Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1963, causa 18/62
Epigrafe
Nella causa promossa da
Emilia Barge vedova Leone in Gualco, assistita dall'avv. Arturo Cottrau, del Foro di Torino e patrocinante in Cassazione,
con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Georges Margue, rue Philippe II, n. 20,
ricorrente,
contro
l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,
rappresentata dal suo consulente giuridico Prof. Giulio Pasetti, in qualità di agente, assistito dal Prof. avv. Luigi Carrara, del Foro di Padova e patrocinante in Cassazione,
con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto
l'annullamento di due decisioni individuali adottate dall'Alta Autorità il 23 maggio 1962, notificate alla ricorrente, quale rappresentante dell'impresa «Acciaieria Ing. Antonio Leone», il 29 maggio 1962, di cui una determinava l'imponibile di rottame agli effetti della perequazione del rottame importato, e l'altra fissava l'importo dei contributi di perequazione,
LA CORTE
composta dai Signori :
A. M. Donner, Presidente,
Ch. L. Hammes e A. Trabucchi, Presidenti di Sezione,
L. Delvaux (relatore), R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauss, giudici,
Avvocato generale : M. Lagrange,
Cancelliere : A. van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha concluso :
paragrafo 2
«Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e riservata a presentazione di nuovi documenti, la formulazione di qualsiasi incombente istruttorio e lo svolgimento di qualsiasi ulteriore difesa;
Dato atto che la ricorrente contesta categoricamente d'esser mai stata richiesta da agenti dell'Alta Autorità di fornire informazioni o d'esibire documenti di sorta ;
Dato atto che la ricorrente per le suddette ragioni deve categoricamente contestare d'aver reso impossibile alla Società Fiduciaria Svizzera di procedere ad un adeguato controllo delle dichiarazioni fornite attraverso l'inoltro mensile dei moduli 2-50;
Piaccia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee :
a) dichiarare ricevibile il presente ricorso;
b) ordinare alla parte convenuta, ai sensi dell'articolo 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte, di produrre in giudizio tutti i documenti relativi alla questiono che ci occupa ed in particolar modo i verbali delle asserite verificazioni effettuate dalla Società anonima Fiduciaria Svizzera presso l'Acciaieria Ing. A. Leone e presso le Ferriere di Borgaro;
b) dichiarare nulle ed improduttive di giuridici effetti le decisioni individuali adottate il 23 maggio 1962 dall'Alta Autorità nei confronti della signora Umilia Barge vedova Leone in Gualco, perché inficiate da incompetenza, violazione di forme essenziali, violazione del Trattato e sviamento di potere;
c) col favore delle spese ed onorari del giudizio.»
paragrafo 3
Nel controricorso, la convenuta ha assunto le seguenti conclusioni :
paragrafo 4
«Respingersi tutte le domande contenute nel ricorso 18-02 presentato dalla signora Emilia Barge vedova Leone in Gualco il 4 luglio 1962 e notificato il giorno successivo.
Condannarsi la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.»
paragrafo 5
Nella replica, la ricorrente ha formulato le seguenti «conclusioni definitive» :
paragrafo 6
«Piaccia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta :
1) dichiarare ricevibile il ricorso introduttivo del presento giudizio;
2) previo interrogatorio della convenuta sui capitoli di prova dedotti nel ricorso introduttivo e nella presente memoria di replica, ordinare alla convenuta, a sensi dell'articolo 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte, l'esibizione in giudizio della documentazione contabile e dei processi verbali della Società Anonima Fiduciaria Svizzera;
3) previa sottoposizione a perizia contabile, eseguita da esporti dalla Corto di Giustizia delle Comunità Europee eligendi, dei documenti contabili e dei singoli addendi che hanno portato agli accertamenti e allo conclusioni di cui alle decisioni 18-00, 19-60 e 20-00 ed ai loro allogati;
4) dichiarare nulle e improduttive di giuridici effetti le impugnate decisioni dell'Alta Autorità;
5) col favore delle spese di giudizio e della consulenza tecnica di parto da porsi a carico della resistente;
6) fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto, azione e ragione da farsi valere in qualsiasi altra sede comunitaria e nazionale.»
paragrafo 7
Nella controreplica la convenuta ha concluso chiedendo alla Corte :
paragrafo 8
«Il rigetto di tutte le domande istruttorie e di merito precisate dalla ricorrente nella memoria di replica;
previa, occorrendo, l'esibizione — da parte della ricorrente — delle fatture dell'energia elettrica con l'attestazione che dette fatture comprendono la totalità dei consumi del periodo considerato nelle decisioni individuali;
con riserva di indicare i testi e di formulare eventualmente i capitoli relativi, nell'ipotesi in cui la Corte intenda ordinare l'istruttoria sui fatti esposti nel controricorso e nella controreplica;
con l'ulteriore riserva di nominare un consulente di parte nell'ipotesi in cui fosse ordinata una perizia.»
SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Con decisione n. 32-876-57, in data 2 ottobre 1957 (allegato n. 1 del ricorso), l'Alta Autorità stabiliva in Lit. 40.435.468 i contributi di perequazione dovuti dall'impresa Acciaieria Ing. A. Leone (in prosieguo chiamata «A, Leone») per il periodo 1o aprile 1955-31 maggio 1957.
paragrafo 3
Il titolare dell'impresa e marito della ricorrente, Ing. Vittorio Leone, è deceduto a Torino il 4 marzo 1956.
paragrafo 4
Con atto pubblico in data 4 febbraio 1958, la ricorrente vendeva, per Lit. 25.000.000 la A. Leone alla società Ferriere di Borgaro, la quale si impegnava a pagare i debiti della prima, che figuravano su un elenco e che complessivamente corrispondevano al prezzo d'acquisto (allegato n. 11 del ricorso).
paragrafo 5
Avendo l'Alta Autorità incaricato un legale di ricuperare dall'acquirente i contributi di perequazione ancora dovuti, la Ferriere di Borgaro, con ricorso depositato il 28 maggio 1958 (causa 31-58), proponeva opposizione di terzo contro la sopramenzionata decisione.
paragrafo 6
Con decisione 10 luglio 1958 l'Alta Autorità revocava la decisione del 2 ottobre 1957, essendo deceduto il destinatario della stessa. La Ferriere di Borgaro rinunciava di conseguenza alla proposta opposizione.
paragrafo 7
La Société Fiduciaire Suisse veniva incaricata dall'Alta Autorità di controllare le dichiarazioni sul consumo di rottame d'acquisto fatte dalla A. Leone, basandosi sulla contabilità di questa, in possesso della Ferriere di Borgaro. Secondo quanto afferma la convenuta, contraddetta in ciò dalla ricorrente, gli incaricati della Fiduciaire Suisse, nel corso di un primo controllo effettuato nel luglio 1958, avrebbero desunto dal «libro della merce in trasformazione» che per il periodo 1o aprile 1955-31 gennaio 1957 erano state dichiarate 3.338 tonnellate in meno, mentre nel corso della successiva ispezione, effettuata nell'ottobre 1960, i legali rappresentanti della Ferriere di Borgaro avrebbero dichiarato di aver distrutto tutti i documenti contabili della A. Leone.
paragrafo 8
Con lettera inviata alla ricorrente il 17 gennaio 1962 (allegato n. 6 del ricorso), l'Alta Autorità l'informava dei controlli effettuati e del risultato dei suoi calcoli basati sul consumo di energia elettrica e fissava l'imponibile di rottame, per il periodo ottobre 1955-gennaio 1958, in 24.425 tonnellate.
paragrafo 9
Con lettera del 23 gennaio 1962 (allegato n. 7 del ricorso), l'Alta Autorità trasmetteva alla ricorrente il conto provvisorio dei contributi di perequazione relativi al periodo 1o aprile 1955-31 gennaio 1958 (complessivamente Lit. 161.282.506) informandola che, ove il pagamento non fosse stato effettuato entro 25 giorni, si sarebbe adottata nei suoi confronti una decisione costituente titolo esecutivo.
paragrafo 10
Il 29 maggio 1962, l'Alta Autorità notificava alla ricorrente le due decisioni del 23 maggio 1962 impugnate col presente ricorso (allegato n. 8 del ricorso).
paragrafo 11
Con la prima di queste decisioni veniva stabilito in 28.386 tonnellate l'imponibile di rottame, agli effetti dei contributi di perequazione, per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957. L'Alta Autorità constata che i dati forniti dalla A. Leone indicavano 5.174 tonnellate di rottame d'acquisto per il periodo dall'ottobre 1955 al gennaio 1957, e 3.513 tonnellate per il periodo dal febbraio 1957 al gennaio 1958 incluso. Non avendo l'impresa presentato una documentazione contabile sufficiente per un adeguato controllo delle sue dichiarazioni, i movimenti di rottame hanno dovuto essere determinati d'ufficio, basandosi sul consumo d'energia elettrica nei forni dell'impresa.
paragrafo 12
Nella stessa decisione si afferma :
paragrafo 13
che il consumo di energia elettrica «stabilito in base alle fatture dei fornitori» ammonta a kWh 10.137.900 per il periodo febbraio 1957-gennaio 1958: questa affermazione è contestata dalla ricorrente;
che, secondo il parere espresso il 13 febbraio 1962 da una commissione di esperti appositamente convocata, i forni elettrici da 5 tonnellate della A. Leone consumano al massimo 900 kWh per tonnellata d'acciaio prodotto: affermazione del pari contestata dalla ricorrente;
che ciò implica la produzione di 11.264 tonnellate d'acciaio liquido e, stimando in 1.080 kg la quantità di rottame necessaria per produrre una tonnellata di acciaio liquido, l'impiego di 12.166 11.264 × 1.0801.000 tonnellate di rottame d'acquisto, cioè imponibile. Nella decisione si aggiunge che, non essendo state presentate fatture relative all'energia elettrica consumata nel periodo dall'ottobre 1955 al gennaio 1957 incluso, gli uffici incaricati del controllo sono stati obbligati a calcolare i movimenti di rottame per detto periodo mediante estrapolazione dei dati dichiarati per il periodo febbraio 1957 -gennaio 1958; da questo calcolo induttivo risulta, per detto periodo di 16 mesi, un imponibile di rottame di 16.220 tonnellate.
paragrafo 14
La seconda delle predette decisioni (allegato n. 9 del ricorso) fissava in Lit. 186.432.125 i contributi di perequazione calcolati in base all'imponibile accertato d'ufficio.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ
paragrafo 1
La convenuta non eccepisce l'irrevibilità del ricorso in quanto diretto contro le decisioni individuali del 23 maggio 1962, ma si limita ad affermare preclusa l'eccezione fondata, a norma dell'articolo 36 del Trattato C.E.C.A., sull'asserita illegittimità delle decisioni generali sulle quali le prime si basano.
paragrafo 2
Nell'atto introduttivo la ricorrente sosterrebbe di aver firmato il 4 febbraio 1958, oltre all'atto di vendita della A. Leone redatto puramente agli effetti fiscali, un secondo atto (non prodotto nella fase scritta) dal quale — è detto nell'atto introduttivo — «si ricava agevolmente che, a partire dal decesso dell'Ing. Vittorio Leone (marzo 1956), la vedova aveva ceduto di fatto tutta l'azienda del de cujus al proprio padre ed al proprio fratello, nella loro qualità di amministratori della Ferriere di Borgaro, notificando loro, nell'inventario delle passività gravanti sulla A. Leone, anche il debito di perequazione in allora conosciuto e ammontante… a Lit. 40.435.468 con l'intesa che di tale debito avrebbe risposto l'impresa Ferriere di Borgaro».
paragrafo 3
Secondo la convenuta, la circostanza che la ricorrente ammetta di aver notificato il debito di perequazione, indicandone l'ammontare, costituirebbe confessione dell'esistenza del debito, la quale implicherebbe acquiescenza al provvedimento su cui il debito è fondato, cioè alle decisioni generali in materia di perequazione. La convenuta aggiunge che l'acquiescenza nei confronti dei provvedimenti generali su cui sono basate le decisioni individuali impugnate risulta confermata dal ricorso 8-61, introdotto dall'attuale ricorrente il 4 aprile 1961, con il quale essa chiedeva il risarcimento del danno subito per non «aver potuto ricuperare dagli acquirenti il contributo di perequazione poi addebitatole dall'Alta Autorità». La convenuta sostiene che la richiesta di risarcimento presupponeva l'esistenza dell'obbligo di pagare i contributi, obbligo che allora la ricorrente non contestava e che essa non può oggi rimettere in discussione.
paragrafo 4
La ricorrente ribatte che l'acquiescenza può intendersi o come rinuncia al diritto d'impugnazione o come accettazione mediante comportamento conforme all'atto. Nella fattispecie non vi sarebbe stata rinuncia al diritto d'impugnazione, avendo la Ferriere di Borgaro proposto opposizione di terzo contro la decisione individuale dell'Alta Autorità in data 2 ottobre 1957, né accettazione mediante comportamento conforme all'atto da parte della ricorrente, essendosi questa rifiutata di pagare. Inoltre, avendo l'Alta Autorità revocato il 10 luglio 1958 la decisione del 2 ottobre 1957, non sarebbe esistito alcun provvedimento amministrativo al quale acquiescere.
paragrafo 5
All'argomento tratto dal ricorso 8-61 la ricorrente oppone che in quell'epoca non si poteva dare acquiescenza ad un accertamento fiscale non ancora notificato all'interessato; anche se là richiesta di risarcimento del danno presupponeva l'esistenza dell'obbligo di pagare dei contributi di perequazione, essa non implicava affatto acquiescenza alle deroghe di cui alle lettere b e d dell'articolo 10 delle decisioni 2-57 e 16-58, né ai contributi successivamente determinati attraverso calcoli induttivi ed estrapolazioni.
paragrafo 6
La convenuta replica che l'accollo del debito risultante dalla decisione individuale del 2 ottobre 1957 costituisce soltanto lo strumento mediante il quale è stata espressa la volontà della ricorrente di accettare come legittime le decisioni generali. La circostanza che detta decisione individuale è stata revocata non avrebbe alcun rilievo; la decisione generale 2-57 è del 26 gennaio 1957, mentre l'accollo porta la data del 4 febbraio 1958 : al momento del comportamento considerato come acquiescenza, sarebbe quindi esistito il provvedimento amministrativo rispetto al quale si deve valutare il comportamento stesso.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › I- Per quanto riguarda le decisioni individuali del 23 maggio 1962
paragrafo 1
La ricorrente ha chiesto l'annullamento delle due decisioni individuali in data 23 maggio 1962 in quanto viziate da incompetenza, da violazione di forme essenziali, da violazione del Trattato e da sviamento di potere.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › I- Per quanto riguarda le decisioni individuali del 23 maggio 1962 › 1 — Circa il destinatario delle decisioni
paragrafo 1
La ricorrente rileva di non essere «la vedova dell'Ing. A. Leone», come è erroneamente detto nelle decisioni impugnate, bensì la vedova dell'Ing. Vittorio Leone. Circa l'incidenza di questo errore, essa' si rimette al prudente apprezzamento della Corte.
paragrafo 2
Essa aggiunge di avere una figlia minorenne, Patrizia, nata dal matrimonio con Vittorio Leone, la quale è sua coerede nella successione apertasi il 4 marzo 1956, ed è stata nominata nel testamento pubblico del 26 gennaio 1956. La ricorrente contesta quindi di essere l'unica rappresentante della A. Leone.
paragrafo 3
La convenuta ammette che la designazione quale «vedova dell'Ing. A. Leone» è errata.
paragrafo 4
Ad onta della circostanza che la figlia è coerede, la ricorrente sarebbe la sola debitrice dei contributi pretesi dall'Alta Autorità. Dal testamento in data 26 gennaio 1956 (allegato n. 1 del controricorso) risulterebbe infatti che la ricorrente è l'unica proprietaria dell'impresa, in quanto prelegataria della stessa, ed è tenuta a pagarne i debiti e le altre passività.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › I- Per quanto riguarda le decisioni individuali del 23 maggio 1962 › 2 — Circa i controlli effettuali dalla S.A. Fiduciaire Suisse
paragrafo 1
La ricorrente contesta per tre ragioni la validità di questi controlli.
paragrafo 2
a) L'Alta Autorità non ha provato che la delega di potere a favore della Fiduciaire Suisse abbia avuto luogo mediante una decisione ai sensi dell'articolo 14 del Trattato, sulla quale avrebbe potuto esercitarsi il sindacato della Corte. L'Alta Autorità avrebbe del pari violato l'articolo 86, quarto comma, del Trattato, il quale stabilisce che «gli incarichi di controllo e le generalità degli incaricati devono essere notificati allo Stato interessato».
Poteva l'Alta Autorità delegare i suoi poteri? Secondo l'insegnamento della Corte (sentenza Meroni 9-56 del 13 giugno 1958,Racc. IV, p. 39) «una delega di poteri non si può presumere, ed anche ove abbia la facoltà di farla, l'autorità delegante deve emanare una decisione da cui la delega espressamente risulti». La ricorrente si richiama del pari alle conclusioni dell'avvocato generale K. Roemer nelle cause da 36 a 41-50 (Racc. V, p. 372).
b) Non si possono delegare a dipendenti di un'impresa privata dei poteri che possono essere esercitati solo da un pubblico ufficiale. In altri termini, il delegato di una pubblica amministrazione può esercitare i poteri a questa normalmente spettanti solo se è già per legge un pubblico ufficiale. È quindi illegittimo l'atto con cui l'Alta Autorità ha impartito ai dipendenti della Fiduciaire Suisse il compito di ispezionare a domicilio le imprese della Comunità.
c) Delle ispezioni effettuate dalla Fiduciaire Suisse nel luglio 1958 e nell'ottobre 1960 non è stato redatto verbale, né la convenuta ha provato il rifiuto di esibire i documenti richiesti. La ricorrente non è stata d'altronde invitata ad assistere alle ispezioni, in particolare a quella nel corso della quale i rappresentanti della Ferriere di Borgaro avrebbero dichiarato di aver distrutto i documenti contabili della A. Leone. Le affermazioni della convenuta non hanno alcun valore, mancando un verbale redatto da un pubblico ufficiale.
paragrafo 3
Agli argomenti qui sopra riassunti sotto le lettere a, b e c, la convenuta ribatte che la ricorrente tratta congiuntamente due problemi distinti. La questione dei controlli svolti per mezzo di persone estranee all'Alta Autorità (art. 47, primo comma, del Trattato C.E.C.A.) andrebbe infatti tenuta distinta da quella relativa all'attribuzione dei poteri di pubblico ufficiale alle persone che eseguono le verifiche per conto dell'Alta Autorità (art. 86, 4° comma). Che la sfera di applicazione dell'uno e dell'altro articolo sia diversa sarebbe stato precisato dalla Corte con la sentenza 4 aprile 1960 (causa 31-59, Acciaieria e Tubificio di Brescia c/Alta Autorità, Racc. IV/1, p. 168) e ribadito con la sentenza 14 dicembre 1962 (cause riunite da 5 a 11-62 e da 13 a 15-62, Acciaierie San Michele e altri c/ Alta Autorità). Nei limiti in cui l'Alta Autorità raccoglie le informazioni e compie gli accertamenti senza valersi dei poteri di cui all'articolo 86, si potrebbe tener conto unicamente dell'articolo 47; sarebbe manifesto che nella specie gli incaricati dei controlli non si sono presentati nella veste di pubblici ufficiali, né si sono arrogati poteri a questi spettanti.
paragrafo 4
Il potere dell'Alta Autorità di fare effettuare verifiche da un'impresa privata si desumerebbe dal tenore dell'articolo 47, primo comma, e precisamente dalla frase : «Essa può far compiere gli opportuni accertamenti». Questa frase farebbe chiaramente intendere che l'Alta Autorità può affidare a terzi l'incarico di effettuare verifiche. Questa interpretazione troverebbe conferma nell'articolo 5 del Trattato, il quale prescrive un apparato amministrativo ridotto. Nella sentenza 13 giugno 1958 (causa 9-56, Meroni c/ Alta Autorità, Racc. IV, p. 23 e segg.) la Corte ha ammesso la delega, da parte dell'Alta Autorità, anche ad enti di diritto privato.
paragrafo 5
Quanto alla mancata redazione del verbale dell'ispezione, l'Alta Autorità oppone che, non essendosi valsa della facoltà attribuitale dall'articolo 86, quarto comma, è vano chiedersi se tali poteri fossero delegabili e se siano state rispettate le forme previste per l'esercizio dei poteri stessi.
paragrafo 6
L'Alta Autorità sostiene che le informazioni raccolte e gli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 47 erano sicuramente sufficienti a giustificare l'adozione di quelle decisioni individuali che essa doveva emanare per attuare la perequazione. La convenuta ammette che le verifiche non essendo state effettuate nei modi previsti dall'articolo 86, la ricorrente avrebbe potuto offrire la prova del contrario, anziché limitarsi a contestazioni di carattere generale. La Corte potrebbe d'altronde ordinare alla ricorrente di esibire le fatture relative all'energia elettrica consumata nei periodi contemplati nelle decisioni impugnate, corredate dall'attestazione che esse riflettono l'intero consumo. Se, come la Ferriere di Borgaro afferma, questi documenti so stati distrutti, nulla vieterebbe alla ricorrente di esibire copia delle fatture, rilasciate dall'azienda erogatrice. Per il caso che la Corte, anche dopo tale esibizione, ritenesse non sufficientemente provato il consumo di cui trattasi, la convenuta chiede che sia ammessa la prova per testimoni circa la veridicità dei dati sui quali la decisione si basa.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › I- Per quanto riguarda le decisioni individuali del 23 maggio 1962 › 3 — Circa la motivazione della rettifica d'ufficio delle dichiarazioni della ricorrente
paragrafo 1
a) La ricorrente contesta di aver consumato 10.137.900 kWh nel periodo dal 1o febbraio 1957 al 31 gennaio 1958, consumo che, secondo la decisione impugnata, sarebbe stato stabilito con l'ausilio delle fatture dell'azienda erogatrice, ed invita la convenuta a provare detto consumo ed. a indicare i dati che sono serviti a determinarlo.
La convenuta ribatte non essere necessario che l'Alta Autorità fornisca la prova dei dati posti a base delle sue decisioni. La pubblica amministrazione disporrebbe della potestà di accertamento e l'onere di provare l'inesattezza delle sue constatazioni incomberebbe agli amministrati. La ricorrente potrebbe facilmente dimostrare tale inesattezza esibendo le fatture o, se queste sono state distrutte, un duplicato rilasciato dalla fornitrice di energia elettrica.
b) La ricorrente contesta del pari di aver consumato 16.220 tonnellate di rottame nel periodo dal 1o ottobre 1955 al 31 gennaio 1957, risultato al quale si sarebbe pervenuti estrapolando i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel periodo dal febbraio 1957 al gennaio 1958. Essa rileva a questo proposito non essere affatto provato che, nel periodo al quale l'estrapolazione si riferisce, il forno abbia funzionato colla medesima intensità del periodo di riferimento, e che il forno può essere stato un certo tempo in rodaggio od inattivo.
c) La ricorrente sottolinea poi le divergenze fra la lettera inviatale dalla convenuta il 17 gennaio 1962 (allegato n. 6 del ricorso) e le decisioni impugnate, datate 23 maggio 1962. Essa constata che l'imponibile di rottame e il saldo debito che ne deriva, indicati nelle decisioni del 23 maggio 1962, sono notevolmente superiori a quelli che figuravano nella lettera del 17 gennaio 1962, benché si tratti in entrambi i casi di dati stabiliti in via induttiva e per di più a soli tre mesi di distanza. Essa ne conclude che le decisioni sono prive di motivazione.
La convenuta ribatte che la lettera del 17 gennaio 1962 costituiva un mero atto di cortesia ed una misura prudenziale intesa ad ottenere preventivamente dall'impresa dei dati atti a meglio garantire l'equità dei provvedimenti in corso di elaborazione. Tali decisioni non sarebbero tuttavia insufficientemente motivate, in quanto conterrebbero tutti i dati necessari a giustificare le conclusioni cui l'Alta Autorità è pervenuta in merito all'imponibile di rottame ed alle somme dovute.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › I- Per quanto riguarda le decisioni individuali del 23 maggio 1962 › 4 — Circa l'accertamento induttivo e il parere degli esperti su questo metodo
paragrafo 1
La ricorrente contesta che il consumo di energia elettrica permetta di per sé solo di stabilire esattamente per via induttiva il consumo di rottame d'acquisto di una determinata impresa siderurgica. Essa si richiama in proposito all'insegnamento della Corte (sentenza 14 dicembre 1962 nelle cause riunite da 5 a 11-62, e da 13 a 15-62, Acciaierie San Michele e altri c/ Alta Autorità).
paragrafo 2
Essa critica del pari il verbale della riunione di esperti convocata dalla convenuta il 13 febbraio 1962 (allegato n. 2 del controricorso) : non è stata prodotta la nota predisposta dall'Alta Autorità quale base della discussione e, d'altro lato, non risulta che il verbale della riunione, con l'allegato grafico dei consumi, sia stato approvato dagli esperti. Essa esamina quindi le opinioni espresse dagli esperti, quali risultano dal verbale, ed osserva che essi non hanno fatto proprie senza riserve le cifre proposte dall'Alta Autorità.
paragrafo 3
La ricorrente ha prodotto un parere tecnico redatto a sua richiesta da sei esperti, il 20 novembre 1962 (allegato n. 1 della replica). Secondo tali esperti, alla riunione del 13 febbraio 1962, la quale aveva ad oggetto un problema riguardante le imprese siderurgiche minori, non ha partecipato alcun rappresentante di queste. Secondo la ricorrente, i suoi esperti hanno decisamente respinto il principio sul quale è basato il calcolo dell'Alta Autorità, nel senso che tale calcolo potrebbe costituire al massimo uno dei molteplici elementi di verifica. La ricorrente ha chiesto perciò alla Corte di nominare dei periti dando loro mandato di stabilire «se è ragionevole e giustificato l'accertamento induttivo del consumo di rottame nei forni elettrici di piccola capacità, esclusivamente mediante il calcolo proposto dall'Alta Autorità (kWh/t) per poi dedurne gli esatti importi dovuti dalla ricorrente, sottoposta obbligatoriamente al meccanismo della perequazione del rottame».
paragrafo 4
La ricorrente contesta poi l'affermazione della convenuta secondo la quale i criteri adottati per il calcolo kWh/t sarebbero i più favorevoli per il contribuente, talché non vi potrebbero essere errori per eccesso, ma semmai per difetto. Essa rileva che in questa materia deve esistere la certezza assoluta di calcoli uniformi, non viziati per eccesso né per difetto, giacché il consorzio di perequazione interessa solidalmente tutte le imprese partecipanti. A questo proposito essa si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nelle cause riunite 42 e 49-59, S.N.U.P.A.T. c/ Alta Autorità (Racc. VII, p. 172).
paragrafo 5
La convenuta ribatte anzitutto producendo la nota preparatoria, in data 26 gennaio 1962, per la riunione di esperti (allegato n. 6 della controreplica) ed altresì le lettere con le quali gli esperti hanno approvato il verbale della riunione e il diagramma proposto dall'Alta Autorità (allegati da 1 a 5 della controreplica).
paragrafo 6
Essa sostiene di aver controllato, per quanto possibile, i documenti giustificativi dai quali sarebbe risultato che le dichiarazioni mensili della ricorrente non erano veritiere. Non avendo però potuto esaminare che il libro della merce in trasformazione, giacché gli altri, documenti erano stati distrutti, essa ha dovuto valersi di criteri induttivi, uno dei quali è il consumo di energia elettrica. Secondo la convenuta, tale consumo costituirebbe un elemento sufficiente per giustificare la rettifica d'ufficio. Spetterebbe all'impresa dimostrare che il forno impiegato, per le sue particolari caratteristiche, si discosta dalla regola generale per quanto riguarda il rapporto energia-rottame. In questo senso si potrebbe dire che il consumo di energia elettrica è solo uno degli elementi per la formazione del convincimento dell'Alta Autorità, cioè nel senso che in presenza di altri elementi può giustificarsi la disapplicazione della regola generale.
paragrafo 7
La convenuta aggiunge che il rapporto kWh/tonnellata d'acciaio prodotta, adottato dall'Alta Autorità, si deve ritenere tanto più equo in quanto è stato determinato tenendo conto dei limiti estremi del consumo di energia elettrica rispetto alla capacità dei forni.
paragrafo 8
La perizia di parte prodotta dalla ricorrente non contesterebbe la validità del criterio adottato, ma si limiterebbe a rilevare che «il consumo di energia elettrica indicato dalle curve del diagramma studiato dai periti dell'Alta Autorità non può ritenersi valido in senso assoluto». Quest'opinione sarebbe in armonia con quella espressa dall'Alta Autorità e secondo la quale, una volta assodata la validità di un criterio o di una regola generale, la presenza nel caso singolo di condizioni eccezionali che modifichino la regola stessa dev'esser dimostrata da chi ne afferma l'esistenza.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › I- Per quanto riguarda le decisioni individuali del 23 maggio 1962 › 5 — Se l'Alta Autorità, prima di adottar ola decisioni impugnate, fosse tenuta a porre la ricorrente in grado di presentare le sue osservazioni
paragrafo 1
La ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 36, primo comma, del Trattato, a norma del quale «l'Alta Autorità, prima di infliggere una sanzione pecuniaria o di fissare una delle penalità di mora previste dal Trattato, deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni». A suo avviso, l'ingiunzione di pagare Lit. 186.432.125, di cui alla seconda delle decisioni individuali impugnate, costituirebbe infatti una sanzione pecuniaria. Essa cita a questo proposito l'opinione espressa dall' avvocato generale Lagrange nella causa 15-57, Hauts Fourneaux de Chasse c/ Alta Autorità (Racc. IV, p. 197) ed altresì la sentenza 13 giugno 1958 (causa 9-56, Meroni c/ Alta Autorità, Racc. IV, p. 25).
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la ricorrente confonde la «rettifica dei contributi da pagare», di cui si tratta nella specie, con la «sanzione pecuniaria». La sanzione presupporrebbe l'inadempimento di un obbligo giuridico, mentre la rettifica d'ufficio dei contributi di perequazione costituisce la determinazione concreta di un obbligo giuridico d'adempiere. In materia di contributi di perequazione potrebbero senza dubbio essere inflitte delle sanzioni, ad esempio quelle previste dall'articolo 47, terzo comma, del Trattato, per il caso che le imprese non adempiano i loro obblighi, ovvero forniscano di proposito informazioni errate. Questa distinzione sarebbe stata fatta nell'articolo 15 della decisione 16-58, il quale prevede sanzioni per dichiarazioni inesatte, da un lato, e la rettifica d'ufficio per le dichiarazioni non adeguatamente suffragate, dall'altro.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › II- Per quanto riguarda l'articolo 10, lettere b e d, delle decisioni generali 2-57 e 16-58
paragrafo 1
La ricorrente contesta la legittimità delle disposizioni con le quali sono stati esentati dai contributi di perequazione il rottame di acciai legati (lettera b dell'art. 10) e, nelle fonderie d'acciaio, la parte proporzionale del consumo di rottame d'acquisto corrispondente alla produzione di acciaio greggio per tipo d'apparecchio o procedimento di fabbricazione (lettera d dell'art. 10). Essa denuncia a questo proposito il difetto di motivazione, la violazione di forme essenziali, la violazione del Trattato, in ispecie degli articoli 3 b e c, 4 b e 5 c, ed altresì lo sviamento di potere.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › II- Per quanto riguarda l'articolo 10, lettere b e d, delle decisioni generali 2-57 e 16-58 › 1 — Mezzi ed argomenti che si riferiscono tanto alla lettera b quanto alla lettera d dell'articolo 10
paragrafo 1
a) Secondo la ricorrente, le decisioni 2-57 e 16-58 non indicherebbero i motivi per i quali i produttori d'acciai speciali o di acciai legati, come pure i produttori di getti d'acciaio, debbano essere esentati dai contributi di perequazione.
La convenuta ribatte che l'Alta Autorità è tenuta a motivare le sue decisioni quando essa esercita un potere discrezionale, ma non quando si adegua alle disposizioni del Trattato, limitandosi ad applicarle in modo diretto e immediato. Le ragioni dell'esclusione del rottame di cui trattasi sarebbero poi implicite nel fondamento stesso del consorzio di perequazione, quale emerge dalla motivazione delle decisioni generali dell'Alta Autorità.
b) La ricorrente assume che, per estendere retroattivamente al periodo 1o aprile 1954-31 gennaio 1957 le esenzioni dai contributi, l'Alta Autorità avrebbe dovuto chiedere il parere del Consiglio dei Ministri (art. 53) e adottare una decisione (art. 15) soggetta al controllo giurisdizionale della Corte.
La convenuta ribatte che, nell'adottare le decisioni criticate, l'Alta Autorità si è adeguata alla prassi allora seguita e che pertanto la pretesa retroattività non è che una dichiarazione interpretativa di ciò che era stato fatto sino allora a giusto titolo. Nella specie non si tratterebbe affatto di deroghe, e l'Alta Autorità non sarebbe stata quindi tenuta a chiedere il parere del Consiglio dei Ministri nello stabilire la disciplina del consorzio di perequazione. Sarebbe vero il contrario qualora essa avesse voluto includere nel consorzio anche i casi contemplati alle lettere b e d dell'articolo 10, alterando in tal modo le condizioni normali della concorrenza.
c) La ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 3, lettere b e c, dell'articolo 4, lettera d e dell'articolo 5, lettera c del Trattato C.E.C.A. ed altresì dei principi fondamentali del sistema di perequazione e del mercato comune. Essa cita in proposito le conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nelle cause riunite 42 e 49-59, S.N.U.P.A.T. c/Alta Autorità (Racc. VII, p. 178).
La convenula ribatte che dette disposizioni del Trattato non sono state affatto violate, giacché in realtà le decisioni non hanno in alcun modo derogato al principio della parità di trattamento.
d) La ricorrente denuncia infine lo sviamento di potere che si concreterebbe nella discriminazione fra imprese, in interventi atti a falsare il normale gioco della concorrenza e nell'estensione retroattiva delle deroghe al periodo 1o aprile 1954-31 gennaio 1957.
La convenuta ribatte, come alla lettera c, affermando non avere le decisioni in alcun modo derogato al principio della parità di trattamento.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › II- Per quanto riguarda l'articolo 10, lettere b e d, delle decisioni generali 2-57 e 16-58 › 2 — L'articolo 10, lettera b
paragrafo 1
La convenuta rileva anzitutto che il mercato del rottame legato differisce notevolmente da quello del rottame ordinario. Il primo conterrebbe infatti elementi nobili (molibdeno, cromo, nichel, vanadio) e il suo prezzo dipenderebbe, oltre che dal prezzo del rottame ordinario, anche da quello degli elementi nobili in esso contenuti. Il sistema di perequazione avrebbe lo scopo di ovviare alle difficoltà del mercato del rottame ordinario, non già quello di garantire il regolare rifornimento di metalli nobili non ferrosi. Se il rottame legato fosse stato incluso nel sistema di perequazione, i contributi dei consumatori di rottame ordinario sarebbero serviti a far ribassare i metalli nobili non ferrosi, i quali non sono soggetti al Trattato C.E.C.A. Escludere dalla perequazione gli acciai legati non significherebbe quindi derogarvi, bensì applicare il Trattato.
paragrafo 2
La convenuta rileva poi che il rottame legato d'acquisto oscilla intorno alle 300.000 tonnellate all'anno, contro 13 milioni di tonnellate di rottame ordinario; esso rappresenta quindi un'entità trascurabile (i dati si riferiscono agli anni 1960 e 1961 e al primo semestre del 1962).
paragrafo 3
La ricorrente replica contestando anzitutto la cifra di 300.000 tonnellate annue di rottame legato d'acquisto, e ciò basandosi sulla produzione annua di acciai legati. Essa ha chiesto poi alla Corte di porre alla convenuta la seguente domanda : «Quale tonnellaggio di acciai legati è stato complessivamente esentato dall'onere di perequazione all'interno della C.E.C.A. dal 1954 (aprile) al 1959 (marzo) perché dichiarato ottenuto da rottame legato?»
paragrafo 4
Infine, essa ha prodotto dei documenti intesi a dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il prezzo del rottame legato è solo di poco superiore a quello del rottame ordinario.
paragrafo 5
La convenuta oppone in primo luogo che la produzione di acciai speciali non ha alcun rapporto col consumo di rottame legato, e ciò sia perché alcuni acciai speciali non sono utilizzabili come rottame legato, sia perché detti acciai sono prodotti in larga misura partendo dal rottame ordinario, cui vengono aggiunti gli elementi di lega.
paragrafo 6
Alla domanda della ricorrente essa risponde che gli acciai speciali non sono mai stati esentati dalla perequazione, giacché questa riguardava il rottame impiegato, non già l'acciaio prodotto.
paragrafo 7
Quanto al prezzo di mercato del rottame legato, essa rileva che la differenza rispetto a quello del rottame ordinario varia a seconda della percentuale di lega e che per il rottame legato al nichel (1 %) la differenza è di oltre 15 dollari la tonnellata.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › II- Per quanto riguarda l'articolo 10, lettere b e d, delle decisioni generali 2-57 e 16-58 › 3 — L'articolo 10, lettera d
paragrafo 1
La convenuta rileva che l'acciaio per getti usato dalle fonderie integrate non poteva essere assoggettato ai contributi, giacché in caso contrario i costi di produzione di queste ultime sarebbero stati superiori ai costi delle fonderie autonome, con evidente alterazione, anche qui, delle condizioni normali di concorrenza. L'esenzione sarebbe stata l'unico mezzo per evitare che le decisioni generali determinassero delle discriminazioni vietate dagli articoli 3, b, e 4, b, del Trattato, e per garantire condizioni normali di concorrenza secondo il disposto dell'articolo 5.
paragrafo 2
La ricorrente replica producendo i dati relativi all'acciaio grezzo, in lingotti o in getti, prodotto nella Comunità (allegato n. 2 della replica) ed altresì quelli relativi all'acciaio grezzo per getti prodotto dalle fonderie indipendenti della Comunità (allegato n. 9 della replica). Da questi dati apparirebbe evidente che l'Alta Autorità, per garantire condizioni normali di concorrenza tra fonderie integrate e fonderie autonome, ha reso paradossalmente anormali le ben più importanti condizioni di concorrenza tra fonderie integrate, fonderie di ghisa e acciaierie.
paragrafo 3
La convenuta oppone che la produzione totale di acciaio grezzo (lingotti e acciaio per getti) delle fonderie integrate non può essere raffrontata a quella delle fonderie indipendenti, se si vogliono valutare le ragioni dell'esonero e la legittimità di questo. Il confronto dovrebbe essere invece fatto tra l'acciaio per getti delle fonderie integrate e quello delle fonderie indipendenti. Come risulterebbe dall'allegato n. 15 della controreplica, le due produzioni hanno all'incirca lo stesso volume: appunto in considerazione di ciò, per non porre le fonderie integrate in situazione di svantaggio rispetto alle fonderie indipendenti (si tratterebbe appunto di due gruppi di produttori che esercitano la stessa attività, fabbricano gli stessi prodotti con i medesimi processi di produzione, partendo da materie prime identiche), e non essendo queste ultime assoggettabili ai contributi di perequazione, sarebbe stato necessario esentare dai contributi il rottame impiegato dalle fonderie integrate per il tipo di produzione in esame.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — NEL MERITO › III - Per quanto riguarda le decisioni generali 18, 19 e 20-60
paragrafo 1
La ricorrente impugna queste decisioni per i seguenti motivi :
paragrafo 2
a) difetto di motivazione, in quanto tutti gli «aspects globaux» in esse contenuti non sono in alcun modo giustificati nei loro singoli elementi, né dal contesto delle decisioni stesse, né da atti amministrativi precedenti ai quali ci si volesse richiamare;
b) le decisioni di cui trattasi mantengono in vita la grave discriminazione introdotta nel sistema di perequazione dalle lettere b e d dell'articolo 10 delle decisioni 2-57 e 16-58;
c) violazione dell'articolo 5, dell'articolo 47 e dell'articolo 60, paragrafo 1, b, del Trattato ed altresì evidente disapplicazione dei principi in tema di pubblicità, più volte enunciati dalla Corte (sentenze 13 giugno 1958 nelle cause 9 e 10-56, Meroni c/Alta Autorità; Racc. IV, p. 11-80);
d) violazione degli articoli 3, b e c, 4, b, e 5 del Trattato, per aver emanato provvedimenti che danno luogo a discriminazione fra produttori (art. 10, lettere b e d, delle decisioni 2-57 e 16-58 che determinano discriminazione fra acquirenti di rottame d'importazione e assimilato e acquirenti di rottame recuperato all'interno, attribuendo ai primi un'indennità complessiva di 5,5 unità di conto, pari a Lit. 3.437,50 per tonnellata, senza estenderla ai secondi) ;
e) violazione dell'articolo 17 del Trattato, per non essere mai stata redatta né pubblicata una relazione generale sull'attività dei consorzi obbligatori nel periodo 1o aprile 1954-31 marzo 1959;
f) violazione dell'articolo 78 del Trattato, per non essere mai stato reso pubblico alcun bilancio suppletivo relativo all'attività del consorzio obbligatorio di perequazione;
g) sviamento di potere, per avere l'Alta Autorità posto in essere interventi atti a falsare il gioco della concorrenza.
paragrafo 3
Circa gli appunti di cui alle lettere b, d e g, che sarebbero identici a quelli mossi contro le decisioni generali 2-57 e 16-58, la convenuta si richiama a quanto ha controdedotto a proposito di dette decisioni. Circa le censure di cui alle lettere a e c, essa rileva trattarsi di un'asserita mancanza di motivazione e di pubblicità; le decisioni sarebbero state invece pubblicate con un'ampia illustrazione dei motivi che indussero l'Alta Autorità ad adottarle, ed altresì dei metodi seguiti per giungere alle concrete determinazioni. Tutti i dati contabili sui quali si basavano i calcoli sarebbero stati del pari pubblicati in allegato. Le critiche della ricorrente si ridurrebbero quindi alla mancata pubblicazione della massa di documenti contabili che giustificano le singole cifre rese di pubblica ragione; nessuna pubblica amministrazione e nessuna impresa o società di alcun paese avrebbe mai pubblicato nei propri bilanci o nelle proprie relazioni contabili le singole pezze giustificative che occuperebbero volumi e volumi.
paragrafo 4
Alle censure di cui alle lettere e e f, riguardanti la mancanza di una relazione generale e del controllo del revisore dei conti con riferimento agli articoli 17 e 78 del Trattato, la convenuta oppone che questi articoli concernono l'Alta Autorità e le altre Istituzioni della Comunità e che pertanto le prescrizioni ivi contenute non possono applicarsi ai consorzi, come quello per il rottame, istituiti a norma dell'articolo 53 del Trattato.
paragrafo 5
La ricorrente replica tenendo ferme e sviluppando le critiche esposte nell'atto introduttivo e termina formulando sei domande che la Corte dovrebbe porre all'Alta Autorità.
paragrafo 6
La convenuta, nella controreplica, ribatte punto per punto agli argomenti e alle domande.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il 14 febbraio 1963, ossia successivamente al deposito della controreplica, la ricorrente ha trasmesso alla Corte copia di due lettere chiedendo che siano unite agli atti. La prima, in data 4 febbraio 1963, è stata inviata dalla ricorrente all'Azienda elettrica municipale di Torino. L'altra, in data 13 febbraio 1963, è la risposta alla prima e vi si afferma che «dagli atti di questa A.E.M. non risulta che siano stati direttamente comunicati all'Alta Autorità … dati relativi ai consumi di energia di utenti siderurgici».
paragrafo 2
Il 4 marzo 1963 la ricorrente ha inoltre depositato dei documenti contenenti risposte agli argomenti svolti nella controreplica.
paragrafo 3
Nell'adunanza del 26 marzo 1963, vista la relazione preliminare del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di chiedere informazioni alla convenuta e d'invitare la ricorrente ad esibire le fatture dell'energia elettrica, o le copie delle stesse, relative al periodo contemplato nelle decisioni individuali impugnate, con l'attestazione che le fatture riflettono l'intero consumo durante il periodo di cui trattasi.
paragrafo 4
Il 19 aprile 1963 l'Alta Autorità ha depositato la risposta alle informazioni chieste dalla Corte, aggiungendo di non opporsi a che siano uniti agli atti i documenti prodotti dalla ricorrente il 14 febbraio e il 4 marzo 1963. Essa ha chiesto l'autorizzazione a produrre a sua volta una lettera, in data 7 maggio 1958, della Cassa di perequazione per il rottame importato. Essa ha inoltre rilevato che, nell'atto introduttivo, la ricorrente ha menzionato un atto di cessione da essa stipulato il 4 febbraio 1958 con la società Ferriere di Borgaro — atto nel quale si parla del debito di perequazione, e l'acquirente dichiara di accollarselo — omettendo tuttavia di produrlo. In seguito a questo rilievo la Corte, il 20 maggio 1963, ha chiesto alla ricorrente di produrre il documento.
paragrafo 5
Dopo aver chiesto, il 19 aprile 1963, una proroga del termine, la ricorrente ha depositato il 18 giugno 1963 la risposta alla richiesta di esibizione delle fatture di energia elettrica fattale dalla Corte. Con la stessa lettera essa ha reso noti i suoi rilievi circa il contenuto della lettera depositata dalla convenuta il 19 aprile 1963.
paragrafo 6
Il 1o agosto 1963 la Corte ha rivolto alla convenuta otto domande.
paragrafo 7
Il 27 agosto 1963 la ricorrente ha comunicato alla Corte che le ricerche intese a reperire l'atto di cui, con provvedimento del 20 maggio 1963, le era stata ordinata l'esibizione, non avevano avuto esito.
paragrafo 8
A parte ciò le comparse sono state depositate nelle forme e nei termini prescritti, e la fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 9
La discussione orale ha avuto inizio il 25 settembre 1963; nel corso di questa la convenuta ha risposto alle otto domande rivoltele dalla Corte il 1o agosto 1963, e la ricorrente ha prodotto delle tabelle statistiche a sostegno delle sue tesi. Ripresa la discussione orale nell'udienza del 23 ottobre 1963, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle risposte fornite dalla convenuta all'udienza del 25 settembre 1963, e la convenuta ha preso posizione sulle tabelle statistiche prodotte dalla ricorrente nella predetta udienza.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il ricorso è stato presentato nelle forme e nei termini prescritti.
paragrafo 2
La convenuta non eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro le decisioni individuali del 23 maggio 1962, ma contesta l'ammissibilità dell'impugnazione, proposta in via di eccezione, avverso le decisioni generali 2-57, 16-58, 18-60, 19-60 e 20-60 e deduce a sostegno che la ricorrente, col suo comportamento stragiudiziale e con l'azione di danni introdotta il 4 aprile 1961 (causa 8-61) avrebbe riconosciuto il suo obbligo di corrispondere i contributi di perequazione, per cui le sarebbe precluso di denunciare l'illegittimità delle decisioni di base.
paragrafo 3
Ad avviso della Corte, né il comportamento della ricorrente di fronte ai terzi, né la sua azione di danni — dalla quale essa ha del resto desistito — rispondono ai requisiti del riconoscimento giudiziale di un debito. La tesi della convenuta va pertanto disattesa ed il ricorso dichiarato ricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito
paragrafo 1
La ricorrente rileva pregiudizialmente ch'essa non è «la vedova dell'Ing. A. Leone», come è erroneamente indicato nelle decisioni impugnate, bensì la vedova dell'Ing. Vittorio Leone, figlio e successore del predetto; essa aggiunge di avere una figlia minore, nata dal suo matrimonio con Vittorio Leone, la quale è sua coerede nella successione di quest'ultimo in forza del testamento pubblico di data 26 gennaio 1956. Stanti i lamentati errori, essa non può ritenere regolare una situazione processuale nella quale la si consideri come l'unica rappresentante dell'impresa «Acciaieria Ing. A. Leone».
paragrafo 2
Le decisioni impugnate furono adottate nei confronti dell'«Acciaieria Ing. A. Leone di Borgaro Torinese, rappresentata dalla Signora Emilia Barge in Gualco, vedova dell'Ing. A. Leone».
paragrafo 3
La Corte rileva che la ricorrente non ha elevato formali eccezioni a tal riguardo e che il fatto di esservi una coerede è inconferente nella specie.
paragrafo 4
La ricorrente deduce che le decisioni del 23 maggio 1962 sono inficiate da incompetenza, da violazione di forme essenziali e da violazione del Trattato in quanto si basano su controlli effettuati dalla S.A. Fiduciaire Suisse. Essa contesta la validità di tali controlli, asserendo che alla predetta società manca una delega di poteri formale e pubblica da parte dell'Alta Autorità e, subordinatamente, che non vi è traccia della notifica di tale delega allo Stato membro interessato, notifica prescritta dall'articolo 86, quarto comma, del Trattato; essa deduce poi che gli agenti della S.A. Fiduciaire Suisse non avevano la qualità di pubblici ufficiali, necessaria per procedere ai controlli contemplati dal Trattato; essa rileva infine che nessun processo verbale del controllo effettuato è stato redatto né successivamente sottoposto alla firma dei rappresentanti, dell'impresa.
paragrafo 5
Dagli atti di causa emerge tuttavia che, nella specie, per l'Alta Autorità si trattava soltanto di raccogliere informazioni e di procedere a verifiche ai sensi dell'articolo 47 del Trattato; detta norma conferisce ad essa il potere di raccogliere le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti e di far compiere le opportune verifiche. Nulla di quanto la ricorrente assume induce la Corte a ritenere che i controlli in contesto non fossero delle verifiche ai sensi dell'articolo 47; pertanto l'articolo 86 non è applicabile, e non vi era luogo di fare allo Stato membro interessato la notifica contemplata nel 4o comma del predetto articolo.
paragrafo 6
Posto che l'articolo 47 conferisce all'Alta Autorità il potere di far compiere delle verifiche, il mandato mediante il quale essa ne affida a qualcuno l'incarico costituisce esercizio dei suoi propri poteri e non delega di questi; ne consegue che le forme e la pubblicità richieste per una delega di poteri non trovano applicazione nella fattispecie. D'altronde l'espressione «far compiere» rende manifesto che l'Alta Autorità non è tenuta a compiere le verifiche di cui trattasi esclusivamente per mezzo di propri agenti, ma che può affidarne l'incarico a qualsiasi persona ritenuta idonea. L'impresa nulla ha eccepito sulla competenza o l'obiettività della persona incaricata delle verifiche, ed essa, del resto, non vi si è opposta. Infine, da siffatte operazioni si possono trarre soltanto i meri clementi materiali d'informazione, e riguardo ad essi l'impresa interessata ha facoltà di fornire la prova contraria.
paragrafo 7
Stanti le considerazioni sovrasvolte, le censure sin qui esaminate vanno disattese.
paragrafo 8
La ricorrente sostiene che le valutazioni e le rettifiche d'ufficio, previste dalla decisione 13-58, articolo 2, e 16-58, articolo 15, costituiscono sanzioni pecuniarie per cui, nella specie, trova applicazione l'articolo 36 del Trattato, ed assume che per non averla messa in grado di presentare preventivamente le sue osservazioni, l'Alta Autorità ha violato il citato articolo.
paragrafo 9
Per quanto attiene a tale censura, la Corte rileva che le valutazioni d'ufficio, ai sensi delle decisioni 13-58 e 16-58, sono intese soltanto a stabilire il più esattamente possibile gli importi dovuti dalle imprese quale contributo di perequazione, ma che le imprese interessate hanno facoltà di contestare, fornendo eventuali prove, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale, l'esattezza delle valutazioni; queste non presentano alcun elemento che le assimili a delle sanzioni pecuniarie, e pertanto l'articolo 36 del Trattato non può ad esse applicarsi.
paragrafo 10
La ricorrente contesta le cifre del consumo d'energia elettrica per il periodo 1o febbraio 1957-31 gennaio 1958 le quali, secondo le decisioni impugnate, sarebbero state ricavate dalle fatture dell'azienda erogatrice, e chiede alla Corte di disporre prove su tale circostanza. Essa contesta inoltre l'esattezza del criterio di calcolo sul quale l'Alta Autorità ha basato le due decisioni individuali impugnate, ossia che per i forni elettrici da 5 tonnellate, del modello in uso presso la ricorrente, il consumo massimo di elettricità per ogni tonnellata d'acciaio liquido prodotto sarebbe di 900 kWh. La ricorrente contesta pure l'esattezza della valutazione dei quantitativi di rottame impiegati durante il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957, valutazione ottenuta mediante estrapolazione del consumo di energia elettrica nel periodo 1o febbraio 1957-31 gennaio 1958. Infine, per dimostrare il carattere aleatorio dei procedimenti sui quali l'Alta Autorità si è basata, essa fa rilevare le differenze tra i calcoli che figurano nella lettera inviatale dall'Alta Autorità il 17 gennaio 1962 e quelli che figurano nelle decisioni impugnate.
paragrafo 11
Per quanto riguarda le critiche al rapporto fra il consumo d'energia elettrica e la produzione d'acciaio, adottato dall'Alta Autorità onde stabilire la quantità di rottame impiegato, è vero che il consumo di energia elettrica nei forni costituisce uno solo degli elementi atti a ricavare i quantitativi di rottame impiegati, tuttavia, l'esclusivo impiego di tale metodo è giustificato nella specie dalla totale mancanza di altri elementi, stante la distruzione, asserita dagli attuali proprietari, dei documenti contabili dell'impresa; il coefficiente di 900 kWh per tonnellata di acciaio liquido prodotto è giustificato dal parere della commissione di esperti; né la circostanza che i predetti siano stati scelti presso le grandi imprese, né il fatto che essi non abbiano raggiunto un completo accordo, possono infirmare il loro parere, in quanto è pacifico che soprattutto le imprese di maggior importanza dispongono di tecnici forniti di una specializzazione sufficiente per potersi pronunciare sulla questione di cui trattasi.
paragrafo 12
La ricorrente ha prodotto un parere tecnico, redatto da altri esperti, nel quale si afferma che il rapporto tra consumo di energia elettrica e produzione media dei forni sottostà ad innumerevoli alee, per cui non è possibile stabilire esattamente quale sia la quantità di acciaio effettivamente prodotto. Tali osservazioni però, anche a ritenerle esatte, non sono conferenti al fine di stabilire se il metodo induttivo di cui l'Alta Autorità si è valsa rappresenti un mezzo globale atto a supplire all'insufficienza di altri dati; non è quindi il caso che la Corte disponga, come chiesto dalla ricorrente, una perizia per «stabilire se è ragionevole e giustificato l'accertamento induttivo del consumo di rottame nei forni elettrici di piccola capacità, esclusivamente mediante il calcolo proposto dall'Alta Autorità (kWh/t) per poi dedurne gli esatti importi dovuti dalla ricorrente».
paragrafo 13
Da quanto la convenuta ha esposto risulta che essa non ha mai preteso poter pervenire all'accertamento dei quantitativi esatti, e che il metodo adottato costituisce soltanto un mezzo globale.
paragrafo 14
D'altronde, le imprese possono sempre evitare che si ricorra a tale metodo globale fornendo i dati esatti di cui dispongono. Infine, la ricorrente ha solo sommariamente accennato che le circostanze eccezionali, suscettibili — secondo gli esperti da essa citati — di falsare il rapporto kWh/acciaio adottato dall'Alta Autorità, si sarebbero realmente avverate nella specie; le sue affermazioni a tal proposito sono troppo imprecise per venire prese in considerazione.
paragrafo 15
Spetta all'impresa di porre l'Alta Autorità in grado di adempiere ai suoi compiti fornendole spontaneamente i necessari elementi; essa ha non solo omesso di fornirli, ma dichiara di aver distrutto i relativi documenti e per di più, sino a poco tempo prima dell'udienza, non si è affatto adoperata per ottenere nuovi documenti dalle aziende erogatrici. Imputet sibi, dunque, se l'Alta Autorità è stata costretta a procedere per via induttiva, e ne sopporti le conseguenze.
paragrafo 16
In risposta alle domande rivoltele dalla Corte, la convenuta ha ammesso che per il periodo 1o febbraio 1957-31 gennaio 1958 essa non dispone delle «fatture dell'impresa elettrica», come indicato nelle decisioni impugnate, avendo dovuto basarsi sulle informazioni oralmente fornite da un funzionario dell'Azienda elettrica municipale di Torino all'ispettore della S.A. Fiduciaire Suisse incaricato delle verifiche presso l'impresa ricorrente.
paragrafo 17
La circostanza che la convenuta si sia basata su informazioni orali non è necessariamente ed in sé uh motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata o per ritenere non valida la motivazione. In mancanza di ogni documento, l'Alta Autorità aveva un legittimo motivo di fondare la sua decisione sugli elementi di cui disponeva; né quanto assume la ricorrente, né la lettera pervenutale il 22 aprile 1963 dall'Azienda elettrica municipale, che essa ha prodotto, sono atte a scalzare l'esattezza delle informazioni.
paragrafo 18
La citata lettera del 22 aprile 1963 costituisce la risposta ad analoga domanda che la ricorrente ha rivolto all'Azienda in ossequio alla richiesta della Corte di produrre le fatture dell' energia elettrica consumata nei periodi 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957 e 1o febbraio 1957-31 gennaio 1958; in base alla lettera, il consumo totale fatturato all'Acciaieria Ing. A. Leone relativamente all'impiego dei forni elettrici ascende a 13.475.200 kWh, per il periodo sopraddetto. Tale informazione, quand'anche si consideri conferente ciò che la convenuta afferma — ossia che il consumo indicato può riferirsi soltanto al periodo 1o ottobre 1955-30 aprile 1957, giacché dopo tale data il contratto di fornitura venne intestato alle Ferriere di Borgaro — è atta ad infirmare la validità della motivazione e della valutazione del consumo di rottame dell'impresa nel periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957; infatti, anche tenendo conto di quanto afferma l'Alta Autorità, il consumo di energia elettrica nel predetto periodo sarebbe di 13.475.200 kWh, dai quali si devono dedurre 2.358.000 kWh che, secondo le informazioni fornite alla S.A. Fiduciaire Suisse, sarebbero stati consumati nel periodo 1o febbraio-30 aprile 1957, e con ciò il consumo si riduce a 11.117.200 kWh.
paragrafo 19
In base al criterio adottato dalla stessa Alta Autorità — ossia un consumo massimo di 900 kWh per ogni tonnellata d'acciaio liquido prodotta e un rapporto tra la messa al mille di rottame e d'acciaio liquido stimato a kg 1.080, al consumo di 11.117.200 kWh non corrisponde un consumo di rottame pari a 16.220 tonnellate, cifra nella quale l'Alta Autorità lo ha valutato per il periodo di cui trattasi.
paragrafo 20
Il metodo che si vale dell'estrapolazione comporta vari elementi ipotetici per modo che esso è atto a motivare in modo giuridicamente idoneo una valutazione d'ufficio solo nella totale assenza di altre informazioni. Davanti al giudice investito del ricorso è ammessa la prova per contrastare il risultato dell'estrapolazione, e pertanto la giustificazione della valutazione d'ufficio per il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957 dev'essere considerata insufficiente.
paragrafo 21
La convenuta assume che quando adottò le decisioni impugnate non era ancora in possesso delle informazioni le quali, in definitiva, vennero fornite dalla ricorrente soltanto su ordine della Corte. Tale rilievo, quand'anche fosse esatto, non può tuttavia rimediare all'insufficienza dei dati sui quali l'Alta Autorità si è basata.
paragrafo 22
Come si è detto dianzi, la prova contraria è ammessa avverso la valutazione d'ufficio, e questa va pertanto annullata qualora, si accerti che è inesatta. Dalle considerazioni sovrasvolte discende che le decisioni relative alla valutazione d'ufficio attualmente impugnate devono annullarsi per quanto riguarda il periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › SULL'ECCEZIONE D'ILLEGITTIMITÀ SOLLEVATA CONTRO L'ARTICOLO 10, LETTERE b E d DELLE DECISIONI GENERALI 2-57 E 16-58
paragrafo 1
È pacifico che in un ricorso per l'annullamento di una decisione individuale si possono denunciare vizi delle decisioni generali di cui, la decisione impugnata rappresenta l'applicazione deducendo — che quest'ultima, pur non essendo in sé viziata, viola tuttavia il Trattato in quanto: si basa su delle norme illegittime; nella specie, le decisioni, individuali impugnate costituiscono casi d'applicazione delle decisioni-generali 2-57 e 16-58 relative entrambe all'istituzione di un meccanismo finanziario per garantire irregolare rifornimento di rottame nel mercato comune. Tuttavia, le decisioni impugnate non costituiscono un'applicazione diretta ed immediata degli articoli ,10, lettere b e d, e quindi l'eccezione sollevata dalla ricorrente potrebbe ammettersi solo ove le disposizioni di cui trattasi avessero in via generale intralciato il normale funzionamento del sistema di perequazione.
paragrafo 2
Le menzionate disposizioni esentano dai contributi ed escludono dalle sovvenzioni di perequazione il rottame d'acquisto quando trattisi di rottame d'acciai legati e, per le imprese che abbiano una fonderia d'acciaio, la parte di rottame d'acquisto che proporzionalmente corrisponde alla produzione d'acciaio colato per getti.
paragrafo 3
La ricorrente lamenta che le predette decisioni generali non contengono la motivazione di tali disposizioni ed assume inoltre che l'Alta Autorità avrebbe tollerato che «gli organismi di Bruxelles» estendessero retroattivamente tali «deroghe» al periodo 1o aprile 1954-31 gennaio 1957; che tali disposizioni violerebbero poi le lettere b e c dell'articolo 3, la lettera b dell'articolo 4 e la lettera c dell'articolo 5 del Trattato, in quanto sarebbero discriminatorie e falserebbero nel mercato comune la normale concorrenza. Essa ravvisa poi, nelle disposizioni di cui trattasi, uno sviamento di potere in quanto l'Alta Autorità avrebbe arbitrariamente adottato criteri diversi circa l'inclusione delle imprese nel consorzio di perequazione e la loro esclusione da esso.
paragrafo 4
Le due prime censure non possono trovare accoglimento; infatti, la necessità di motivare varia a seconda che si tratti di decisioni generali di carattere normativo o di decisioni cui manchi tale carattere. Per quanto ha tratto alle decisioni 2-57 e 16-58 non vi era necessità di motivare le varie disposizioni del provvedimento dal momento che erano chiare e si inscrivano normalmente nel complesso del sistema instaurato. La seconda censura non critica le decisioni 2-57 e 16-58 in sé, ma nell'applicazione che ad esse è stata data dagli «organismi di Bruxelles»; tale censura, pertanto, esula dall'ambito dell'eccezione d'illegittimità.
paragrafo 5
I mezzi di violazione del Trattato e di sviamento di potere non appaiono fondati. La convenuta ha infatti ribattuto che l'esenzione del rottame di acciai legati è giustificata dalla diversità fra il mercato del rottame legato e quello del rottame ordinario, perché il prezzo del rottame legato, più che dal costo del rottame ordinario, dipende da quello degli elementi nobili che vi sono contenuti; essa rileva ancora che comprendere il rottame legato nella perequazione avrebbe sicuramente inciso sul mercato dei metalli nobili non ferrosi, i quali sfuggono alle norme del Trattato C.E.C.A. La convenuta ha indicato quale motivo dell'esclusione del rottame destinato alle fonderie integrate la necessità di non modificare le condizioni normali della concorrenza fra queste ultime e le fonderie indipendenti.
paragrafo 6
Le predette spiegazioni, di cui la ricorrente ha contestato solo alcuni dettagli, appaiono pertinenti. Adottando gli articoli 10, lettere b e d, delle decisioni 2-57 e 16-58, l'Alta Autorità ha potuto ragionevolmente presumere che una retta applicazione degli articoli 3, 4, e 5 del Trattato richiedeva di escludere detto rottame dalla perequazione, e nulla può far ritenere che così facendo essa abbia falsato il sistema di perequazione. Ciò posto, senza bisogno di approfondirne l'esame, il mezzo di violazione del Trattato dev'essere disatteso; per analoghe ragioni va pure disatteso il mezzo di sviamento di potere.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito › SULL'ECCEZIONE D'ILLEGITTIMITÀ SOLLEVATA CONTRO LE DECISIONI GENERALI 18-60 19-60 E 20-60
paragrafo 1
La ricorrente deduce che le decisioni 18-60, 19-60 e 20-60 sono illegittime e precisa il suo assunto denunciando i sette mezzi di cui si è fatta menzione più sopra.
paragrafo 2
La convenuta rileva con ragione che i mezzi denunciati sub b, d e g sono identici a quelli fatti valere contro le decisioni 2-57 e 16-58, ed essi vanno respinti per le ragioni dianzi svolte.
paragrafo 3
Con i mezzi sub a e c si lamenta un difetto di motivazione e l'assenza di pubblicità; essi mirano ad obbligare l'Alta Autorità di esibire tutti i documenti contabili. Nella replica la ricorrente ha precisato tali censure chiedendo che la convenuta esibisca i libri contabili relativi al consorzio di perequazione e li sottoponga al revisore dei conti o ad altro controllore e che pubblichi la relazione la quale potrà approvarne o criticarne la gestione.
paragrafo 4
Così precisate, tali censure si rivelano identiche a quelle rubricate sub e e f, relative alla mancanza della Relazione generale contemplata all'articolo 17 e della relazione del revisore dei conti prevista all'articolo 78 del Trattato.
paragrafo 5
La convenuta, pur negando che le richiamate norme possano applicarsi ai meccanismi contemplati all'articolo 53 del Trattato, rileva che la Relazione generale di cui all'articolo 17 ha regolarmente dato atto del funzionamento del sistema di perequazione; che comunque le due relazioni in parola sono destinate al Parlamento Europeo e, rispettivamente, alla Commissione dei Presidenti per cui spetta soltanto a tali organi di giudicare se esse sono complete o meno e non è ammissibile il controllo giurisdizionale sul contenuto di tali documenti in esito a ricorso di private imprese.
paragrafo 6
Nella replica la ricorrente ha dato ancor maggiore sviluppo al suo assunto elevando una serie di critiche sul funzionamento della perequazione e rivolgendo, in conclusione, sei domande alla convenuta; tali critiche han tratto all'opportunità e all'efficacia della gestione della perequazione ben più che alla legittimità delle decisioni di base.
paragrafo 7
La Corte ritiene che né tali rilievi né le risposte date dalla convenuta fanno sorgere motivi atti a porre in dubbio la legittimità delle decisioni generali 18-60, 19-60 e 20-60. Ne consegue che l'eccezione d'illegittimità sollevata contro dette decisioni è infondata; essa va pertanto respinta.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Essendo stato accolto il ricorso per quanto attiene alle valutazioni d'ufficio relative al periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957, potrebbe esservi luogo di compensare le spese; tuttavia, la ricorrente ha ottenuto parziale vittoria solo perché, su precisa richiesta della Corte stessa, ha prodotto le fatture dell'azienda erogatrice di corrente elettrica.
paragrafo 2
Usando maggior diligenza, la parte ricorrente avrebbe potuto fornire analoghe informazioni già prima dell'emanazione delle decisioni individuali impugnate o, per lo meno, prima di proporre ricorso, e si sarebbe potuto evitare ogni contestazione in giudizio relativamente al periodo predetto. In tal modo, le spese relative a questa parte del ricorso non sarebbero sorte; esse vanno considerate superflue ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, del Regolamento di procedura, e la ricorrente deve pertanto interamente sopportare le spese di causa.
Dispositivo
Sentita la relazione del giudice relatore;
Sentite le deduzioni orali delle parti ;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visti gli articoli 3, 4, 5, 17, 33, 36, 47, 53, 78 e 86 del Trattato C.E.C.A.;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;
Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ;
LA CORTE
disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara ricevibile il presente ricorso e statuisce :
1. Le due decisioni individuali dell'Alta Autorità in data 23 maggio 1962, che hanno fissato l'imponibile di perequazione e rispettivamente l'importo del contributo di perequazione, sono annullate per la parte che riguarda la valutazione d'ufficio del consumo di rottame nel periodo 1o ottobre 1955-31 gennaio 1957.
2. Le spese di causa sono poste a carico della parte ricorrente.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963.
Donner
Hammes
Trabucchi
Delvaux
Rossi
Lecourt
Strauss
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 dicembre 1963.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
A. M. Donner