Sez. 1, Sentenza n. 24507 del 17/11/2006 (Rv. 594339 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Mancato rispetto - Equa riparazione - Negligenze del difensore dopo la rinuncia al mandato, nelle more dell'ammissione al gratuito patrocinio - Imputabilità a disfunzioni del sistema giudiziario - Esclusione - Fondamento - Riparabilità con lo strumento apprestato dalla legge n. 89 del 2001 - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La rinuncia al mandato da parte del difensore non comporta la perdita dello "ius postulandi" in capo al medesimo, sicché eventuali comportamenti negligenti da parte di quest'ultimo nello svolgimento del suo ministero professionale non sono riparabili con lo strumento dell'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 25 marzo 2001, n. 89, in quanto non imputabili a disfunzioni del sistema giudiziario (nella specie, il ricorrente censurava la decisione di merito per aver addebitato ad esso ricorrente, e non a disfunzione dell'apparato giudiziario, il periodo di tempo in cui era rimasto privo di difensore per rinunzia al mandato da parte di quello di fiducia, fino all'ammissione al gratuito patrocinio).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)