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Sez. 5, Sentenza n. 21965 del 28/10/2015 (Rv. 637017 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Attività agricola - Esercizio di ulteriori attività non agricole - Opzione del contribuente per l'applicazione separata dell'imposta secondo regimi diversi - Ammissibilità - Attività agrituristica - Spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili - Regime ordinario di detrazione IVA - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637017-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema d'IVA, secondo la disciplina di cui agli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, la facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta spetta anche ai soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa agricola con possibilità, quindi, di applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ad una (o più) attività e di quello ordinario alle restanti. Ne consegue che, in presenza di una valida opzione per il regime ordinario, le attività agrituristiche restano distinte da quelle agricole svolte in regime forfettario e le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili destinati a tale attività debbono godere dell'ordinario regime di detrazione IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)