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Sez. 1, Sentenza n. 3436 del 10/07/1978 (Rv. 392894 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - CAUSA OSTATIVA ALLA DICHIARAZIONE DEL PREDETTO STATO - CONDIZIONE - DURATA TEMPORANEA - FUNZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392894-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ABBANDONO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - CAUSA OSTATIVA ALLA DICHIARAZIONE DEL PREDETTO STATO - CONDIZIONE - DURATA TEMPORANEA - FUNZIONE - FATTISPECIE.*

In tema di adozione speciale, l'art 314/4 primo comma cod civ, ove prevede che lo stato di adottabilita del minore non puo essere dichiarato se la Mancanza di assistenza materiale e morale, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, sia dovuta a forza maggiore, va interpretato in relazione all'interesse perseguito in via prevalente da detto istituto, che e quello di assicurare al minore medesimo la possibilita di crescere e svilupparsi in una famiglia sana ed affettuosa. Ne consegue che l'abbandono per causa di forza maggiore puo ritenersi ostativo alla dichiarazione dello stato di adottabilita solo se ed in quanto ne sia prevedibile una durata temporanea, sicche non sussista pregiudizio allo sviluppo del minore e quindi risulti prevalente il vantaggio dello stesso nel sopportarlo, per poter poi godere dell'assistenza dei propri familiari, anziche di persone estranee. (nella specie, nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita, promosso dalla nonna materna del minore, era stata dedotta l'esistenza di un padre naturale, detenuto in esecuzione di condanna penale. La SC, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l'applicabilita dell'indicata norma, atteso che l'ipotesi che quel genitore, scontata la pena, si sarebbe preso cura del minore, non era stata suffragata da alcun elemento concreto). (V 3074/76, mass n 381850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)