Sez. L, Sentenza n. 6811 del 08/08/1987 (Rv. 455011 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NORMATIVA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - PORTATA - SOPRAVVENIENZA DI TALE NORMATIVA IN APPELLO - APPLICABILITÀ - ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO ANZICHÉ DELLA PENSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NORMATIVA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI LIQUIDATE CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - PORTATA - SOPRAVVENIENZA DI TALE NORMATIVA IN APPELLO - APPLICABILITÀ - ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO ANZICHÉ DELLA PENSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
La normativa dettata dalla legge n. 222 del 1984 sulla revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile, è applicabile, secondo l'espresso disposto dell'art. 12, alle prestazioni liquidate con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge stessa, intendendosi per liquidazione il provvedimento che accerta il diritto dell'assicurato ad una determinata prestazione. Consegue che il giudice d'appello cui (ex art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ.) è consentito di valutare aggravamenti sopravvenuti e nuove infermità per cui risultino modificate in pejus le antecedenti condizioni dell'assicurato in rapporto alle quali sia durante la procedura amministrativa, sia durante il giudizio di primo grado, non erano raggiunti i limiti di legge per la attribuzione dell'invocata prestazione assicurativa, deve tener conto dello jus superveniens costituito dalla citata legge n. 222, la quale prevede - anziché la pensione di Invalidità, riservata ai casi di inabilità assoluta - il solo assegno di Invalidità attribuibile all'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. (Conf 2560/85, mass n 440373).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)