Sez. 1, Sentenza n. 1713 del 11/07/1967 (Rv. 328560 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - COMPRATORE DELL'IMMOBILE LOCATO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DAI DETERIORAMENTI COLPOSI DELLA COSA LOCATA ANCORA ESISTENTI AL MOMENTO DELLA COMPRAVENDITA - ESPERIBILITA.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - COMPRATORE DELL'IMMOBILE LOCATO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DAI DETERIORAMENTI COLPOSI DELLA COSA LOCATA ANCORA ESISTENTI AL MOMENTO DELLA COMPRAVENDITA - ESPERIBILITA.*
Il compratore di un immobile, dato in locazione a terzi, assume la qualita di locatore e pertanto subentra, se il contrario non sia pattiziamente stabilito, in tutti i diritti ed obblighi del rapporto che non siano esauriti. In base a tale criterio deve ritenersi che l'acquirente ha Azione per ottenere il risarcimento del danno conseguente ai deterioramenti colposi della cosa locata, ancora esistenti al momento della compravendita e non risarciti al precedente locatore, rappresentando i deterioramenti uno stato permanente della cosa locata, che non si esaurisce con l'eventuale cessazione della condotta illecita, ma perdura fino al persistere delle conseguenze materiali di questa. (Cfr. 1589-58 2104-51 2220-50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)