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Sez. 2, Sentenza n. 4767 del 21/10/1978 (Rv. 394457 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - IDENTIFICAZIONE - NELLA FASE CAUTELARE - NELLA FASE DI MERITO - PROCEDIMENTO INSTAURATO DAL CONDOMINIO DI UN EDIFICIO PER CONSEGUIRE LA RIMOZIONE DI UN'OPERA REALIZZATA DAL CONDUTTORE DI UN SINGOLO CONDOMINO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - NELLA FASE DI MERITO - SPETTANZA ALL'AUTORE DELL'OPERA ED AL CONDOMINO.*
Stato
decisa il 1978-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394457-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - IDENTIFICAZIONE - NELLA FASE CAUTELARE - NELLA FASE DI MERITO - PROCEDIMENTO INSTAURATO DAL CONDOMINIO DI UN EDIFICIO PER CONSEGUIRE LA RIMOZIONE DI UN'OPERA REALIZZATA DAL CONDUTTORE DI UN SINGOLO CONDOMINO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - NELLA FASE DI MERITO - SPETTANZA ALL'AUTORE DELL'OPERA ED AL CONDOMINO.*

Nel procedimento di denuncia di nuova opera, la legittimazione passiva va riscontrata con riferimento alle due diverse fasi in cui esso si articola. Nella prima, che ha carattere cautelare, e che si esaurisce con l'adozione dei provvedimenti urgenti diretti ad eliminare gli effetti della situazione denunciata, legittimato passivo e l'esecutore (materiale o morale) dell'opera che si assume lesiva, mentre, nella seconda, che si conclude con la pronuncia di merito, la legittimazione passiva si determina in base alla identificazione del destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore. Pertanto, con riguardo ad un procedimento instaurato dal condominio di un edificio, per conseguire, con Azione reale a carattere "negatorio", la rimozione di un'opera realizzata dal conduttore di un singolo condomino, sotto il profilo che tale opera danneggia l'estetica del fabbricato e viola le prescrizioni del regolamento condominiale, l'indicata legittimazione passiva, nella seconda fase del procedimento stesso, va riconosciuta sia all'autore del fatto che a detto condomino. (V 2510/71, mass n 353550).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)