diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10425 del 12/09/1992 (Rv. 478699 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Legali rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate con le unità sanitarie locali - Ineleggibilità - Farmacisti - Esclusione - Disciplina ex legge n. 271 del 1991 sull'elettorato passivo dei farmacisti - Carattere innovativo - Applicabilità ai giudizi in corso per elezioni anteriori a detta legge - Fondamento.
Stato
decisa il 1992-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478699-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)

I farmacisti sono eleggibili a consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, perché l'art. 2, quarto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154 -nel testo fissato dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991 n. 271-, nel definire le strutture convenzionate con le unità sanitarie locali, i cui legali rappresentanti e dirigenti non sono eleggibili alle predette cariche, richiama le norme di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, le quali non fanno alcun riferimento alle farmacie. Detta innovazione introdotta dalla legge 11 agosto 1991 n. 271, ampliando l'elettorato passivo dei farmacisti nelle elezioni amministrative, pur non essendo esplicitamente retroattiva, si applica ai giudizi in corso, relativi ad elezioni svoltesi prima della sua entrata in vigore, dato che non agisce sul "fatto compiuto", ma regola diversamente un effetto di esso, autonomamente considerato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, Legge 23/12/1987 num. 833 art. 44, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 271 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)