Sez. 3, Sentenza n. 2377 del 11/04/1985 (Rv. 440234 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - DIRITTI DELLO ACQUIRENTE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO - DIRITTI DELLO ACQUIRENTE.*
In forza dell'art. 1602 cod. civ. - che prevede il subentro del terzo acquirente dell'immobile locato, dal giorno dell'acquisto, nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione e che trova applicazione anche nei riguardi dell'aggiudicatario del bene, ai sensi dell'art. 2923 cod. civ. - l'acquirente stesso ha Azione per ottenere il risarcimento del danno conseguente al deterioramento colposo della cosa locata, ancora persistente al momento della compravendita e non risarciti al precedente locatore, rappresentando il deterioramento uno stato permanente della cosa stessa, che non si esaurisce con l'eventuale cessazione della condotta illecita, ma perdura fino al persistere delle conseguenze materiali di questa. (Conf 1713/67, mass n 328560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 2923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)