Sez. L, Sentenza n. 3604 del 27/06/1979 (Rv. 400015 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DEL RELATIVO MAGGIOR DANNO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - ISTANZA DI RIVALUTAZIONE PROPOSTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE A SEGUITO DEL SOPRAVVENIRE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - LEGITTIMITA - NATURA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE D'UFFICIO DEL RELATIVO MAGGIOR DANNO - OBBLIGATORIETA - LIMITI - ISTANZA DI RIVALUTAZIONE PROPOSTA NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE A SEGUITO DEL SOPRAVVENIRE DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - LEGITTIMITA - NATURA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
La Determinazione del maggior danno subito dal prestatore d'opera per effetto della svalutazione monetaria dev'essere effettuata, con decorrenza dalla data di maturazione del credito, anche d'ufficio, salvo che risulti una inequivoca volonta espressa o implicita del lavoratore di non volerla: ne consegue che la proposizione della istanza di rivalutazione nella comparsa conclusionale, formulata a seguito dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973, non costituisce domanda nuova, bensi mera Forma di sollecitazione del giudice ad operare la liquidazione del maggior danno. (V 135/79, mass n 396198; (V 3870/78, mass n 393448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)