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Sez. 1, Sentenza n. 11151 del 21/10/1996 Ud. (dep. 24/12/1996) Rv. 206425 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA | Stato di detenzione non risultante dagli atti - Obbligo di notificazione presso il luogo di detenzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa a notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Stato
decisa il 1996-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206425-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA

In tema di notificazioni, nel caso di imputato detenuto per altra causa, la notificazione di un atto all'imputato stesso, in forza della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 156 cod. proc. pen., deve essere eseguita nel luogo di detenzione solo ove tale stato risulti degli atti del procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione medesima. (Nella fattispecie si trattava della notificazione del decreto di citazione per il dibattimento di appello nei confronti di un imputato il cui stato di detenzione, per altra causa, non risultava dagli atti; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso la nullità della notificazione stessa, osservando, tra l'altro, che la persona alla quale era stato consegnato l'atto non aveva fatto presente la circostanza della detenzione dell'imputato all'ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notifica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 156 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)