Sez. 3, Sentenza n. 1233 del 15/06/1965 (Rv. 312354 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFICACIA - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFICACIA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., l'autorita di cosa giudicata e attribuita alla sentenza penale irrevocabile limitatamente all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, quando nel giudizio civile si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dai fatti medesimi. L'autorita di giudicato non si estende, pero, alla valutazione fatta ne dal giudice penale, che, pertanto, non impegna il giudice civile, il quale puo liberamente procedere ad una nuova valutazione. (V. 364/61, 2733/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)