Sez. 5, Sentenza n. 11395 del 03/06/2015 (Rv. 635699 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Attività agrituristica - Spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili - Regime ordinario di detrazione IVA - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
L'attività agrituristica include tipicamente l'organizzazione e l'esecuzione del servizio di ospitalità ed alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo ed adibiti ad uso abitativo, in funzione del temporaneo soggiorno dei clienti. Ne consegue che le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di tali immobili debbono godere dell'ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)