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Sez. 2, Sentenza n. 47379 del 30/10/2003 Ud. (dep. 10/12/2003) Rv. 227648 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA | Imputato detenuto - Notificazioni del decreto di citazione nel domicilio eletto - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227648-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA

Non è viziato da nullità il decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato detenuto nel domicilio eletto, in quanto la previsione di cui all'art. 156 cod. proc. pen. - per la quale le notificazioni all'imputato detenuto debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, attesoché anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen.. (Nella specie l'imputato aveva eletto domicilio in sede di interrogatorio in carcere - dove si trovava ristretto per altra causa - presso la propria abitazione e la S.C., verificatasi l'impossibilità della notificazione nel domicilio eletto, ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore dell'imputato detenuto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)