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Sez. 3, Sentenza n. 3836 del 01/04/1995 (Rv. 491580 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Requisiti richiesti - Sussistenza - Prova - Mezzi - Comunicazione ex art. 8 legge n. 590/65 - Invio - Riconoscimento implicito dei predetti requisiti - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491580-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di retratto agrario, incombe sul retraente, a norma dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova dei requisiti per l'esercizio del riscatto, compreso quello della necessaria capacità lavorativa. Detta prova, vertendo su una circostanza di fatto, può essere data con ogni mezzo, non sussistendo in particolare le limitazioni di cui agli artt. 2721 e seguenti. Non costituisce, tuttavia, riconoscimento implicito dei requisiti necessari l'invio da parte dell'alienante della comunicazione di cui all'art. 8 comma 3 legge n. 590/65, trattandosi di una formalità dovuta, proveniente inoltre da un soggetto diverso dall'acquirente nei cui confronti si esercita il riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)