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Sez. 2, Sentenza n. 959 del 13/03/1975 (Rv. 374353 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1975-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374353-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - CONTENUTO.*

L'art 873 cod civ attribuisce a colui che edifica per primo una triplice facolta: puo costruire sul confine o a distanza dal confine non inferiore a quella minima prescritta dal codice, a meno che i regolamenti comunali non impongano una distanza maggiore, o infine ad una distanza inferiore a quella legale, salvo, in quest'ultima ipotesi, il diritto del vicino, che costruisce successivamente, di avanzare la propria fabbrica, alle condizioni previste dall'art 875 cod civ, fino all'altrui costruzione. Il proprietario del fondo che costruisce per primo condiziona, con il suo comportamento, quello del proprietario del fondo finitimo che costruira successivamente. (V 1695/72, mass n 358579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)