Sez. L, Sentenza n. 11071 del 10/06/2004 (Rv. 573540 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con D.M. 18 giugno 1988, caratterizzato dalla classificazione delle lavorazioni in gruppi - Individuazione del gruppo di appartenenza avuto riguardo al tipo di lavorazione e alla materia utilizzata - Rilevanza del prodotto finito - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica delle lavorazioni suddivise in gruppi, per individuare la voce di tariffa applicabile occorre far riferimento alle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte dall'impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodotto finale ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, mentre ben può assumere rilevanza la materia prima adoperata, necessariamente influente sul processo di lavorazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una lavorazione consistente nella produzione di serramenti in alluminio aveva correttamente applicato la tariffa per il premio assicurativo avuto riguardo al tipo di lavorazione ed alla materia utilizzata dall'impresa e non al prodotto finito costituito da tende alla veneziana).
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)