Sez. 2, Sentenza n. 4097 del 28/06/1980 (Rv. 408002 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - OBBLIGO DI FORNITURA DI BENI RIENTRANTI NELLA NORMALE ATTIVITA PRODUTTIVA DEL FORNITORE, PREVIA MODIFICAZIONE SECONDO LE RICHIESTE DELLA CONTROPARTE - VENDITA DI COSA FUTURA O APPALTO - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - OBBLIGO DI FORNITURA DI BENI RIENTRANTI NELLA NORMALE ATTIVITA PRODUTTIVA DEL FORNITORE, PREVIA MODIFICAZIONE SECONDO LE RICHIESTE DELLA CONTROPARTE - VENDITA DI COSA FUTURA O APPALTO - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI.*
Qualora un soggetto si obblighi a fornire beni che rientrano nella sua normale attivita produttiva, apportando agli stessi modifiche richieste dalla controparte, si ha contratto di vendita di cosa futura se le modifiche non snaturino le caratteristiche del prodotto, ma consistano in accorgimenti marginali e secondari, diretti a soddisfare specifiche esigenze della controparte, mentre si ha contratto di appalto se le modifiche siano tali da dar luogo a un prodotto diverso, nella sua essenza, rispetto a quello normalmente realizzato dal fornitore. (V 3806/78; (V 2696/78; (V 2520/77).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1658
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)