diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2880 del 28/07/1969 (Rv. 342704 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTO MANIFESTAMENTE ESTRANEO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342704-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - RAPPORTO MANIFESTAMENTE ESTRANEO ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - ESCLUSIONE.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste ogni qualvolta venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario ed invocata la proroga legale di esso e cio sia nell'ipotesi in cui si discuta dell'esistenza e validita del rapporto sia in quella in cui venga in discussione la sua qualificazione giuridica, come contratto agrario assoggettabile a proroga legale, tranne che 'prima faciè risulti certo che il rapporto dedotto in giudizio non rientri fra le fattispecie contemplate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari. (Conf. 2715-68, massima n.335287 1987-68, massima n.334011).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)