Sez. 1, Sentenza n. 4264 del 07/04/1992 (Rv. 476659 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - In genere | Imposte dirette sui redditi - Somme corrisposte dallo stato o da altri enti pubblici a titolo di contributi in conto esercizio - Concorrenza di dette somme alla formazione del reddito d'impresa assoggettabile ad IRPEF e ad ILOR - Esclusione.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - In genere
In tema di imposte dirette sui redditi, di cui ai DPR 29 settembre 1973 n. 597, DPR 29 settembre 1973 n. 598 e DPR 29 settembre 1973 n. 599, le somme corrisposte dallo Stato o da altri enti pubblici, in base a norme di legge, a titolo di contributi in conto esercizio (come nel caso di parziale fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dalla legge n. 102 del 1977 e successive modificazioni e di contributo in conto interessi passivi su finanziamenti agevolati a medio termine ai sensi della legge n. 623 del 1959), ancorché non erogate direttamente alle imprese beneficiarie, non concorrono alla formazione del reddito dell'impresa assoggettabile ad IRPEF e ad ILOR, essendo espressamente escluse dalle sopravvenienze attive dall'art. 55, secondo comma, lettera A) del citato DPR n. 597/1973 e non risultando comprese tra i proventi che costituiscono ricavi a norma dell'art. 53 dello stesso decreto (a differenza del corrispondente disposto del successivo D.P.R. 27 dicembre 1986 n. 917 entrato in vigore il primo gennaio 1988).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)