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Sez. L, Sentenza n. 15686 del 13/12/2000 (Rv. 542593 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Lavorazione di marmi e pietre affini - Voci tariffarie 7321 (segagione e lavorazione, ecc.) e 7322 (attività di marmoraio e scalpellino) - Elementi differenziali - Impiego di determinati macchinari - Rilevanza - Natura industriale o artigianale dell'impresa - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542593-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In materia di premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro soggetti ad assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, costituisce elemento di distinzione tra la voce tariffaria n. 7321 e quella n. 7322 (appartenenti al sottogruppo 7320 relativo alle "lavorazioni di marmi e pietre ornamentali affini"), secondo la disciplina del D.M. 18 giugno 1988, non la natura industriale o artigiana dell'impresa, ma l'impiego o meno nella lavorazione dei macchinari specificati nella prima di dette voci (che parla di "segagione e lavorazione con impiego di seghe multilame, con impianti di filo elicoidali, con macchine fresatrici, levigatrici, lucidatrici, tornitrici e simili"), macchinari che si presuppongono invece non impiegati nelle attività di marmoraio e scalpellino di cui alla successiva voce 7322. (Fattispecie relativa a laboratorio di notevoli dimensioni utilizzante quattro macchine fresatrici).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)