Sez. L, Sentenza n. 3870 del 08/08/1978 (Rv. 393448 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RISCOSSIONE DEL CREDITO RICONOSCIUTO DELLA SENTENZA DI APPELLO - INCOMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - RISCOSSIONE DEL CREDITO RICONOSCIUTO DELLA SENTENZA DI APPELLO - INCOMPATIBILITA CON LA VOLONTA DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La riscossione, da parte del ricorrente, del credito riconosciutogli dalla sentenza di appello non costituisce, di per se, atto incompatibile con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge e cio soprattutto quando lo stesso ricorrente, nel riscuotere le predette somme, si e riservato il diritto di proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)