Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 19/05/1972 (Rv. 358233 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - CONTROLLO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI - INDAGINE D'UFFICIO SU TUTTI I POSSIBILI VIZI DELL'ATTO - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - IN GENERE - CONTROLLO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI - INDAGINE D'UFFICIO SU TUTTI I POSSIBILI VIZI DELL'ATTO - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA.*
Il giudice ordinario puo accertare se la pubblica amministrazione aveva, in astratto, il potere di emettere un atto di cui si deduce la illegittimita, se ricorrevano i presupposti di legge per la sua emissione, e se risulta osservata la legge durante il procedimento amministrativo; ma tale controllo puo essere compiuto solo nei limiti delle deduzioni della parte interessata alla declaratoria di illegittimita, per il risarcimento dei danni conseguente alla lesione di un diritto soggettivo. Il giudice non e quindi tenuto a ricercare, di ufficio, tutti i possibili vizi dell'atto amministrativo dovendo egli limitare la sua indagine a quelli specificamente dedotti. (V 1646'70, mass n 347577).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)