diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7186 del 23/03/2007 (Rv. 596696 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulenza relativa a bilanci di società commerciale - Onorari dovuti a periti e consulenti tecnici - Disciplina ex art.4 del d.P.R. n. 820 del 1983 - Interpretazione - Criteri - Liquidazione globale - Condizioni - Natura dell'incarico - Scaglione massimo - Utilizzazione - Limite - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596696-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico secondo le previsioni della legge n. 319 del 1980 e delle tabelle approvate con d.P.R. n. 820 del 1983, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel caso in cui la consulenza richieda l'esame di una pluralità di bilanci, l'onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto dell'art. 4 del d.P.R. n. 352 del 1988) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito all'ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice. In tal caso, l'onorario va calcolato con riferimento al valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei vari bilanci, fermo restando che, trattandosi di un importo unitario, non può essere superato il limite massimo dello scaglione tariffario indicato dal predetto articolo. (fattispecie relativa alla quantificazione del danno subito da una società per la cattiva gestione da parte dell'amministratore e dei sindaci, che comportava la liquidazione in base al valore unitario dell'accertamento richiesto, costituito dalla somma dei singoli bilanci esaminati e non dal valore di ciascun bilancio).

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)