Sez. 2, Sentenza n. 1695 del 29/05/1972 (Rv. 358579 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - CONTENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - CONTENUTO.*
L'art 873 cod civ, disciplinando le distanze nelle costruzioni, attribuisce una triplice facolta al primo, tra due proprietari di fondi finitimi, che edifica sul proprio fondo. Egli, cioe, puo o costruire sul confine o a distanza dal confine non inferiore a quella minima imposta dal codice (a meno che i regolamenti comunali non impongano una distanza maggiore) o, infine, ad una distanza inferiore a quella legale, salvo, in quest'ultima ipotesi, il diritto del vicino, che costruisce successivamente, di avanzare la propria fabbrica, alle condizioni previste dall'art 875 cod civ, fino all'altrui costruzione. La predetta norma sulle distanze nelle costruzioni attribuisce, quindi, al proprietario di un fondo, che costruisce per primo, un diritto di prevenzione, in virtu del quale il suo comportamento condizionera quello del proprietario del fondo finitimo, che costruira successivamente. (Conf 2893'67, mass n 330520).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)