Sez. 2, Sentenza n. 2510 del 26/07/1971 (Rv. 353550 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - VA DISTINTA A SECONDA DELLE DUE FASÌ CAUTELARE E DI MERITO.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONE DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - VA DISTINTA A SECONDA DELLE DUE FASÌ CAUTELARE E DI MERITO.*
Nel procedimento di denuncia di nuova opera la legittimazione passiva va riferita alle due diverse fasi in cui esso si articolà nella prima, che ha carattere cautelare e che si risolve con l'adozione dei provvedimenti urgenti diretti ad eliminare gli effetti della situazione denunciata, legittimato passivo e l'autore dell'opera, che si assume lesivà nella seconda, che si conclude con una pronuncia di merito, la legittimazione passiva si determina in base all'identificazione del destinatario dal comando dettato dalla norma invocata dall'attore. Pertanto se il denunciante agisce in petitorio, legittimo passivo, nella seconda fase del procedimento, e il proprietario dell'opera.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)