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Sez. L, Sentenza n. 10070 del 26/11/1994 (Rv. 488837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domanda di pensione invalidità - Sopravvenienza della legge n. 222 del 1984 - Accertamento giudiziale del diritto all'assegno di invalidità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

A seguito dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 (in tema di revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile) - la quale ha sostituito la pensione di invalidità di cui all'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, con due nuove prestazioni e cioè la pensione di inabilità, vitalizia e reversibile, e l'assegno di invalidità, temporaneo e non reversibile - il giudice di merito, in precedenza adito con una domanda avente per oggetto la pensione di invalidità, può riconoscere, sussistendone i requisiti, l'assegno di invalidità, essendo altresì irrilevante, in relazione allo ius superveniens, la circostanza che la domanda amministrativa, proposta sotto il vigore della normativa previgente, avesse per oggetto la suddetta pensione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)