Sez. 3, Sentenza n. 254 del 12/01/1999 (Rv. 522216 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DETENZIONE - ILLEGALE - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE | Art. 5, n. 5 - portata precettiva nell'ordinamento interno - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DETENZIONE - ILLEGALE - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE
L'art. 5, n. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in virtù del quale "ogni persona vittima di un arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto alla riparazione", prevede un generico diritto alla riparazione, senza ulteriori specificazioni circa la disciplina di tale istituto, per cui la suindicata disposizione non ha portata precettiva e non si presta ad un'applicazione immediata ed assume soltanto il valore di un impegno degli Stati contraenti a darvi attuazione, attraverso strumenti apprestati dal diritto interno.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 5, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)