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Sez. 1, Sentenza n. 890 del 05/05/1962 (Rv. 251433 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA NEL GIUDIZIO CIVILE - DIVERSA VALUTAZIONE DEI FATTI IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251433-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - EFFICACIA NEL GIUDIZIO CIVILE - DIVERSA VALUTAZIONE DEI FATTI IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITA.*

Il giudicato, costituito ai sensi dell'art 28 cod proc civ, sui fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, non impedisce al giudice civile di valutare i fatti stessi in modo diverso, sotto altro profilo giuridico, ai fini della decisione della controversia civile sottoposta al suo esame, in quanto il giudice civile e vincolato dall'accertamento di tali fatti ma non pure dagli apprezzamenti del giudice penale circa il valore giuridico dei fatti medesimi. L'esclusione, quindi, degli estremi del reato da un fatto accertato in Sede penale non comporta che il giudice civile debba ritenere civilmente lecito il fatto medesimo, ove questo sia, invece, contrario ad altre norme dell'ordinamento giuridico o illecito perche ritenuto tale dalla generalita degli individui, secondo le esigenze etiche e sociali di un determinato momento. (V 2592/61, 2075/61, 371/61, 364/61, 2569/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)