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Sez. 2, Sentenza n. 3944 del 30/06/1982 (Rv. 421889 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421889-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - DIFFERENZE.*

Il criterio della prevalenza dell'Obbligo di fare su quello di dare - che distingue l'appalto dalla vendita di cosa futura, quando oggetto del contratto sia una cosa da prodursi dall'obbligato mediante la sua organizzazione imprenditoriale - va inteso con riguardo alla comune intenzione dei contraenti, ricorrendo tale prevalenza allorché essi abbiano considerato l'attività produttiva non come un mero strumento per ottenere il bene da trasferire, ma come l'oggetto immediato ed essenziale dell'obbligazione assunta. La circostanza che l'obbligato sia solito produrre cose dello stesso genere può assumere valore sussidiario per interpretare la volontà delle parti come diretta invece alla stipulazione di una vendita di cosa futura, esclusivamente allorché egli, per potere adempiere, non sia costretto a svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto alle sue ordinarie, allo scopo di dotare la cosa di determinate caratteristiche, specificamente richieste dal cliente e tali da differenziare sostanzialmente la cosa da quelle prodotte normalmente. (V 4097/80, mass n 408002; (V 306/79, mass n 396386; (V 3069/71, mass n 354391; (V 968/63, mass n 261366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)