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Sez. 1, Sentenza n. 3074 del 03/09/1976 (Rv. 381850 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTI - ABBANDONO VOLONTARIO E ABBANDONO PER FORZA MAGGIORE - DISTINZIONE - CAUSA DI FORZA MAGGIORE - NOZIONE - VOLONTARIETA DELL'ABBANDONO - CONDIZIONI - INDAGINI DEL GIUDICE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1976-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381850-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTI - ABBANDONO VOLONTARIO E ABBANDONO PER FORZA MAGGIORE - DISTINZIONE - CAUSA DI FORZA MAGGIORE - NOZIONE - VOLONTARIETA DELL'ABBANDONO - CONDIZIONI - INDAGINI DEL GIUDICE - CONTENUTO.*

La situazione di abbandono volontario che legittima la declaratoria dello stato di adottabilita va distinta dalla situazione del minore abbandonato per forza maggiore, la quale ultima, a sensi dell'espressa disposizione dell'art 314'4 cod civ, esclude la possibilita della declaratoria predetta. La causa di forza maggiore, peraltro, va riconosciuta non per la mera considerazione delle difficolta economiche del genitore, bensi per l'accertamento di temporanee ed insuperabili situazioni tali da impedire al genitore di tradurre in Atti concreti la sua chiara e decisa intenzione di provvedere alle necessita materiali e morali del figlio non appena quelle cause ostative vengano meno. Inoltre, sempre agli effetti della declaratoria predetta, l'abbandono del minore non e ravvisabile solo quando sussista una esplicita e definitiva volonta del genitore di non piu provvedere materialmente e moralmente alle esigenze del figlio, essendo invece sufficiente che si sia verificata una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cura materiale, di calore affettivo, di aiuto psicologico necessari perche la personalita del minore possa realizzarsi in modo normale, anche se non ottimale. In questa prospettiva il giudice, chiamato a pronunziarsi sulla richiesta di declaratoria dello stato di adottabilita, deve approfondire d'ufficio l'indagine prevista dall'art 314'6 cod civ, sulla base di tutti gli elementi emersi, e specialmente di quelli indicati dal genitore, vagliando ogni circostanza utile ad accertare quale sia l'autentico e prevalente interesse del minore, compatibilmente con i diritti e le esigenze della famiglia naturale. A tal uopo il giudice terra conto della domanda di restituzione proposta dal genitore naturale, della serieta dei propositi da lui espressi circa il suo comportamento nei confronti del minore, ed altresi di quanto risulta sulla condotta passata del genitore, con particolare riguardo alla natura, alle cause, alla durata dello abbandono, all'ambiente in cui il minore andrebbe a vivere dopo il provvedimento di restituzione, e soprattutto ai genuini legami psico-affettivi che si siano gia radicati tra gli affidatari ed il minore stesso. (V 76/74, Corte cost; (V 11/72, mass n 355661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)