Sez. 3, Sentenza n. 3769 del 13/06/1980 (Rv. 407611 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - SUCCESSIONE AD UN ORIGINARIO RAPPORTO LOCATIZIO DI UN ALTRO RAPPORTO PER EFFETTO DI UN POSTERIORE ACCORDO ACCOMPAGNATO DALLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON UN MINOR NUMERO DI CONDUTTORI ED UN AUMENTO DEL CANONE - RICOLLEGAMENTO TRA I RAPPORTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PERSISTENZA DI UNO DEGLI ORIGINARI CONDUTTORI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DI UN NEGOZIO TRANSATTIVO - NOVATIVO O NON NOVATIVO - NECESSITA - RISPETTIVI EFFETTI.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - SUCCESSIONE AD UN ORIGINARIO RAPPORTO LOCATIZIO DI UN ALTRO RAPPORTO PER EFFETTO DI UN POSTERIORE ACCORDO ACCOMPAGNATO DALLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON UN MINOR NUMERO DI CONDUTTORI ED UN AUMENTO DEL CANONE - RICOLLEGAMENTO TRA I RAPPORTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PERSISTENZA DI UNO DEGLI ORIGINARI CONDUTTORI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DI UN NEGOZIO TRANSATTIVO - NOVATIVO O NON NOVATIVO - NECESSITA - RISPETTIVI EFFETTI.*
Nel caso in cui ad un originario rapporto locatizio succeda, per effetto di un posteriore accordo cui si accompagni la stipulazione di un nuovo contratto di locazione, altro rapporto, caratterizzato dalla riduzione del numero degli originari conduttori e dall'aumento del canone, la circostanza che il secondo rapporto faccia capo ad uno degli originari conduttori, rimasto nel godimento dell'immobile, non e di per se sola sufficiente a far ritenere che il nuovo rapporto sia ricollegabile al precedente e formi un tutt'uno con il medesimo. In tal caso, occorre, infatti, esaminare il contenuto dell'accordo menzionato e la relazione esistente tra esso ed il contestuale contratto di locazione, per stabilire se questi abbiano o no dato vita ad un unico negozio transattivo ed accertare ulteriormente, ove si ritenga la sussistenza della transazione, se questa abbia avuto o no carattere novativo, con la conseguenza che in caso positivo il nuovo rapporto e incompatibile con il precedente, cui si e sostituito, e che in caso negativo il precedente rapporto e la relativa fonte negoziale non sono stati eliminati, ma permangono nei termini e con le modalita di cui alla transazione. (principio affermato in tema di applicazione delle leggi vincolistiche). (V 5295/78, mass n 395064; (V 2935/77, mass n 386483).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)