Sez. 3, Sentenza n. 3983 del 13/12/1969 (Rv. 344434 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO AGRARIO OVVERO ALLA SUA ESISTENZA E VALIDITA - SUSSISTENZA - LIMITI - RAPPORTO 'PRIMA FACIÈ DIVERSO DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA).*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO AGRARIO OVVERO ALLA SUA ESISTENZA E VALIDITA - SUSSISTENZA - LIMITI - RAPPORTO 'PRIMA FACIÈ DIVERSO DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA).*
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963, n 320, la Competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per tutte le controversie concernenti il regime vincolistico dei contratti agrari stipulati con coltivatori diretti, sia nell'ipotesi in cui, essendo specifica la esistenza del contratto agrario si controverta soltanto sulla esistenza delle condizioni per la decadenza del conduttore dalla proroga legale, sia quando si discute sulla stessa esistenza e validita del contratto agrario, a meno che 'prima faciè risulti evidente che il rapporto dedotto in causa non rientri fra le fattispecie contemplate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari. (Conf 2898-69, massima n 342728 2880-69, massima n 342704).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)