Sez. 1, Sentenza n. 1320 del 07/02/2000 (Rv. 533543 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione in senso stretto - Nozione - Portata - Conseguenze - Altri fatti allegati - Rilevazione del giudice - Possibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Pur se l'eccezione in senso stretto è non solo quella prevista dalla legge, ma anche quella con cui, coerentemente alla natura di controdiritto rivolto all'impugnazione del diritto dell'attore, si fa valere contro la domanda dell'attore un diritto che potrebbe azionarsi separatamente in via autonoma, ed il cui esercizio si configura come necessario perché si verifichi un mutamento della situazione giuridica, tutti gli altri fatti idonei a paralizzare il diritto preteso dall'attore, possono e debbono esser rilevati dal giudice d'ufficio, nell'esercizio del potere - dovere di accertare la fondatezza o meno della domanda attrice, anche se la parte abbia allegato il fatto, senza trarne debite conseguenze.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)