Sez. 3, Sentenza n. 1932 del 25/02/1994 (Rv. 485460 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Richiesta dell'attore - Esclusione della condizione ostativa ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Onere probatorio.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto
In tema di prelazione agraria, l'attore che chiede il riscatto del fondo, al fine di escludere la condizione ostativa prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (non aver venduto altri fondi nel biennio precedente) può limitarsi a fornire la prova della condizione con una certificazione che si riferisca all'ambito territoriale della sua residenza, che si presume essere il centro di interessi del soggetto, spettando alla controparte di eventualmente estendere l'indagine oltre tale limite territoriale.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)