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Sez. U, Sentenza n. 1646 del 21/09/1970 (Rv. 347577 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - CONTENUTO E LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1970-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347577-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - CONTENUTO E LIMITI DEL SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Il controllo sulla legittimita degli Atti amministrativi e dei regolamenti devoluto al giudice ordinario, sia pure al solo fine della loro disapplicazione, e consentito per accertare non solo se la pa da cui l'atto promana avesse in astratto il potere di emetterlo, ma anche se ricorressero i presupposti di legge per la sua emissione, nonche per accertare l'osservanza della legge durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, estendendosi cosi sia alla Forma, sia al contenuto degli Atti. Al predetto potere di controllo va ravvisato un solo limite, quello della impossibilita per l'AGO di sindacare le valutazioni della pa, che involgano apprezzamenti discrezionali.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)