Sez. 2, Sentenza n. 5295 del 16/11/1978 (Rv. 395064 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE NON NOVATIVA - PRECEDENTE RAPPORTO E RELATIVA FONTE NEGOZIALE - PERSISTENZA - DISCIPLINA CONVENZIONALE CONSEGUENTE ALLA TRANSAZIONE - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE NON NOVATIVA - PRECEDENTE RAPPORTO E RELATIVA FONTE NEGOZIALE - PERSISTENZA - DISCIPLINA CONVENZIONALE CONSEGUENTE ALLA TRANSAZIONE - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Con la transazione propria, e cioe non novativa, le parti non eliminano il precedente rapporto e la relativa fonte negoziale, i quali permangono nei sensi e con le modifiche di cui alla transazione: resta percio compito del giudice del merito accertare la disciplina convenzionale data dalle parti al rapporto a seguito della transazione. Tale accertamento, trattandosi di interpretazione del contratto, costituisce questione di fatto che da luogo a valutazioni incensurabili in Sede di legittimita, se congruamente motivate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)