Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 11 ottobre 1984, causa 103/83
Epigrafe
Nella causa 103/83,
Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor», con l'avv. Lise Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Marlyse Neuen-Kauffman, 21, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Frank Benyon, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto della Commissione di aumentare la quota della ricorrente per i prodotti della categoria V e della categoria Id nel secondo trimestre 1983,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, presidente di sezione, e T. Koopmans, giudice,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancilliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
A norma dell'art. 58 del trattato CECA, con decisione 30 giugno 1982 n. 1696/82/CECA (GU L 191, pag. 1), emendata per l'ultima volta dalla decisione 12 gennaio 1983 n. 87/83/CECA (GU L 13, pag. 9), la Commissione prorogava il sistema di sorveglianza ed il nuovo regime di quote di produzione per determinati prodotti, riguardante le imprese siderurgiche della Comunità.
paragrafo 2
Con decisione 16 febbraio 1983 n. 379/83/CECA, (GU L 45, pag. 19), la Commissione determinava le percentuali di riduzione da applicarsi nel secondo trimestre del 1983 e notificava alla ricorrente, con lettera 28 febbraio 1983, le quote attribuite al suo gruppo d'imprese per il secondo trimestre 1983.
paragrafo 3
Con decisione 20 aprile 1983 n. 950/83/CECA, (GU L 104, pag. 19), la Commissione modificava le percentuali di riduzione da applicarsi per il secondo trimestre 1983. Di conseguenza essa comunicava alla ricorrente le nuove quote di produzione e di consegna per detto trimestre.
paragrafo 4
La ricorrente ha impugnato detta decisione con atto registrato nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1983. La fase scritta si è svolta ritualmente. La Corte, su relazione del giudice relatore sentito l'avvocato generale, ha deciso di rimettere la causa alla prima sezione senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude chiedendo che la decisione della Commissione 27 aprile 1983 sia annullata:
paragrafo 2
1. nella parte in cui notifica alla Usinor le quote per i prodotti della categoria V mentre il destinatario della notifica dovrebbe essere un'altra impresa;
2. nella parte in cui la Commissione, anche se riteneva che la notifica andasse indirizzata alla ricorrente, non ha trattato l'impresa Alpa come un'entità distinta ai sensi dell'art. 80 del trattato CECA e non ha adeguato le sue quote per i prodotti della categoria V a norma dell'art. 14, n. 3, della decisione n. 1696/82;
3. nella parte in cui, venendo meno ai suoi obblighi, la Commissione ha fissato ad un livello insufficiente le percentuali di riduzione positive applicate ai prodotti della categoria Id nella decisione generale 950/83 ed ha attribuito alla ricorrente, a norma di detta decisione generale, quote insufficienti per consentirle di far fronte ad una domanda notevolmente aumentata da profondi cambiamenti avvenuti sul mercato.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso d'annullamento;
condannare la ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Prodotti della categoria V
paragrafo 1
I prodotti della categoria V di cui trattasi sono tondi per cemento armato, prodotti da un'affiliata della ricorrente, la Alpa.
paragrafo 2
Secondo la ricorrente a torto la Commissione ha notificato alla Usinor le quote destinate all'Alpa, la quale costituisce una persona giuridica distinta ai sensi dell'art. 80 del trattato CECA, ed un'entità economica indipendente in seno al gruppo Usinor. Questa impresa isolata in seno al gruppo Usinor è la sola del gruppo che produca tondo per cemento armato. Essa aveva chiesto alla Commissione, con lettera 23 febbraio 1983, di fruire dell'adeguamento contemplato dall'art. 14 della decisione 1696/82 per il primo trimestre 1983. Questa lettera rimaneva senza riscontro. L'Alpa ripeteva la domanda per il secondo trimestre del 1983 con lettera in data 26 maggio 1983.
paragrafo 3
L'art. 14 della decisione n. 1696/82, nella versione in vigore nel 1983, contemplava la possibilità di adeguare le quote per quanto riguarda la categoria V purché:
paragrafo 4
la produzione complessiva dei prodotti di cui all'art. 1 non avesse superato le 700000 tonnellate nel 1981, e
la produzione delle categorie IV, V e VI corrispondesse almeno al 90 % della produzione complessiva dell'impresa nel 1981, e
la produzione della categoria V costituisse almeno il 30 % della produzione delle categorie IV, V e VI nel 1981, e
la percentuale di riduzione della categoria V superasse il 40 %.
paragrafo 5
L'Alpa, la quale produce unicamente tondo per cemento armato, possiede i requisiti di cui all'art. 14 sopracitato. La ricorrente invece non fruisce di questa possibilità di adeguamento, dato che la sua produzione complessiva nel 1981 dei prodotti contemplati dall'art. 1 della decisione ha superato il limite delle 700000 tonnellate.
paragrafo 6
L'art. 14 è destinato ad aiutare le piccole imprese, come pure le imprese specializzate nei prodotti delle categorie IV, V e VI, a far fronte alle eccezionali difficoltà che esse rischiano d'incontrare a causa delle elevate percentuali di riduzione contemplate per detti prodotti. Le percentuali di riduzione per i prodotti della categoria V hanno raggiunto il 43 e il 50 % nel secondo trimestre del 1983. L'Alpa, unica impresa del gruppo Usinor ubicata nella regione parigina, ed unica impresa del gruppo che produca tondo per cemento armato, è stata costretta ad effettuare almeno quattro settimane di chiusura nei due primi trimestri del 1983. I suoi dipendenti non possono essere trasferiti ad un'altra impresa del gruppo ed il suo bilancio è in deficit.
paragrafo 7
L'Alpa possiede tutti i requisiti stabiliti dall'art. 14. Oltre ad avere una produzione ben precisa, l'Alpa è una persona giuridica. Essa ha statuti propri, un bilancio autonomo, paga direttamente l'IVA al fisco francese, vende direttamente sul mercato, anche ai concorrenti del gruppo Usinor, e decide dei propri investimenti in modo del tutto autonomo. Alla luce del diritto francese, essa è un'impresa nel senso giuridico nonché nel senso economico della parola.
paragrafo 8
Lo stesso vale per il diritto comunitario nel quale la nozione d'impresa è definita dall'art. 80 del trattato CECA. Si veda la definizione d'impresa e della differenza rispetto al gruppo, precisata dalla Corte nelle sentenze 22 marzo 1961 (cause 42 e 49/59, SNUPAT/Alta Autorità, Race. 1961, pag. 99) e 13 luglio 1962 (cause 17 e 20/61 Klöckner e Hoesch/Alta Autorità, Race. 1962, pag. 597). La Corte ha precisato che la nozione d'impresa ai sensi del trattato si identifica col concetto di persone fisiche o giuridiche. L'Alpa dev'essere considerata un'impresa autonoma, tenuto conto della mancanza assoluta di vincoli economici e tecnici col gruppo Usinor.
paragrafo 9
È illegittimo l'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82, secondo il quale un gruppo d'imprese concentrate ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA dev'essere considerato come un'unica impresa. La Commissione non può applicare la definizione di gruppo d'imprese, data dal trattato con le norme sulle fusioni e sulle concentrazioni, a situazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 66, prescindendo dalle disposizioni del trattato e dalla giurisprudenza della Corte. In proposito la Corte la rilevato nella sentenza SNUPAT soprammenzionata che, per ammettere che più società distinte possano costituire un'unica impresa ai sensi dell'art. 80 del trattato, sarebbe necessario che il trattato contenesse un'espressa disposizione in questo senso. In mancanza di una disposizione del genere, non si può presumere che due società separate e distinte costituiscano un'unica impresa ai sensi del trattato.
paragrafo 10
Le imprese, se conservano la personalità giuridica, sono titolari di diritti e di obblighi derivanti dal diritto comunitario, ivi compreso il diritto di chiedere l'adeguamento dei riferimenti della categoria V — tondo per cemento armato — a norma dell'art. 14, terzo trattino, della decisione 1696/82. Il negare all'Alpa la natura d'impresa ai sensi dell'art. 80 si risolve nell'effettuare una discriminazione tra l'Alpa, affiliata dell'Usinor, e le altre imprese monoproduttrici che fruiscono dell'adeguamento.
paragrafo 11
La Commissione sostiene essere pacifico che l'Alpa sia concentrata col gruppo Usinor ai sensi dell'art. 66 del trattato. L'Alpa è cionondimeno un'impresa ai sensi dell'art. 80 del trattato.
paragrafo 12
La questione è se l'art. 2 n. 4 a norma del quale «va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo d'imprese che abbia formato oggetto di concentrazione...» sia illegittimo.
paragrafo 13
Il trattato attribuisce alle Commissione un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l'organizzazione di un sistema di quote di produzione. La Commissione deve esercitare il potere attribuitole dall'art. 58 del trattato CECA in modo obiettivo e senza discriminazioni. Ai fini della corretta applicazione del regime delle quote, è obiettivo ed adeguato il criterio secondo il quale è del pari destinatario del regime stesso il gruppo d'imprese concentrate ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA.
paragrafo 14
La concentrazione d'imprese è caratterizzata dal fatto che una o più di esse è soggetta al controllo di un'altra impresa. L'esistenza del controllo implica la possibilità d'influire sulle decisioni di un'altra impresa nel campo industriale e commerciale. Per garantire l'efficacia del sistema delle quote, è necessario designare come destinatario del sistema stesso colui che ha la possibilità di determinare l'attività dell'impresa sotto l'aspetto produttivo.
paragrafo 15
Istituendo delle quote di produzione per le singole imprese si lederebbero i diritti dell'impresa che ha ottenuto il controllo delle imprese concentrate, e si trasgredirebbe il principio dell'art. 66 del trattato CECA secondo il quale le concentrazioni d'imprese sono lecite. La quota di produzione stabilita per il gruppo nel suo complesso dà maggiore elasticità al sistema. Le produzioni effettuate durante il periodo di riferimento vengono sommate per le imprese che compongono il gruppo. È tuttavia lecito al gruppo ripartire a suo piacimento fra le varie imprese le quote di produzione stabilite. Il gruppo ha quindi un vantaggio considerevole rispetto alla singola impresa la quale ha unicamente il potere di modificare o di aumentare, mediante permuta o acquisto, le quote che le sono state attribuite. La decisione n. 1696/82 tiene perciò conto dello scopo essenziale cui tende la costituzione di una concentrazione d'imprese, scopo il quale consiste nel realizzare, mediante la specializzazione in seno al gruppo, la razionalizzazione delle attività.
paragrafo 16
Il gruppo d'imprese concentrate non è diverso dall'impresa la quale, pur costituendo un'unica persona giuridica, disponga di vari stabilimenti. Il regime istituito dalle pubbliche autorità deve tener conto delle strutture e delle attività economiche reali. I sistemi di quote hanno lo scopo di decidere la struttura e il volume della produzione futura riferendosi alla struttura ed al volume della produzione accertata in passato. Per un gruppo d'imprese concentrate ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA, la produzione accertata durante il periodo di riferimento è il risultato di decisioni adottate nell'ambito dell'unità del consorzio e determinate dall'interesse di questo.
paragrafo 17
L'Alpa, benché abbia contribuito alle produzioni di riferimento del primo regime di quote per il 55 % circa, contro il 45 % delle altre imprese del gruppo Usinor, ha effettuato il 90 % delle produzioni sotto il regime della decisione n. 1696/82 e la relazione annuale del gruppo Usinor per il 1982 indica che la produzione del tondo per cemento armato è stata completamente trasferita dal gruppo all'Alpa. Il gruppo Usinor ha quindi potuto trarre profitto dalla grande elasticità del regime, concentrando la produzione del tondo per cemento armato in detta affiliata. Non si può inoltre parlare di difficoltà eccezionali per l'Alpa, dato che la relazione annuale indica dei buoni risultati per questa affiliata nel 1982, la quale ha ottenuto risultati positivi rispetto agli anni precedenti. Le quote della categoria V, per il secondo trimestre del 1983, di 141129 tonnellate danno una percentuale di sfruttamento del 65,8 % della capacità annuale dell'Alpa di 250000 tonnellate, cioè 62500 il trimestre.
paragrafo 18
L'Usinor, tenuto conto del suo precedente comportamento, non può rimettere in discussione le proprie quote. Essa ha fornito i dati produttivi per l'intero gruppo, ivi compresi quelli dell'Alpa, ha tratto profitto dall'elasticità della quota di gruppo a favore dell'Alpa, non ha mai messo in discussione le quote del gruppo per dieci trimestri, e l'Alpa non ha mai chiesto una quota separata. L'Usinor ha del pari chiesto e ottenuto adeguamenti di quote come gruppo, e fruito delle tolleranze ammesse per i multiproduttori nel calcolo dei superamenti e delle eventuali ammende imposte per inosservanza delle quote della Commissione.
paragrafo 19
Nella replica la ricorrente insiste sul fatto che essa contesta l'art. 14 n. 3 nella parte in cui determina una discriminazione fra imprese, a seconda delle loro dimensioni, e ciò in contrasto con l'art. 4 b), disposizione fondamentale del trattato. L'estensione della definizione del gruppo d'imprese data dal trattato, a proposito delle fusioni e delle concentrazioni, a situazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 66, produce risultati arbitrari e discrimina determinate imprese rispetto ad altre senza alcuna effettiva giustificazione economica che non sia l'intento di unificare il sistema dell'attribuzione delle quote.
paragrafo 20
La Commissione tenta di dimostrare che il criterio applicato nell'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82 è obiettivo perché un gruppo d'imprese potrebbe più facilmente ripartire le quote attribuite fra le imprese che ne fanno parte, il che giustificherebbe l'attribuzione di quote complessive anziché di quote individuali a determinate imprese. Questo assunto può essere esatto in determinati casi, ma è errato in altri. Nel caso della ricorrente la possibilità addotta dalla Commissione non sussiste.
paragrafo 21
La società madre Usinor ha gradualmente chiuso i sette centri di produzione per il tondo da cemento armato già sparsi nei suoi stabilimenti, ed ha concentrato le attività del gruppo per la categoria V presso l'Alpa. La ricorrente, non avendo altre affiliate che producano del tondo per cemento armato, non ha alcuna elasticità nel trasferire le quote della categoria V, né per riciclare il personale dell'Alpa. Contrariamente a quanto la Commissione sostiene, l'Alpa è del tutto indipendente dall'impresa madre per quanto riguarda il rifornimento di rottame e la vendita viene effettuata in modo del tutto indipendente dall'Alpa la quale, sotto il profilo economico, si trova nella stessa situazione di un'impresa non integrata. L'Alpa è monoproduttrice, dato che i suoi impianti non consentono di produrre altro che tondo per cemento armato.
paragrafo 22
Il sistema istituito dalla Commissione fa sì che due imprese le quali lavorano in situazioni analoghe siano trattate in modo diverso. L'attribuire adeguamenti alle imprese indipendenti di piccole dimensioni, escludendo da questa agevolazione le imprese integrate che lavorano nella stessa situazione di un'impresa indipendente, provoca inevitabilmente delle modificazioni strutturali nel settore di cui trattasi. Approfittando degli adeguamenti di quote, le priccole imprese indipendenti accettano gli ordini che le imprese integrate non possono accettare, per mancanze di quote adeguate, e aumentano la produzione a detrimento di quella dei concorrenti. La quota di Usi-nor/Alpa sul mercato francese è diminuita dal 27,7 % nel 1974 al 13,5 % nel 1982, mentre quella degli italiani passava dal 3,5 % nel 1974 al 24,2 % nel 1982.
paragrafo 23
Secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione deve applicare l'art. 58 del trattato CECA in modo neutro sotto il profilo della concorrenza e senza favorire determinate imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione analoga sul mercato. I provvedimenti di ammodernamento e di riorganizzazione devono favorire le imprese che li hanno adottati, anziché svantaggiarle. Le norme eccezionali rispetto al sistema generale delle quote devono tener conto degli scopi generali del trattato.
paragrafo 24
La Corte di giustizia ha approvato il sistema di quote calcolate in relazione alle produzioni di riferimento, giacché ha ritenuto che esso non modificasse la struttura del mercato. «Questo criterio consente di ridurre la produzione complessiva senza modificare per questo le rispettive posizioni delle imprese sul mercato» (sentenza 3. 3. 1982, causa 14/81, Alpha Steel, Race. 1982, pag. 749; sentenza 16. 2. 1982, cause riunite 39, 43, 85 e 88/81, Halyvourgiki, Race. 1982, pag. 593).
paragrafo 25
Anche se la Corte ha ritenuto leggitimo l'art. 14 della decisione n. 2794/80, il quale contemplava un'eccezione individuale che consentiva alla Commissione, a richiesta dell'impresa e per motivi di equità in casi particolarmente difficili, di procedere alla modifica della quota (sentenza 3. 3. 1982, Alpha Steel, soprammenzionata), la versione dell'art. 14 a quell'epoca in vigore non contemplava l'esclusione generale dalla possibilità di adeguamento per un intero gruppo di imprese integrate o di grandissime dimensioni.
paragrafo 26
La Commissione ha voluto imporre i sacrifici causati dalla riduzione della produzione complessiva a determinate imprese, ad esclusione delle altre, senza alcuna ragione obiettiva all'infuori delle dimensioni delle prime.
paragrafo 27
Lo sfruttamento limitato della capacità produttiva della ricorrente provoca gravi difficoltà sociali, commerciali e finanziarie. Nel primo trimestre del 1983 le perdite ammontavano a 7642000 franchi e nel secondo trimestre del 1983 dovevano ammontare a 5766000 franchi.
paragrafo 28
Occorre ribadire che la modifica della quota di determinate imprese causa la riduzione correlativa della quota delle altre. Questo sviamento di produzione emerge chiaramente da una tabella allegata alla replica, come pure dalle previsioni di mercato pubblicate e dalle ripartizione delle quote. In seguito agli adeguamenti effettuati dalla Commissione, la percentuale della quota complessiva attribuita all'Usinor è passata dal 2,54 % della quota preventivata al 2,40 % della quota definitiva per il secondo trimestre del 1983. La percentuale dell'Usinor della quota complessiva per la categoria V ha continuato a diminuire, un trimestre dopo l'altro, a causa dell'attribuzione di quote supplementari alle imprese concorrenti non integrate, come si desume dalla tabella allegata col n. 7. Essa è passata dal 2,8 % per il quarto trimestre del 1981 al 2,40 % nel secondo trimestre del 1983.
paragrafo 29
Se la quota complessiva definitiva fosse stata equamente ripartita fra le imprese produttrici di tondo per cemento armato che lavoravano nella stessa situazione, la ricorrente avrebbe fruito di un adeguamento inteso a far sì che la riduzione della sua produzione per la categoria V si ravvicinasse alla riduzione media complessiva per tutte le imprese della CECA.
paragrafo 30
Nella controreplica la Commissione rileva una contraddizione che si troverebbe negli argomenti della ricorrente. Nell'atto introduttivo questa si è adoperata onde fruire dell'art. 14, terzo trattino, della decisione generale n. 1696/82. La ricorrente non mette in discussione la legittimità di questo articolo, bensì cerca di provare che l'art. 2, n. 4 determinava delle discriminazioni fra l'Alpa e gli altri monoproduttori che fruivano dell'art. 14, terzo trattino.
paragrafo 31
Nella replica l'Usinor deduce un mezzo del tutto nuovo, sostenendo che l'art. 14, terzo trattino, è illegittimo in quanto esclude le imprese la cui produzione superi un certo limite. A pag. 23 della replica essa conclude chiedendo che la decisione individuale sia annullata in quanto basata sull'art. 14, terzo trattino, della decisione n. 1696/82, la cui legittimità è contestata. Dato che l'art. 42, § 2, del regolamento di procedura della Corte vieta di dedurre nuovi mezzi in corso di causa, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il nuovo mezzo.
paragrafo 32
A parte ciò, la decisione impugnata non è stata adottata in forza dell'art. 14, terzo trattino, e la ricorrente non può quindi sollevare un'eccezione di illegittimità nei confronti di questa disposizione la quale non costituisce il fondamento della decisione individuale impugnata.
paragrafo 33
Va respinto l'argomento della ricorrente secondo cui l'art. 2, n. 4 causerebbe un rilevante squilibrio nella situazione concorrenziale delle imprese, e in particolare dell'Alpa. L'art. 58 contempla espressamente la possibilità che la Commissione provveda alla perequazione degli oneri necessari per garantire l'esistenza delle imprese più gravemente colpite. Un mezzo adeguato a tale scopo è la possibilità di adeguare le quote solo per determinate imprese. La Corte di giustizia ha ammesso che determinate modifiche delle strutture di mercato sono perfettamente conformi all'art. 58 del trattato, quando ha ritenuto legittime le disposizioni che contemplavano adeguamenti delle produzioni di riferimento (si vedano le sentenze Krupp, Racc. 1981, pag. 2489; Alpha Steel, Race. 1982, pag. 749).
paragrafo 34
Non è vero nemmeno che la Commissione abbia applicato un criterio puramente giuridico: al contrario è l'Usinor quella che vorrebbe che la Commissione adottasse una norma «puramente giuridica», attribuendo a ciascuna impresa, ai sensi dell'art. 80, quote individuali. Se si accogliesse questa tesi, le attribuzioni delle quote ed i provvedimenti relativi agli eventuali adeguamenti dipenderebbero unicamente dalla forma giuridica del destinatario. L'Alpa, se fosse un'impresa separata, ma facesse parte di un gruppo, riceverebbe quote individuali e sarebbe destinataria di decisioni di adeguamento separate; un'entità analoga all'Alpa, se fosse solo uno stabilimento distinto, facente parte di un'unica entità giuridica, non riceverebbe quote separate.
paragrafo 35
Va del pari respinto l'assunto secondo il quale l'Usinor, società madre, non trae profitto dall'esistenza del gruppo. Come esempio, la Commissione cita il fatto che, nel quarto trimestre 1981, la Usinor si è valsa del mancato uso da parte del gruppo delle quote per le categorie la e VI, categorie che l'Alpa non produce, per ridurre un superamento di 2211 tonnellate della quota di produzione della categoria V a sole 335 tonnellate.
paragrafo 36
Si deve pure tener conto del fatto che il regime delle quote non ha lo scopo di garantire una redditizia percentuale di sfruttamento degli impianti (sentenza 11. 5. 1983, Klöckner, 244/81, in particolare il punto 27, Race. 1983, pag. 1451.
paragrafo 37
In subordine, per il caso in cui la Corte ritenesse ammissibile il mezzo relativo all'illegittimità dell'art. 14, terzo trattino, della decisione n. 1696/82, la Commissione sostiene che esso è infondato.
paragrafo 38
Si consideri anzitutto l'andamento del mercato, che ha svantaggiato le imprese cosiddette monoproduttrici le quali producevano il tondo per cemento armato partendo dal rottame, trasformandolo direttamente in acciaio liquido nel forno elettrico. Questo procedimento non consente di ottenere tutti gli altri prodotti siderurgici.
paragrafo 39
La diminuzione delle percentuali di riduzione, applicata ai monoproduttori piccoli e medi dalla decisione n. 533/82, era perfettamente equa ed adeguata allo scopo che era quello di dare a tutte le imprese la possibilità di sopravvivere. La disparità di trattamento non costituisce una discriminazione giacché le situazioni non sono analoghe, sotto i profili delle dimensioni dell'impresa, della struttura produttiva e delle conseguenze del sistema delle quote di produzione.
paragrafo 40
Se l'aggiunta alla decisione n. 1831/81, ad opera della decisione n. 533/82, dell'art. 14 ter è legittimo, ciò vale a fortiori per il terzo trattino dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, che l'ha sostituito e che era anche più restrittivo in quanto gli adeguamenti erano attribuiti solo nel caso in cui, previo esame individuale dei singoli casi, l'impresa avesse dimostrato l'esistenza di difficoltà eccezionali alla luce della nuova situazione di mercato che si è creata.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — I prodotti della categoria Id
paragrafo 1
Due affiliate della ricorrente, la Laminoirs de Strasbourg e la Galvanor, producono un nuovo manufatto, il monogal, che rientra nella categoria Id.
paragrafo 2
Questo prodotto è una lamiera il cui rivestimento di zinco viene ottenuto mediante galvanizzazione a caldo. Lo zinco è poi eliminato da una delle facce mediante spazzolatura, mentre l'altra faccia rimane ricoperta di zinco. E quindi più facite effettuare le saldature, lo stampaggio rimane agevolato e la verniciatura della lamiera è più aderente.
paragrafo 3
La resistenza alla corrosione di questo prodotto spiega il suo crescente uso nell'industria automobilistica.
paragrafo 4
Secondo la ricorrente la domanda di prodotti Ib, lamiere a freddo, si sta spostando verso le lamiere ricoperte a caldo della categoria Id, di cui fa parte il monogal.
paragrafo 5
Le quote Id dell'Usinor sono state determinate in base ad un riferimento calcolato su 12 mesi, fra cui un mese del 1978 e 11 mesi del 1979 e del primo semestre del 1980. Dato il forte aumento della domanda, il riferimento è del tutto inadeguato allo stato attuale della domanda di questo prodotto. La ricorrente ha prodotto unitamente all'atto introduttivo degli estratti del carteggio con i propri clienti i quali non capiscono perché i loro ordini non possono venire eseguiti.
paragrafo 6
La Commissione, rifiutandosi di tener conto dei profondi mutamenti avvenuti sul mercato dei prodotti Id, è venuta meno ai suoi obblighi. L'art. 18 della decisione n. 1696/82/CECA obbliga la Commissione a procedere con decisione generale agli adattamenti necessari «qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l'applicazione della presente decisione incontra difficoltà impreviste». Il trasferimento, di rilevante entità, della domanda di lamiere nude verso le lamiere ricoperte costituisce appunto un «profondo cambiamento nel mercato». La Commissione è stata avvertita di questa situazione dalle industrie ed ha l'obbligo di effettuare gli adeguamenti delle percentuali di riduzione sufficienti per consentire ai produttori di far fronte alla maggior domanda del mercato.
paragrafo 7
La decisione della Commissione 20 aprile 1983 n. 950/83/CECA (GU L 104, pag. 19) che stabilisce le percentuali di riduzione modificate per il secondo trimestre del 1983, è mal concepita.
paragrafo 8
La Commissione rileva di avere adottato l'8 giugno 1983 una decisione (n. 1619/83/CECA, GU L 159, pag. 56) con cui ha inserito nella decisione n. 1696/82/CECA l'art. 17 bis, del seguente tenore:
paragrafo 9
«Qualora, in seguito alla domanda presentata da un'impresa nel corso di un trimestre, la Commissione constati che detta impresa non può più garantire l'ap-provvigionamento dei suoi clienti per quanto concerne i prodotti della categoria Id a causa della sua scarsa produzione di riferimento e quindi delle quote imposte e per il fatto che i suoi clienti chiedono forniture di prodotti della categoria Id invece di prodotti della categoria Ib e/o Ic, la Commissione può autorizzare un trasferimento parziale verso la categoria Id delle quote di produzione della categoria Ib e/o Ic e della parte di dette quote che possono essere consegnate nel mercato comune, purchè ciò con perturbi il funzionamento del sistema».
paragrafo 10
La parte del ricorso riguardante i prodotti della categoria Id è quindi divenuta priva di oggetto.
paragrafo 11
A parte ciò la soluzione proposta dal-l'Usinor, cioè l'aumento delle percentuali di riduzione positive per la categoria Id non è appropriata, dato che si trattava di un fenomeno di sostituzione dei prodotti della categoria Id alle altre categorie, in particolare della categoria Ib.
paragrafo 12
Non si tratta nemmeno di un problema generale e, per questo motivo, la Commissione ha contemplato adeguamenti per le singole imprese, debitamente documentati.
paragrafo 13
La ricorrente sostiene che le possibilità di trasferimento di quote delle categorie Ib e/o le nella categoria Id offerte dall'art. 17 bis della decisione n. 1696/82 non sono atte ad eliminare l'illegittimità della decisione n. 950/83, né della decisione individuale che le è stata notificata a norma di detta decisione generale per quanto riguarda i prodotti Id. In primo luogo, perché l'art. 17 bis è stato pubblicato con ritardo e non poteva applicarsi alla produzione del secondo trimestre del 1983, in secondo luogo perché l'art. 17 bis non è atto a risolvere il problema sollevato, per quanto riguarda il regime delle quote, dall'andamento del mercato dei prodotti Id.
paragrafo 14
Per quanto riguarda il secondo trimestre del 1983, l'art. 17 bis era noto al più presto il lunedì 20 giugno, cioè 10 giorni prima che terminasse il secondo trimestre del 1983, ed in un momento in cui la ricorrente aveva prodotto almeno il 90 % delle quote di produzione per detto trimestre ed in cui dei motivi tecnici le impedivano assolutamente di valersi delle possibilità di trasferimento offerte da detto articolo.
paragrafo 15
La Commissione era al corrente della situazione sul mercato dei prodotti Id da mesi.
paragrafo 16
Essa avrebbe dovuto procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti, mentre ha agito solo con ritardo ed in modo criticabile.
paragrafo 17
L'art. 17 bis svantaggia le imprese al di là delle esigenze del sistema delle quote, a causa delle percentuali di riduzione diverse delle quote delle categorie Ib e/o le e per la categoria Id. La Commissione avrebbe dovuto disporre il trasferimento per tonnellata delle quantità di riferimento Ib e/o Ic in Id, non già il trasferimento di quote. Solo il trasferimento dei riferimenti consente di tener conto in modo equo delle strutture del mercato, dato che l'adeguamento del volume della produzione alla domanda viene ottenuto grazie alle percentuali di riduzione.
paragrafo 18
La ricorrente fa un esempio con dati numerici delle conseguenze del sistema attuale, paragonandolo ai dati che si avrebbero col sistema da essa proposto.
paragrafo 19
La Commissione contesta che la decisione n. 1619/83 sia stata tardivamente adottata. Prima d'agire, era necessario stabilire se vi fosse un problema generale atto a giustificare l'adeguamento a norma dell'art. 18, n. 1 della decisione. I reclami dell'Usinor nel novembre del 1982 non erano sufficienti in proposito.
paragrafo 20
Lo studio del mercato era molto difficile; i prodotti della categoria Id sono molto eterogenei. La categoria comprende lamiere con rivestimento organico per tramezzi smontabili, lamiere prelaccate per mobili da ufficio, per gli elettrodomestici e comprende consumatori di mercato molto diversi. Erano disponibili pochissime statistiche dalle quali attingere informazioni sufficienti. La Commissione aveva poi telefonato alla Usinor non appena adottato la decisione.
paragrafo 21
Vi è un forte nesso fra i prodotti della categoria Ib e quelli della categoria Id. Il prodotto di partenza, benché più elaborato, è lo stesso, cioè la lamiera. Non si vede perchè il produttore di automobili avrebbe bisogno di due lamiere della categoria Id per la carrozzeria onde sostituire una lamiera della categoria Ib.
paragrafo 22
L'esempio teorico dell'Usinor è del tutto artificioso. La Commissione propone un esempio reale. La previsione di consumo complessivo è stata effettuata in seguito a discussioni con tutti gli interessati e le percentuali di riduzione che ne derivano sono state quindi determinate in modo del tutto obiettivo. Il produttore di automobili, quando decide'di usare una lamiera ricoperta anziché una lamiera normale, non consuma più acciaio. La decisione della Commissione va considerata perfettamente logica in quanto consente il trasferimento per tonnellata da una categoria all'altra.
paragrafo 23
Il trasferimento di riferimento proposto dall'Usinor dalla categoria Ib (percentuale di riduzione 30 %) alla categoria Id (percentuale positiva più 40 %) provocherebbe il raddoppio della quota (140 tonnellate anziché 70). L'Usinor non persegue un rimedio per lo spostamento del consumo da una categoria all'altra, bensì il rilevante aumento delle proprie quote con mezzi artificiali.
paragrafo 24
È del pari erroneo che le percentuali di riduzione fossero troppo rigorose e che la Commissione avrebbe dovuto agire prima, dato che le produzioni di tutte le imprese della Comunità per le categorie Id nel primo e nel secondo trimestre del 1983 erano state inferiori alle quote complessive di 50734 tonnellate (o 9,05 %) e, rispettivamente, 99368 tonnellate (o 13,34 %).
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 23 febbraio 1984 l'avv. Funck-Brentano, per l'Usinor, ed il sig. Benyon, per la Commissione, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 5 aprile 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1983, l'Union sidérurgique du Nord e de l'Est de la France ha proposto, a norma dell'art. 33 del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 27 aprile 1983 con cui la Commissione ha fissato le quote di produzione e di consegna della ricorrente per il secondo trimestre del 1983, nella parte in cui detta decisione riguarda i prodotti della categoria Id e della categoria V.
punto 2
La ricorrente deduce essenzialmente due mezzi. Il primo riguarda i prodotti della categoria V (tondo per cemento armato), per i quali la Commissione avrebbe a torto attribuito le produzioni di riferimento al gruppo Usinor in quanto tale, anziché alla sua affiliata Alpa. Il secondo mezzo riguarda i prodotti della categoria Id, per i quali la Commissione avrebbe fissato una quota inadeguata rispetto all'aumentata domanda del mercato.
SENTENZA › In diritto › 1. Per quanto riguarda i prodotti della categoria V
punto 3
La Usinor è un gruppo di cui l'Alpa, persona giuridica distinta secondo il diritto francese, costituisce un'affiliata al 100 %. L'Alpa è la sola impresa del gruppo che produca manufatti della categoria V (tondo per cemento armato).
punto 4
A norma dell'art. 2, n. 4 della decisione 30 giugno 1982 n. 1696/82/CECA (GU L 191, pag. 1), «va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo d'imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato». Con lettera 27 aprile 1983 impugnata nella presente causa, la Commissione, ritenendo che l'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82 si applicasse al gruppo Usinor in quanto tale, le assegnava una quota complessiva senza procedere alla distribuzione tra le varie affiliate del gruppo.
punto 5
La ricorrente sostiene invece che le decisioni attributive di quote riguardanti i prodotti della categoria V vanno destinate direttamente alla affiliata Alpa e deduce in proposito che la decisione della Commissione si basa su due disposizioni illegittime, cioè l'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82, il quale consente ingiustamente di equiparare un'affiliata al gruppo di cui fa parte, e l'art. 14 della stessa decisione 1696/82 il quale, offrendo nel caso delle imprese che hanno costituito oggetto di concentrazione delle possibilità di adeguamento delle quote riservate al gruppo stesso, implicherebbe una discriminazione fra le imprese che fanno parte del gruppo e le imprese indipendenti.
punto 6
La ricorrente critica quindi in primo luogo la legittimità dell'art. 2, n. 4 della decisione n. 1696/82, sostenendo che la Commissione non può avvalersi della definizione del gruppo d'imprese, data dal trattato a proposito delle fusioni e delle concentrazioni, quando si tratta di situazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 66 del trattato CECA, né porre quindi in non cale la definizione d'impresa di cui all'art. 80 del trattato CECA. La ricorrente ricorda che la nozione d'impresa ai sensi del trattato si identifica con quella di persone fisiche o giuridiche (sentenza 22. 3. 1961, SNUPAT, 42 e 49/59, Racc. pag. 103).
punto 7
Il mezzo va disatteso. La Commissione non ha infatti esorbitato dall'ambito discrezionale attribuitole dall'art. 58 del trattato CECA decidendo, per motivi pratici, di scegliere, come destinataria delle quote, l'impresa che dirige l'attività del gruppo sótto il profilo produttivo, dato che tale metodo consente all'impresa di procedere alla ripartizione delle quote nell'ambito del gruppo più consona all'efficace organizzazione della produzione. Scegliendo quindi, come destinatario del regime delle quote a norma della decisione n. 1696/82, il gruppo d'imprese concentrate ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA, la Commissione non ha d'altro canto affatto perso di vista la definizione d'impresa di cui all'art. 80 del trattato CECA, quale è stata in particolare chiarita dalla giurisprudenza della Corte, rimanendo inteso che né la personalità giuridica distinta delle imprese del gruppo, né la loro legittimazione ad agire individualmente in giudizio sono pregiudicate da detta decisione.
punto 8
La ricorrente deduce in secondo luogo che la Commissione, nell'esaminare le domande di adeguamento delle quote ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, dovrebbe tener conto della situazione di ciascuna impresa del gruppo di per sé considerata, non già del complesso del gruppo d'imprese che hanno costituito oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA.
punto 9
Dall'art. 14 della decisione n. 1696/82, emendato dalla decisione 6 ottobre 1982 n. 2751/82/CECA (GU L 291, pag. 8), si desume che le imprese possono chiedere l'adeguamento della loro quota per i prodotti della categoria V, qualora, la produzione complessiva dei manufatti contemplati dall'art. 1 non abbia superato le 700000 tonnellate nel 1981 e la produzione delle categorie IV, V e VI costituisca una percentuale rilevante della produzione dell'impresa.
punto 10
In proposito è assodato che il gruppo Usinor, la cui produzione è superiore alle 700000 tonnellate, non può fruire dell'adeguamento delle produzioni di riferimento per i prodotti della categoria V. Viceversa l'affiliata Alpa ha ritenuto di possedere tutti i requisiti prescritti dall'art. 14 ed ha quindi chiesto, con lettera raccomandata 26 maggio 1983, di fruire di detta disposizione. La Commissione ha tuttavia respinto la domanda per il motivo che l'Alpa ha costituito oggetto di concentrazione in seno al gruppo Usinor il quale è il solo destinatario delle quote ed è quindi il solo autorizzato a proporre domande di applicazione della decisione n. 1696/82.
punto 11
Secondo la ricorrente la convenuta avrebbe in tal modo creato un'illecita discriminazione fra le imprese che hanno costituito oggetto di concentrazione e le imprese indipendenti, non tenendo conto della situazione specifica dell'Alpa per l'unico motivo che questa era un'affiliata dell'Usinor.
punto 12
Questa seconda parte del primo mezzo va del pari disattesa. Il presente ricorso non riguarda infatti la decisione della Commissione relativa alla domanda dell'Alpa 26 maggio 1983, bensì unicamente la decisione della Commissione 27 aprile 1983 che attribuiva le quote al gruppo Usinor. Va inoltre rilevato che, nel momento in cui la decisione è stata adottata, né la ricorrente né l'Alpa avevano presentato alcuna domanda di adeguamento. La Commissione non può quindi essere criticata per il fatto di non aver proceduto all'adeguamento in quel momento. Quanto alla situazione dell'Alpa, la Corte si richiama alle considerazioni da essa svolte nella sentenza dello stesso giorno in causa 151/83, (Alpa, Race. 1984, pag. 3519).
SENTENZA › In diritto › 2. Per quanto riguarda i prodotti della categoria Id
punto 13
La ricorrente sostiene di produrre un nuovo manufatto, il monogal, che rientra nella categoria Id ed il cui uso sta aumentando, in particolare nell'industria automobilistica, in sostituzione delle lamiere a freddo che rientrano nella categoria Ib. Dato il forte aumento della domanda, le attuali quote, che sarebbero state fissate in relazione ai vecchi riferimenti, sarebbero del tutto inadeguate al fabbisogno. Orbene, l'art. 18 della decisione n. 1696/82 obbligherebbe la Commissione a procedere mediante decisione generale agli adeguamenti necessari «qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l'applicazione della presente decisione incontra difficoltà impreviste». Non tenendo conto dell'aumento della domanda, la Commissione non avrebbe osservato questa disposizione.
punto 14
II mezzo va disatteso. Per la parte in cui l'aumento della domanda di prodotti della categoria Id deriva dalla riduzione di quella dei prodotti della categoria Ib, infatti, la Commissione aveva ragione di ritenere che non fosse opportuno adeguare semplicemente le quote stabilite per i prodotti della categoria Id, senza disporre contemporaneamente la riduzione delle quote stabilite per i prodotti della categoria Ib. Orbene, un dispositivo del genere poteva essere istituito unicamente con un'apposita decisione della Commissione, previo studio approfondito dell'andamento reale del mercato e sentito il settore industriale. In proposito va rilevato che la Commissione, con decisione 8 giugno 1983 n. 1619 (GU L 159, pag. 56), ha inserito nella decisione n. 1619/82 un articolo 17 bis che le consente di concedere il trasferimento parziale alla categoria Id delle quote di produzione e di consegna della categoria Ib o Ic, qualora un'impresa ne dimostri la necessità e purché tale trasferimento non perturbi il funzionamento del sistema. Anche se questa decisione è stata adottata circa un anno e mezzo dopo che la Commissione era stata avvertita dall'industria delle prime difficoltà insorte per i prodotti della categoria īd, il tempo così trascorso, tenuto conto di tutti i dati di cui la Corte è a conoscenza, non può essere considerato eccessivo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 15
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il ricorso è respìnto.
2° La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 ottobre 1984.
Per il cancelliere
D. Louterman
amministratore
Il presidente della prima sezione
G. Bosco