Sez. 1, Sentenza n. 7923 del 15/04/2005 (Rv. 580444 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DETENZIONE - ILLEGALE - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE | Ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione del danno ex art. 314 cod. proc. pen. - Presupposti - Successiva assoluzione - Sufficienza - Applicabilità ai procedimenti definiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo cod. proc. pen. - Esclusione - Conseguenze - Spettanza del diritto ex art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Presupposti - Accertamento della sottoposizione a misura restrittiva della libertà personale in violazione delle prescrizioni dell'art. 5, par. 1, 2, 3 e 4 - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DETENZIONE - ILLEGALE - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste, ex art. 314 del codice di procedura penale vigente, nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato la illegittimità costituzionale parziale della norma nella sua originaria formulazione (sentenze n. 109 del 1999 e n. 310 del 1996), per il solo fatto che un soggetto sia stato sottoposto ad una detenzione risultata ingiusta, in quanto sia sopravvenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento o una decisione irrevocabile che abbia accertato la mancanza delle condizioni per l'emissione del provvedimento di custodia cautelare, ovvero un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere; l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo attribuisce invece alla parte sottoposta ad un provvedimento restrittivo della libertà personale il diritto alla riparazione del danno esclusivamente nel caso in cui la privazione della libertà personale sia stata disposta in violazione delle disposizioni contenute nei par. 1, 2, 3 e 4 di detta norma. Pertanto, qualora un soggetto chieda la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta nell'ambito di un processo definito anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in tale ipotesi non è applicabile il succitato art. 314, cod. proc. pen. -senza che questa limitazione violi gli artt. 3 e 24, Cost.- e, quindi, l'accoglimento della domanda richiede, ai sensi dell'art. 5 della citata Convenzione, che sia accertata la conformità o meno dei provvedimenti restrittivi alle regole vigenti alla data della loro emanazione, non essendo sufficiente la sola circostanza che egli sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 245, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)