Sez. 5, Sentenza n. 9337 del 08/05/2015 (Rv. 635489 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Somme corrisposte dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo di contributi in conto esercizio - Concorrenza alla formazione del reddito d'impresa assoggettabile ad IRPEF e ad ILOR - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte dirette, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, applicabile "ratione temporis", le somme corrisposte dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo di contributi in conto esercizio, non concorrono alla formazione del reddito dell'impresa assoggettabile ad Irpef ed Ilor, essendo espressamente escluse dal novero delle sopravvenienze attive dall'art. 55, secondo comma, lettera a) del citato d.P.R. n. 597 del 1973 e non risultando comprese tra i proventi che costituiscono ricavi a norma dell'art. 53 dello stesso decreto (a differenza del corrispondente disposto di cui al successivo art. 53, d.P.R. 27 dicembre 1986 n. 917, entrato in vigore il primo gennaio 1988).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55 com. 2 lett. A, DPR 27/12/1986 num. 917 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)