (Rv. 382243 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ESISTENZA DI INFERMITA - ACCERTAMENTO IN SEDE DI CONSULENZA TECNICA - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE SUL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUAZIONE DEL LAVORO DA PARTE DELL'ASSICURATO - INAMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ESISTENZA DI INFERMITA - ACCERTAMENTO IN SEDE DI CONSULENZA TECNICA - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE SUL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUAZIONE DEL LAVORO DA PARTE DELL'ASSICURATO - INAMMISSIBILITA.*
E viziata da motivazione insufficiente la sentenza con la quale il giudice, pur ritenendo accertate le alterazioni patologiche del lavoratore che agisce per il riconoscimento della pensione di invalidita, cosi come risultanti dalla relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio, ritenga di poter prescindere dal loro esame in base alla considerazione che il lavoratore abbia continuato nella propria occupazione di lavoro, in quanto un elemento probatorio secondario con efficacia dimostrativa solo indiretta non e sufficiente a sopperire all'omesso esame delle singole infermita denunciate, per le quali si impone un'indagine diretta, sia in ordine alla loro natura che in ordine alla loro gravita. (V 1891/75, mass n 375570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)