Sez. 2, Sentenza n. 2403 del 06/04/1983 (Rv. 427253 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONI IN SENSO STRETTO - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONI IN SENSO STRETTO - NOZIONE.*
Sono eccezioni in senso stretto, sulle quali, se ritualmente proposte, il giudice deve pronunciarsi per preciso Obbligo di legge (art. 112 cod. proc. civ.), oltre le eccezioni previste espressamente dalla legge, quelle corrispondenti a controdiritti del convenuto rivolti all'impugnazione del diritto dell'attore, che potrebbero essere fatti valere separatamente, in via di Azione autonoma, come la deduzione di annullabilità del contratto per vizio del consenso a fronte della pretesa attrice di riconoscimento della piena validità ed efficacia del contratto stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)