diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 marzo 1979, causa 121/77

Decisione
decisa il 1979-03-29
ECLI
ECLI:EU:C:1979:95

Epigrafe

Nella causa 121/77, NACHI FUJIKOSHI CORPORATION, con sede in Tokio (Giappone), NACHI (DEUTSCHLAND) GMBH, con sede in Dusseldorf (Repubblica federale di Germania), NACHI (UK) LIMITED, con sede in Birmingham (Regno Unito), con l'aw. Lothar Nagel, del foro di Dusseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Claude Penning, 43, avenue du X Septembre, ricorrenti, contro il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Hans Jiirgen Lambers, direttore presso il servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente, assistito dall'avv. Arved Deringer, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. Van den Houten, Banca europea degli investimenti, 2, Place de Metz, convenuto, e la FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations), con sede in Francoforte, rappresentata dall'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Jeanne Housse, huissier, 21, rue Aldringen, interveniente, causa avente ad oggetto l'annullamento del regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU n. L 196, pag. 1), che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Norme disciplinanti la materia

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1), modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011 (GU n. L 206, pag. 3), stabilisce le modalità e il procedimento per l'elaborazione delle misure antidumping. Dette misure rientrano nella competenza della CEE a seguito del trasferimento di competenza operato dagli Stati membri in forza dell'art. 113 del Trattato. Il sistema della CEE è conforme al codice antidumping del GATT (UN Treaties Series, Vol. 651, n. 840, p. 321 e segg; GU 1968, n. L 305, pag. 12).
paragrafo 2
Conformemente alle disposizioni GATT, l'art. 2 del regolamento precisa che, per esser soggetto ad un «diritto antidumping» a) un prodotto deve costituire oggetto di dumping e b) la sua introduzione sul mercato comunitario deve causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ad una produzione insediata nella Comunità o ritardare sensibilmente la creazione di siffatta produzione. L'art. 3 precisa la nozione di dumping, cioè vi è dumping se «il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile … nel paese d'origine dal quale il prodotto è stato esportato» e chiarisce questa definizione. L'art. 4 definisce la nozione di pregiudizio.
paragrafo 3
Il procedimento ordinario inizia con il deposito di una denuncia da parte di una persona fisica o giuridica oppure di un'associazione, indirizzata o ad uno Stato membro o alla Commissione (artt. 6 e 7). Gli Stati membri possono anche informare la Commissione (art. 8). Se la denuncia appare fondata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'esame dei fatti, sia sotto il profilo del dumping che sotto quello del danno (art. 10, n. 1). Le altre disposizioni dell'art. 10 e quelle dell'art. 11 disciplinano detto esame. Al n. 4, l'art. 10 dispone che «la Commissione offre l'occasione al ricorrente e agli importatori ed esportatori notoriamente interessati … di prendere conoscenza di tutte le informazioni di carattere non confidenziale ai sensi dell'art. 11 e da essa utilizzati nell'inchiesta antidumping, che riguardano la difesa dei loro interessi».
paragrafo 4
Gli artt. 12 e 13 contemplano l'istituzione di un «Comitato» consultivo composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono in particolare sull'esistenza e sul margine di dumping, sulla effettiva esistenza e sull'entità del danno e sui provvedimenti idonei a por rimedio agli effetti del dumping.
paragrafo 5
Nell'ipotesi in cui, al termine delle consultazioni del Comitato, si costati — all'unanimità — che non è necessario alcun provvedimento di difesa, il procedimento si chiude. In caso contrario, la Commissione presenta al Consiglio un relazione «sull'esito delle consultazioni», nonché la proposta di por termine al procedimento. Allorché il Consiglio, «che delibera a maggioranza qualificata, approva la proposta della Commissione, la procedura è ritenuta terminata. Lo stesso avviene quando il Consiglio, nel termine di un mese, non ha preso alcuna decisione o non ha deciso, a maggioranza qualificata, di invitare la Commissione a riprendere l'esame dei fatti» (art. 14, n. 1, leu. a)).
paragrafo 6
L'art. 14, n. 2, lett. a), recita:
paragrafo 7
«Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione».
paragrafo 8
Con il regolamento del Consiglio n. 2011/73 (GU n. L 206, pag. 3), sono state aggiunte le seguenti disposizioni, alla lett. d):
paragrafo 9
«Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'articolo 10».
paragrafo 10
I rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate sono informati della chiusura del procedimento; inoltre, «salvo ragioni speciali, se un avviso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, … la Commissione dà notizia senza indugio del termine della procedura attraverso la stessa pubblicazione».
paragrafo 11
A norma dell'art. 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione può adottare un provvedimento provvisorio, consistente nella determinazione dell'aliquota di un «diritto antidumping provvisorio», del quale non è chiesto il versamento, per il cui ammontare, però, gli importatori devono prestare una garanzia «la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17».
paragrafo 12
L'art. 17 disciplina la riscossione definitiva dei «diritti provvisori» e recita:
paragrafo 13
«1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2. 2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso. b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie».
paragrafo 14
L'istituzione dei dazi antidumping avviene mediante regolamento (art. 19, n. 1). L'art. 20, n. 1, del regolamento n. 459/68 stabilisce, conformemente all'art. 8, leu. b, del codice antidumping del GATT, che la designazione dei prodotti in questione comporta l'indicazione del fornitore. Il n. 2 dello stesso articolo consente di derogare a questa norma solo qualora non sia possibile, per ragioni pratiche, elencare tutti i fornitori.
paragrafo 15
Gli importatori che intendano dimostrare che dei prodotti, pur se soggetti ai «diritti antidumping», non sono stati oggetto di dumping, dispongono dei mezzi d'impugnazione amministrativi (art. 19, n. 4).

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Gli antefatti

paragrafo 1
Il 15 ottobre 1976, il Committee of the European Bearing Manufacturers' Associations, ente a quel tempo sprovvisto di personalità giuridica, che raggruppava le tre organizzazioni di categoria, cioè la tedesca, la britannica e la francese, presentava un reclamo alla Commissione relativamente alle pratiche di dumping dei fab bricanti giapponesi di cuscinetti a sfere.
paragrafo 2
Consultati gli Stati membri, il 9 novembre 1976 la Commissione decideva di procedere ad un'inchiesta ufficiale antidumping, informandone la missione giapponese; essa inviava questionari a tutti gli importatori ed esportatori conosciuti e pubblicava, come prescritto, la sua decisione di instaurare il procedimento sulla Gazzetta ufficiale (13 novembre 1976, n. C 268, pag. 2).
paragrafo 3
Raccolte le risposte ai questionari, il 18 e 19 gennaio 1977 veniva organizzato un incontro tra gli industriali europei e quelli giapponesi, onde mettere a confronto diretto i rispettivi punti di vista.
paragrafo 4
Con il regolamento n. 261/77, del 4 febbraio 1977 (GU n. L 34, pag. 60), prorogato dal regolamento del Consiglio n. 944/77 (GU n. L 112, pag. 1), la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % sui cuscinetti a sfere e sui cuscinetti a rulli conici, nonché sulle loro parti e pezzi staccati, originari del Giappone. Tuttavia l'aliquota era limitata al 10 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Nachi Fujikoshi Corp. e dalla Koyo Seiko Co. Ltd.
paragrafo 5
Nel frattempo, la Commissione svolgeva un'inchiesta presso la affiliate europee (francese, britannica e tedesca) delle società giapponesi interessate, tra il febbraio e l'aprile 1977. Dato che dette affiliate erano associate alle ditte produttrici, la Commissione fondava i suoi conteggi relativi ai prezzi all'esportazione sul «prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente» (art. 3, n. 3). In considerazione della vasta gamma di prodotti offerti, essa sceglieva, per ogni impresa, una rosa di prodotti rappresentativi e ne calcolava la media dei prezzi. I prezzi così ottenuti venivano ridotti in base ad un coefficiente fisso onde ottenere il prezzo all'esportazione da assumere come base per il raffronto con i prezzi interni.
paragrafo 6
Dal 18 al 28 aprile 1977, si svolgeva un'inchiesta in Giappone, presso i quattro principali produttori, condotta da un gruppo di esperti della Commissione, affiancati da un perito contabile, da un perito britannico e da un perito tedesco.
paragrafo 7
Dalla fine maggio 1977 alla fine giugno 1977 si svolgevano le trattative tra la Commissione e i produttori giapponesi di cuscinetti a sfere, per accordarsi circa un impegno sui prezzi. Dopo quattro settimane di discussione, il 20 giugno 1977 i quattro principali produttori giapponesi si impegnavano ad aumentare i prezzi.
paragrafo 8
Il 26 luglio 1977 il Consiglio adottava provvedimenti definitivi, emanando il regolamento n. 1778/77, relativo all'istituzione di un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.
paragrafo 9
All'art. 1, il regolamento n. 1778/77 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 %, la cui riscossione è tuttavia sospesa. L'art. 2 incarica la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di controllare gli impegni di revisione dei prezzi assunti dai principali produttori giapponesi e stabilisce che la Commissione, qualora costati che gli impegni vengono elusi o non sono osservati o sono revocati, revoca immediatamente la sospensione dell'applicazione del dazio definitivo, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato consultivo contemplato dall'art. 12 del regolamento n. 459/68, convocato nel termine di cinque giorni.
paragrafo 10
In applicazione dell'art. 17, n. 2, leu. a), del regolamento n. 459/68, l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 dispone che:
paragrafo 11
«Gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione del regolamento (CEE) n. 261/77 prorogato con regolamento (CEE) n. 944/77, concernente i prodotti fabbricati ed esportati dai produttori seguenti verranno definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento: Koyo Seiko Company Limited, Nachi Fujikoshi Corporation, NTN Toyo Bearing Company Limited, Nippon Seiko KK».
paragrafo 12
Il regolamento n. 1778/77 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1977 (n. L 196, pag. 1).
paragrafo 13
Alla stessa data, la Commissione accettava gli impegni assunti dai produttori giapponesi il 20 giugno 1977.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › c) Oggetto della controversia

paragrafo 1
Con il presente ricorso, le ricorrenti hanno impugnato il regolamento del Consiglio n. 1778/77. Esse sostengono che, nelle trattative successive all'entrata in vi gore del regolamento n. 261/77, che istituiva un dazio antidumping provvisorio, con l'accordo del 20 giugno 1977, esse si sono impegnate ad astenersi dalle pratiche giudicate inaccettabili dalla Commissione e che, con telex del 3 agosto 1977, la stessa ha espresso la sua soddisfazione circa gli impegni assunti.
paragrafo 2
Stando così le cose, non ha ragion d'essere il regolamento n. 1778/77. Più in generale, le ricorrenti sostengono che le pratiche di dumping di cui si fa loro carico non sono provate in modo adeguato e secondo i requisiti sia delle norme del GATT sia delle norme comunitarie.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › d) Il procedimento

paragrafo 1
Il ricorso, datato 7 ottobre 1977, è pervenuto alla cancelleria della Corte il 10 ottobre 1977. Il 12 ottobre 1977, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte la pronuncia di provvedimenti d'urgenza. Il 9 novembre 1977, il presidente della Corte di giustizia, pronunciandosi in via provvisoria, emanava un'ordinanza che sospendeva, tra l'altro, l'applicazione, nei confronti della ricorrente Nachi (UK) Ltd. dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 fino alla pronuncia definitiva nella causa 121/77, per quel che riguarda l'importo dovuto in forza di detta disposizione, ma non ancora corrisposto dalla Nachi (UK) Ltd, purché e finché detta società desse garanzia per l'adempimento della sua obbligazione per detta somma (Racc. 1977, pag. 2111).
paragrafo 2
Su sua domanda, registrata il 7 novembre 1977, la «Federation of European Bearing Manufacturers' Associations» (FEBMA) veniva ammessa all'intervento — con ordinanza della Corte del 30 novembre 1977 — a sostegno del Consiglio, convenuto.
paragrafo 3
Con memoria depositata il 30 dicembre 1977, il Consiglio, in base all'art. 91 del regolamento di procedura, chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso prima di iniziare l'analisi del merito. L'interveniente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 16 febbraio 1978, le ricorrenti il 3 marzo 1978.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, con ordinanza del 12 aprile 1978, la Corte decideva di riunire al merito della causa l'eccezione di irricevibilità.
paragrafo 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 6
Tuttavia, in virtù dell'art. 21 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, essa ha chiesto alle parti di rispondere per iscritto a talune domande.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 26 luglio 1977, n. 1778; porre le spese a carico del convenuto ;
paragrafo 3
in subordine
paragrafo 4
annullare l'art. 3 del regolamento 26 luglio 1977, n. 1778; porre le spese a carico del convenuto.
paragrafo 5
Il convenuto chiede che la Corte voglia:
paragrafo 6
dichiarare il ricorso irricevibile e — in subordine — respingerlo; condannare le ricorrenti alle spese.
paragrafo 7
L'interveniente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 8
dichiarare il ricorso irricevibile e — in subordine — respingerlo; condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle relative all'intervento.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Le ricorrenti sostengono nell'atto introduttivo che il regolamento n. 1778/77 va considerato come una decisione ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato. Esso le tocca direttamente e individualmente, come è confermato dal fatto che l'indagine della Commissione è stata condotta esclusivamente presso le quattro società giapponesi summenzionate nonché presso le loro affiliate.
paragrafo 2
Nella memoria sulla ricevibilità, nonché nel controricorso, il Consiglio sostiene che il regolamento n. 1778/77 è un atto normativo che non può toccare le ricorrenti in modo diretto ed individuale come prescritto dall'art. 173.
paragrafo 3
L'art. 2 del regolamento impone semplicemente alla Commissione di controllare il rispetto degli impegni assunti dai fabbricanti giapponesi, come pure l'andamento delle importazioni e del mercato comunitario.
paragrafo 4
Nemmeno l'art. 3 riguarda i produttori e gli importatori direttamente e individualmente.
paragrafo 5
Secondo l' interveniente, le ricorrenti non hanno alcun interesse giuridicamente tutelato ad impugnare gli artt. 1 e 2 del regolamento in questione, che nei loro confronti dispongono solo la sospensione del dazio istituito.
paragrafo 6
Nelle loro osservazioni sull'incidente, le ricorrenti, opponendosi agli argomenti del Consiglio e dell'interveniente, ribadiscono che il ricorso è ricevibile.
paragrafo 7
Nella controreplica, il Consiglio sostiene che l'istituzione di un dazio antidumping non è né provvedimento individuale di divieto, né una sanzione raffrontabile ai provvedimenti adottati in base alle norme sulla concorrenza. Si tratta di una misura di politica commerciale che mira a proteggere determinati settori dell'industria comunitaria e, dunque, di indole generale.
paragrafo 8
Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, esso ribadisce che le ricorrenti non possono considerarsi direttamente e individualmente toccate dall'atto impugnato, in generale o dal suo art. 3.
paragrafo 9
Nemmeno l'impegno sottoscritto dalla ricorrente indicata per prima consente di considerarla direttamente ed individualmente toccata.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, il regolamento n. 261/77 è nullo per difetto di competenza. Solo il Consiglio poteva adottare un provvedimento provvisorio. L'art. 15 del regolamento n. 459/68 non è conforme al principio della ripartizione dei poteri sancito dal Trattato.
paragrafo 2
D'altro canto, questo regolamento è nullo per difetto di motivazione, giacchè non chiarisce in base a quali elementi la Commissione è pervenuta alla conclusione che vi fosse un dumping o un grave pregiudizio.
paragrafo 3
Non è possibile stabilire se il regolamento n. 1778/77 sia stato adottato a maggioranza qualificata. D'altro canto, questo regolamento è pure viziato da difetto di motivazione, sia per quel che riguarda la costatazione del dumping, sia per quel che riguarda la costatazione del grave danno.
paragrafo 4
Inoltre, è stato violato l'art. 10, n. 4, del regolamento n. 459/68, giacché la Commissione non ha offerto alle ricorrenti l'occasione di prendere conoscenza di tutte le informazioni pertinenti per la difesa dei loro interessi.
paragrafo 5
Infine, il regolamento n. 1778/77 non è conforme all'art. 3, nn. 3 e 4, del regolamento n. 459/68. Esso ha presunto vincoli tra esportatori giapponesi ed importatori europei senza fornire la prova di manipolazioni dei prezzi. Ciò vale specificamente per quel che riguarda le forniture della ricorrente indicata per prima alla società ISO di Parigi, che è giuridicamente del tutto estranea al gruppo Nachi.
paragrafo 6
Con il sistema scelto per il calcolo dei prezzi all'esportazione, la Commissione, come peraltro ha fatto in quest'occasione il Consiglio, non ha assunto come elemento di raffronto vendite «effettuate a date il più possibile ravvicinate».
paragrafo 7
Poiché la ricorrente indicata per prima aveva sottoscritto un impegno, poteva immaginare che il procedimento antidumping sarebbe stato chiuso. Essa si è attenuta al suo impegno; quindi il Consiglio e la Commissione, con la decisione impugnata, hanno violato il principio della buona fede, che non vige solo nel diritto privato degli Stati membri, ma anche in diritto pubblico.
paragrafo 8
Dopo aver descritto la situazione sul mercato dei cuscinetti a sfere e la cronistoria degli antefatti, il Consiglio dichiara che il procedimento antidumping riguarda situazioni in cui, di norma, si devono valutare fatti economici complessi e controversi, mentre si deve decidere, o in via provvisoria o in via definitiva, in termini molto brevi. Il procedimento deve essere di agevole esecuzione per le autorità interessate, specie per la Commissione, onde poter raggiungere la sua finalità economica («effetto utile»).
paragrafo 9
L'obbligo, incombente all'autorità, di accertare i fatti trova il suo limite nel corrispondente obbligo dei singoli di collaborare alla indagine, specie se si tratta di elementi di fatto reperibili solo col consenso delle imprese interessate. Non si può dunque far carico alle autorità di aver violato l'obbligo d'indagare, se gli interessati non forniscono indicazioni sufficienti. L'obbligo di cooperare non si esaurisce nella comunicazione dei fatti, ma comprende anche la loro giustificazione. Il convenuto si richiama in proposito ad alcuni brani della sentenza 16 dicembre 1963 (causa 18/62 Barge c/ Alta Autorità, Racc. 1963, pag. 521).
paragrafo 10
La censura secondo cui la Commissione non ha fornito alle ricorrenti l'occasione di disporre di tutte le informazioni utili alla loro difesa è priva di fondamento. La Commissione si è avvalsa unicamente dei dati comunicatile dalle ricorrenti o dalle altre imprese interessate e che esse non avevano contestato. La Commissione non ha alcun obbligo di dibattere con le ricorrenti l'interpretazione di questi fatti ed in particolare il calcolo del margine di dumping. La motivazione del regolamento n. 261/77 e quella del regolamento n. 1778/77 sono conformi ai canoni elaborati dalla giurisprudenza, cioè la motivazione di un regolamento può limitarsi ad indicare, da una parte, la situazione complessiva che ha determinato la sua adozione, dall'altra, le finalità generali che esso si prefigge.
paragrafo 11
Quanto alla prova che il regolamento n. 1778/77 è stato adottato a maggioranza qualificata, il Consiglio sostiene che nessuna disposizione richiede che ciò sia indicato nell'atto stesso.
paragrafo 12
Per quel che riguarda gli addebiti mossi sul piano del diritto sostanziale, il convenuto osserva che il regolamento n. 1778/77 è fondato non solo sul regolamento n. 459/68, ma anche sull'art. 113 del Trattato. Quindi, pur supponendo che il regolamento impugnato non trovi appoggio nel regolamento n. 459/68, l'art. 113 costituisce sempre una base giuridica sufficiente, dato che l'istituzione di un dazio antidumping rappresenta un provvedimento molto importante che rientra nella politica commerciale. L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 459/68 statuisce espressamente che le disposizioni dello stesso regolamento non impediscano l'adozione di misure particolari.
paragrafo 13
Data l'indole particolare delle misure antidumping, la Commissione ha agito correttamente fondando i suoi calcoli su una rosa rappresentativa dei prodotti in questione, scelta che peraltro è stata concordata con le imprese interessate.
paragrafo 14
Così stando le cose, la Commissione ha effettivamente raffrontato i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione rilevati a date quanto più possibile vicine, nella fattispecie nel primo semestre del 1976. L'osservazione che l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 459/68 non è applicabile alle ricorrenti e ai rapporti tra la ricorrente menzionata per prima e la società ISO è priva di fondamento. Questa disposizione non richiede né la prova di qualsivoglia manipolazione dei prezzi né l'esistenza di una presunzione in questo senso. Essa si riferisce al fatto, indiscutibile secondo il Consiglio, che un prezzo concordato tra esportatore ed importatore ad esso associato nell'ambito di un gruppo o in qualsiasi altro modo non può in linea di massima costituire una base attendibile per il raffronto dei prezzi.
paragrafo 15
Le indagini della Commissione circa il danno arrecato dal dumping sono state ampiamente esposte nei punti 13-17 del preambolo del regolamento impugnato, che vengono commentati dal convenuto.
paragrafo 16
L'argomento della ricorrente, secondo cui l'assunzione di un impegno deve por fine al procedimento non può trovar fondamento nell'art. 14, n. 2, leu. a), del regolamento di base. Poiché erano state espresse obiezioni in seno al Comitato consultivo contro la chiusura immediata del procedimento, la Commissione doveva presentare al Consiglio una relazione e una proposta. Essa poteva considerare l'impegno sufficiente solo nell'ambito di una disciplina globale come quella proposta al Consiglio, specie in ragione delle suddette obiezioni. Si è tenuto debito conto dell'esistenza di detto impegno, poiché l'art. 2 del regolamento n. 1778/77 ha sospeso per il futuro il dazio antidumping.
paragrafo 17
L'incameramento delle garanzie prestate dagli importatori in virtù del regolamento n. 261/77 non costituisce affatto una sanzione, bensì la logica conseguenza dell'esistenza del dumping. Una soluzione diversa da quella prospettata dall'art. 3 del regolamento impugnato sarebbe stata del tutto iniqua. I fabbricanti giapponesi hanno accettato solo dopo lunghe tergiversazioni di partecipare a discussioni relative all'impegno. Poiché questo è stato sottoscritto ad oltre sette mesi dall'inizio del procedimento e oltre cinque mesi dopo l'istituzione del dazio provvisorio, è chiaro che lo svincolo delle garanzie prestate avrebbe costituito un premio manifesto ad una tattica temporeggiatrice seguita di chiaro proposito.
paragrafo 18
Per quanto riguarda infine la presunta nullità del regolamento n. 261/77, il Consiglio sostiene che la Commissione aveva facoltà di adottarlo in virtù dell'art. 15 del regolamento di base. Per il resto, esso si richiama alle osservazioni già formulate circa gli addebiti mossi al regolamento n. 1778/77. Infine, pur se il regolamento n. 261/77 non fosse valido, non vi sarebbe motivo di arguire che l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 è altresì invalido, giacché esso è stato adottato in base a un nuovo e più approfondito esame dei fatti.
paragrafo 19
L'interveniente sostiene, nella sua memoria, tutti gli argomenti del Consiglio.
paragrafo 20
Nella replica, le ricorrenti ribadiscono che solo il Consiglio può fissare un dazio provvisorio antidumping. Esse osservano che, nonostante la motivazione del regolamento n. 261/77 e quella del regolamento n. 1778/77 siano consone ai dettami che disciplinano la motivazione dei regolamenti, nella fattispecie si tratta di decisioni.
paragrafo 21
Esse chiedono alla Corte di ingiungere al convenuto di provare che l'atto impugnato è stato adottato a maggioranza qualificata.
paragrafo 22
Il ragionamento del Consiglio, secondo cui l'art. 113 del Trattato può fornire una sufficiente base giuridica per il regolamento impugnato, indipendentemente dalle disposizioni del regolamento n. 459/68, è respinto dalle ricorrenti, come pure è respinta l'interpretazione fornita dal Consiglio dell'art. 1, n. 2, di quest'ultimo regolamento.
paragrafo 23
Le ricorrenti sottolineano pure di non essere state informate del fatto che la Commissione intendesse calcolare i prezzi all'esportazione in base al metodo di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento di base.
paragrafo 24
A loro giudizio, lo stesso convenuto ammette che il raffronto tra prezzi all'esportazione e prezzi interni non è stato effettuato assumendo come base date quanto più possibile ravvicinate. Anche sotto altri aspetti questo metodo è stato mal applicato e, quindi, ha provocato gravi inesattezze.
paragrafo 25
Prescindendo da quanto precede, l'applicazione di detto metodo non era giustificata né per quanto riguarda i rapporti tra le ricorrenti, né, più particolarmente, per quanto riguarda i rapporti tra la ricorrente indicata per prima e l'impresa ISO. Su quest'ultimo punto il convenuto si perde in congetture, senza fornire la minima prova.
paragrafo 26
Per quel che riguarda gli effetti dell'impegno assunto dalla ricorrente indicata per prima, le ricorrenti ripetono che, alla luce delle spiegazioni fornite dal Consiglio, l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 si è rivelato essere una sanzione, in quanto l'impegno è stato sottoscritto solo cinque mesi dopo la fissazione del dazio antidumping provvisorio.
paragrafo 27
Il Consiglio inizia la sua controreplica ricordando la giurisprudenza da cui emerge che, nel campo delle decisioni riguardanti la politca economica, il sindacato giurisdizionale resta limitato all'errore manifesto.
paragrafo 28
Quanto alla validità dell'art. 15 del regolamento n. 459/68, esso ribadisce che l'istituzione di dazi provvisori da parte della Commissione è conforme alla ripartizione dei poteri contemplata dal Trattato. La provvisorietà di detto provvedimento implica soltanto l'esame preliminare dei fatti, senza alcun obbligo di sentire gli interessati. Poiché i dazi provvisori si incamerano solo al momento dell'istituzione del dazio definitivo, gli interessati sono lesi solo da eventuali vizi di forma inficianti il procedimento per l'istituzione dei dazi definitivi.
paragrafo 29
D'altro canto, poiché solo la Commissione in seduta plenaria o il Consiglio possono decidere sul calcolo definitivo del margine di dumping, i dipendenti incaricati delle indagini non sono quindi in grado, né hanno facoltà, di fornire indicazioni di sorta su detti calcoli. D'altro canto, non è consuetudine, in materia di diritto doganale e fiscale, che le autorità discutano con gli interessati, preventivamente e nei particolari, un progetto di decisione. Ciò vale ancor più nella fattispecie, dato che si trattava di emanare un regolamento.
paragrafo 30
Inoltre, l'affermazione che le ricorrenti hanno contribuito in modo esemplare a chiarire i fatti è inesatta. Le informazioni per la determinazione dei prezzi interni sono state fornite in forma di calcolo manoscritto stilato in maggior parte in giapponese. Vi erano inoltre altre inesattezze. La Commissione ha dovuto perciò calcolare essa stessa i prezzi interni, sulla base di elementi diversi.
paragrafo 31
Quanto alla motivazione, le ricorrenti non hanno indicato nella replica elementi che il Consiglio avrebbe potuto render noti nella motivazione del regolamento n. 1778/77 senza venir meno al riserbo che detti dati richiedevano.
paragrafo 32
Per quel che riguarda la data per il raffronto dei prezzi, gli argomenti svolti dalle ricorrenti sono per lo meno imprecisi, per non dire contraddittori. Il metodo corretto consiste nel raffrontare tra loro i prezzi ottenuti alla stessa data, da un lato, sul mercato nazionale, e, dall'altro, nel paese straniero in occasione della vendita dello stesso tipo di prodotti.
paragrafo 33
I coefficienti di correzione impiegati nella determinazione dei prezzi all'estero sono stati discussi per due giorni, a Tokyo, con la ricorrente indicata per prima. Per quel che riguarda l'uso del metodo di calcolo contemplato dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 459/68, la Commissione si è limitata ad applicare il principio generalmente ammesso nel diritto fiscale e nel diritto doganale, secondo cui, nell'ipotesi di accociazioni di imprese o di imprese vincolate in altro modo, non si deve tener conto dei prezzi effettivi, bensì dei prezzi ottenuti od ottenibili «in condizioni di libera concorrenza». In questi casi, si intendono per imprese «associate in affari» non solo le imprese che, a norma della legislazione che disciplina le società anonime o i gruppi di società, hanno vincoli reciproci, ma anche quelle che hanno altri rapporti contrattuali o extracontrattuali che, indipendentemente dalla relazione posta in essere dall'operazione di compravendita, creano un vincolo particolare. La Commissione ha quindi applicato a ragion veduta questo metodo di calcolo nei confronti della società ISO.
paragrafo 34
Quanto all'impegno sottoscritto dagli esportatori, i rappresentanti della Commissione, durante i colloqui con le ricorrenti, hanno sempre attirato la loro attenzione sul fatto che la decisione definitiva spetta al Consiglio. Dopo le prese di posizione nell'ambito del Comitato consultivo, era prevedibile che il Consiglio avrebbe approvato solo la soluzione adottata, che consiste — è vero — nell'adozione di un dazio antidumping, ma anche nella sua sospensione, salva restando la possibilità di rimetterlo in vigore qualora l'impegno non fosse stato osservato. Questa soluzione, che non è espressamente contemplata dal regolamento n. 459/68, trova fondamento sia nell'art. 17 del regolamento n. 459/68 sia nell'art. 113 del Trattato CEE.
paragrafo 35
L'interveniente, nella sua memoria, presenta osservazioni complementari a quelle presentate nella memoria precedente, sulla situazione dei mercati, sul dumping e sul danno. Essa appoggia gli argomenti del Consiglio per refutare gli addebiti delle ricorrenti.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese alle udienze del 10 e 11 gennaio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conslusioni all'udienza del 14 febbraio 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ricorso del 7 ottobre 1977, giunto in cancelleria il 10 dello stesso mese, le ricorrenti Nachi Fujikoshi Corporation (in prosieguo: la Nachi), Nachi (Deutschland) GmbH e Nachi (UK) Ltd (in prosieguo: le affiliate), hanno convenuto dinanzi alla Corte di giustizia il Consiglio impugnando per annullamento, a norma dell'art. 173 del Trattato, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e, i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone (GU n. L 196, pag. 1).
punto 2
Con domanda 7 novembre 1977, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) ha chiesto d'intervenire in causa a sostegno del Consiglio, convenuto; la Corte ha accolto la domanda con ordinanza 30 novembre 1977.
punto 3
All'inizio del 1977, la Commissione intraprendeva, a norma dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1), l'esame dei fatti onde accertare se fossero necessarie misure di difesa contro il dumping praticato dai produttori giapponesi di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a rulli conici; in virtù del combinato disposto degli artt. 10 e 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione, mediante il regolamento 4 febbraio 1977, n. 261, istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 %, ridotto al 10 % per i prodotti di due fabbricanti, sui cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli conici e loro parti e pezzi staccati originari del Giappone; detto dazio provvisorio veniva prorogato dal regolamento del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1) in virtù dell'art. 16 del regolamento di base n. 459/68; durante il procedimento promosso dalla Commissione, i quattro principali produttori giapponesi, tra cui la Nachi, si impegnavano volontariamente, a norma dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 459/68, a ritoccare i loro prezzi così da eliminare il margine di dumping; tali impegni venivano sottoscritti il 20 giugno 1977 e implicavano l'aumento del 20 % dei loro prezzi all'esportazione; in seguito, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, istituiva, in virtù dell'art. 17 del regolamento n. 459/68, un dazio antidumping definitivo del 15 % sui prodotti di cui trattasi, ne sospendeva l'applicazione e disponeva, per quel che riguarda i prodotti esportati dai quattro principali produttori giapponesi, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazi antidumping provvisori contemplati dai summenzionati regolamenti n. 261/77 e n. 944/77.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso

punto 4
Il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, osservando che l'atto impugnato ha natura di regolamento e che, come tale, le ricorrenti non sono legittimate ad impugnarlo per annullamento a norma dell'art. 173, 2o comma, del Trattato; nella fattispecie — esso osserva — non si tratta di una decisione adottata in forma di regolamento, giacché il regolamento n. 1778/77 costituisce una vera e propria normativa generale che concerne tutti i prodotti in questione originari del Giappone e deve essere adottata sotto forma di regolamento, come prescritto dall'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE (GU n. L 93, pag. 1).
punto 5
Le ricorrenti replicano che l'atto impugnato, pur se redatto in termini astratti, riguarda in effetti solo la prima ricorrente e tre altre imprese giapponesi, che producono la merce di cui trattasi (in prosieguo: i principali produttori), nonché le loro affiliate nella Comunità; l'inchiesta preliminare all'adozione del regolamento n. 1778/77 si sarebbe limitata ad indagini effettuate in un primo tempo presso le affiliate europee, poi presso i principali produttori in Giappone; l'indole specifica del provvedimento sarebbe confermata dal fatto che l'art. 1, n. 2, sospende l'applicazione dei dazi antidumping che il regolamento istituisce, sospensione motivata nel terzultimo e nel penultimo punto del preambolo col fatto che i quattro principali produttori si sono impegnati a ritoccare in futuro i loro prezzi; detta indole specifica troverebbe ulteriore conferma nell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, che prescrive l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio solo per quel che riguarda i prodotti fabbricati ed esportati dai principali produttori; quindi — esse concludono — l'atto impugnato costituisce una decisione che riguarda solo i principali produttori e le loro affiliate e si deve perciò considerare come una decisione emessa nei loro confronti sotto specie di regolamento.
punto 6
Prima di procedere all'esame della ricevibilità del ricorso, è opportuno sottolineare che tra la Nachi e le sue affiliate i vincoli sono tanto stretti da indurre la Commissione, durante l'esame dei fatti, ad applicare nei loro confronti le disposizioni particolari dell'art. 3, n. 3, del regolamento di base n. 459/68 per quel che riguarda i prezzi all'esportazione; stando così le cose, non è il caso, quanto al problema del se le ricorrenti siano toccate direttamente e individualmente dall'atto impugnato, di far distinzioni nei loro confronti tra produttori, da un lato, ed importatori, dall'altro.
punto 7
Il regolamento n. 1778/77 contiene in sostanza tre disposizioni: l'art. 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 % per i prodotti ivi contemplati, originari del Giappone, e ne sospende l'applicazione, salve restando le disposizioni di cui all'art. 2; l'art. 2 disciplina il controllo degli impegni sottoscritti dai principali produttori giapponesi e dà facoltà alla Commissione di revocare la sospensione qualora rilevi che gli impegni sono elusi, non sono osservati o sono stati revocati; l'art. 3 prescrive, per quel che riguarda i prodotti fabbricati dai principali produttori, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio in applicazione di quanto è stato disposto dai regolamenti precedenti ; per valutare la ricevibilità del ricorso, è opportuno esaminare separatamente questi tre articoli.
punto 8
Si desume dal terzultimo e dal penultimo punto del preambolo del regolamento n. 1778/77 che la sospensione, di cui all'art. 1, n. 2, del dazio antidumping definitivo è stabilita in quanto «i quattro principali produttori giapponesi si sono impegnati con la Commissione e riesaminare i loro prezzi futuri»; «considerando che è nondimeno necessario che la Commissione proceda ai rigorosi controlli degli impegni ed agisca immediatamente qualora tali impegni fossero violati, elusi o revocati», all'art. 2 del regolamento è stabilito che «la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procederà ad un rigoroso controllo sull'osservanza degli impegni di revisione di prezzo assunti dai principali produttori giapponesi» e «porrà fine immediatamente alla sospensione» se costata «che tali impegni vengono elusi, non osservati o revocati».
punto 9
Risulta dai citati punti del preambolo che, qualunque sia, in altri casi, l'indole che può rivestire l'istituzione di un dazio antidumping, che viene poi sospeso, nella fattispecie il provvedimento contestato mira a garantire la scrupolosa osservanza degli impegni contemplati, comminando una sanzione supplementare; quindi, pur se redatto in termini generali, l'art. 1 riguarda solo la situazione dei principali produttori giapponesi, tra i quali la Nachi, in ragione degli impegni circa il ritocco dei prezzi da essi assunti;
punto 10
di conseguenza, il ricorso delle ricorrenti nel punto in cui si impugnano gli artt. 1 e 2 è ricevibile.
punto 11
Per quel che riguarda la ricevibilità del ricorso in quanto impugnazione dell'art. 3, va osservato che questa disposizione costituisce una decisione collettiva che riguarda destinatari designati nominativamente; è vero che l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio riguarda, per la sua stessa natura, direttamente qualunque importatore il quale, nel periodo in cui detti dazi erano in vigore, abbia importato i prodotti di cui trattasi, tuttavia l'art. 3 si distingue per la particolarità che esso non riguarda tutti gli importatori, ma solo quelli che hanno importato i prodotti fabbricati dai quattro principali produttori giapponesi che esso indica; l'assunto del Consiglio e dell'interveniente, secondo cui gli importatori sono direttamente toccati solo dagli atti esecutivi delle autorità nazionali e dovrebbero dunque, se necessario, adire il giudice nazionale competente, travisa l'indole puramente automatica di detta esecuzione che, peraltro, si opera non già in virtù di norme nazionali intermedie, bensì in forza della sola disciplina comunitaria;
punto 12
quindi detti importatori sono direttamente ed individualmente toccati dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e, perciò, le affiliate, in quanto importatori dei prodotti della Nachi, sono legittimate ad impugnare.
punto 13
Di conseguenza il ricorso della Nachi è pure ricevibile nel punto in cui è rivolto contro detto articolo.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 14
Per quel che riguarda gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77, le ricorrenti, oltre a muovere altre censure alla motivazione di detto regolamento, nonché al procedimento svoltosi preliminarmente, sostengono in sostanza che il regolamento n. 459/68 non consente di istituire un dazio antidumping definitivo e, nel contempo, accettare impegni di ritoccare i prezzi da parte dei produttori interessati.
punto 15
Il Consiglio e l'interveniente ribattono che, dal momento che il regolamento impugnato si fonda non solo sul regolamento di base, ma anche sull'art. 113 del Trattato, quest'ultima disposizione, che attribuisce al Consiglio la competenza ad adottare misure di tutela commerciale in caso di dumping, conferisce allo stesso la facoltà di adottare, indipendentemente dal regolamento n. 459/68, un regolamento ad hoc; nella fattispecie, si dovrebbe supporre che si sia fatto uso di detta facoltà; infine, poiché l'inchiesta della Commissione ha messo in luce un margine di dumping, che nuoce all'industria comunitaria, e che non è inferiore al 15 %, e poiché la Nachi, sottoscrivendo l'impegno, ha implicitamente riconosciuto che sussisteva un margine di dumping almeno del 20 %, sarebbe poco opportuno dover ricominciare l'inchiesta in caso di inosservanza dell'impegno, mentre sarebbe più logico, in questa ipotesi, abolire la sospensione del dazio definitivo istituito in base a fatti ormai fuori dubbio.
punto 16
L'art. 14 del regolamento di base n. 459/68, modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011, (GU n. L 206, pag. 3), dopo aver disposto al n. 1 che «la procedura è chiusa quando … non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa», al n. 2 recita: «a) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione. b) Quando la Commissione, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori lo chiedono oppure se la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, lo decide. Se la Commissione, dopo aver udito i pareri in seno al Comitato, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino la validità. c) Gli esportatori possono astenersi dal prendere tali impegni, o rifiutare di assumerne nonostante l'invito della Commissione, senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa. Tuttavia, la Commissione è libera di giudicare che la concretizzazione di una minaccia di pregiudizio è più probabile se proseguono le importazioni che formano oggetto di un dumping. d) Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'articolo 10. e) L'articolo 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis agli impegni assunti dagli esportatori sulla base del presente articolo. Ogni modifica di tali impegni si effettua secondo la procedura prevista dal presente articolo»;
punto 17
per contro, nell'ipotesi in cui il procedimento di esame dei fatti venga continuato, l'art. 17 dello stesso regolamento dispone che: «1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2. 2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio, determina, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso. b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie».
punto 18
Alla luce di queste disposizioni, non è lecito che lo stesso procedimento antidumping si concluda con l'accettazione, da parte della Commissione, di un impegno dell'esportatore o degli esportatori di ritoccare i loro prezzi e, nel contempo, con l'istituzione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di un dazio antidumping definitivo.
punto 19
L'argomento secondo cui nella fattispecie l'impegno è stato sottoscritto solo dopo l'esame dei fatti non può venir accolto, giacché l'esame dei fatti si conclude solo allorché la Commissione sottopone le sue proposte al Consiglio, mentre è pacifico che l'impegno è stato sottoscritto il 20 giugno 1977, prima della riunione del Comitato consultivo di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 459/68, tenutasi il 21 giugno 1977; detti impegni sono stati menzionati dalla Commissione nella sua proposta al Consiglio in data 4 luglio 1977 e ritenuti «accettabili»; gli stessi impegni, come è stato sottolineato in precedenza, sono stati menzionati dal Consiglio, e nel preambolo e nelle disposizioni del suo regolamento n. 1778/77, come impegni esistenti e validi; quindi, il fatto che la Commissione abbia notificato la sua accettazione dell'impegno solo il 3 agosto 1977 non può considerarsi come indizio che detta accettazione era stata fatta solo «con riserva» di istituire — e sospendere — un dazio antidumping definitivo a titolo di sanzione;
punto 20
al contrario, a norma dell'art. 14 summenzionato, l'impegno dell'esportatore di ritoccare i suoi prezzi implica la conclusione del procedimento, sicché l'applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 459/68 viene esclusa; precisando che detto effetto si verifica solo se «la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione», l'art. 14 non implica affatto che la Commissione, ed, eventualmente, il Consiglio, possano continuare il procedimento contemplato fino alla fase prevista dall'art. 17 ed accettare l'impegno solo contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo; in effetti, una simile combinazione di atti contraddittori per natura è incompatibile con il sistema del regolamento di base.
punto 21
Dunque, l'argomento relativo all'efficacia di detta combinazione per garantire l'osservanza dell'impegno e per poter punire qualsiasi violazione dello stesso non può venir accolto giacché il regolamento n. 459/68, ed in particolare l'art. 14, n. 2, lett. d), stabiliscono che, in questo caso, la Commissione deve riprendere l'esame dei fatti ai sensi dell'art. 10; questa disposizione implica che la Commissione può, se ritiene che sussistano i presupposti, procedere immediatamente all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio o adottare altre misure necessarie, ma esige cionondimeno che detti provvedimenti siano adottati in considerazione della situazione conseguente all'inosservanza dell'impegno; in ogni caso, il regolamento n. 459/68 mira a garantire che i provvedimenti da adottarsi vengano emanati osservando le formalità e con le garanzie contemplate dall'art. 10.
punto 22
L'argomento secondo cui il regolamento n. 1778/77 costituisce un provvedimento sui generis, fondato direttamente sull'art. 113 del Trattato e non soggetto all'applicazione del regolamento n. 459/68, non tiene conto del fatto che l'intero procedimento di cui trattasi si è svolto nell'ambito della disciplina istituita da quest'ultimo regolamento; il Consiglio, dopo aver adottato un regolamento generale onde porre in atto uno degli obiettivi dell'art. 113 del Trattato, non può derogare alle disposizioni che ha così emanato, nell'applicarle ai singoli casi, senza perturbare il sistema legislativo della Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge.
punto 23
Sotto questo aspetto, il ricorso è perciò fondato.
punto 24
Per quel che riguarda il ricorso come impugnazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, visto quanto precede, l'art. 3 non si differenzia dagli artt. 1 e 2 dello stesso regolamento;
punto 25
in effetti, se gli impegni sottoscritti dai quattro principali produttori giapponesi erano gli atti implicanti, in virtù dell'art. 14 del regolamento di base, la conclusione del procedimento, ne consegue che non vi era ragione di applicare l'art. 17, disposizione che conferisce al Consiglio la facoltà di decidere l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio; d'altro canto, si desume dal testo dell'art. 17 che siffatta decisione non può venir adottata se non contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo; ne risulta in particolare che la Commissione non può proporre l'incameramento degli importi garantiti se non propone un'«azione comunitaria», cioè l'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 26
questa interpretazione è corroborata dall'art. 16, n. 2, che stabilisce che la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta relativa ad un'azione comunitaria almeno un mese prima della scadenza del dazio antidumping provvisorio; essa è pure confermata dal tenore dell'art. 17, n. 2, lett. b); in effetti, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento di base, il dazio antidumping provvisorio può venir incamerato solo qualora siano stati accertati un margine di dumping e un grave danno; il Consiglio stesso pare abbia così inteso detta norma, allorché nell'art. 3 del regolamento impugnato ha stabilito che gli importi garantiti vengano «definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè l'aliquota del dazio antidumping definitivo, la cui applicazione era stata sospesa.
punto 27
Anche sotto questo profilo il ricorso è dunque fondato; poiché l'art. 4 del regolamento n. 1778/77 disciplina solo la messa in vigore delle disposizioni precedenti, nulla si oppone a che il regolamento sia annullato per intero.
punto 28
Da quanto precede, come pure dagli argomenti svolti dalle ricorrenti nelle cause parallele 113/77, 118/77, 119/77 e 120/77, risulta che il regolamento n. 1778/77 è viziato da illegittimità ed il ricorso è perciò fondato; detto regolamento va quindi annullato, accogliendo la domanda delle ricorrenti; è però opportuno rilevare che l'annullamento del regolamento n. 1778/77 non pregiudica in alcun modo gli impegni assunti dai principali produttori giapponesi, con cui essi si sono obbligati a ritoccare i loro prezzi onde eliminare il margine di dumping, e detti impegni restano dunque pienamente validi e restano disciplinati dal combinato disposto degli artt. 14, n. 2, e 10 del regolamento n. 459/68.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 29
La Nachi è risultata vittoriosa; di conseguenza, il Consiglio va condannato a tutte le spese relative al procedimento sommario e al procedimento principale, eccezion fatta per quelle causate dall'intervento; l'interveniente va condannata a sopportare le spese da essa incontrate nonché quelle causate alle ricorrenti dal suo intervento.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o È annullato il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone. 2o Il Consiglio è condannato alle spese del procedimento sommario e del procedimento principale, eccezion fatta per quelle causate dall'intervento. 3o L'interveniente sopporterà le spese da essa incontrate e quelle che il suo intervento ha causato alle ricorrenti.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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