Sez. L, Sentenza n. 9294 del 13/07/2000 (Rv. 538441 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | "Perpetuatio" dello "ius postulandi" fino alla nomina del nuovo difensore - Nullità o inesistenza della procura conferita al difensore nominato in sostituzione di quello revocato - Conseguenze - Permanenza dello "ius postulandi" in capo al difensore revocato.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA
A norma dell'art. 85 cod. proc. civ., la revoca del difensore, al pari della rinuncia di questo al mandato, non produce effetti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato o rinunziante, con la conseguenza che, in caso di inesistenza o nullità della procura al difensore nominato in sostituzione, la parte deve ritenersi ancora difesa dal procuratore revocato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)