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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 maggio 1983, causa 207/81

Decisione
decisa il 1983-05-05
ECLI
ECLI:EU:C:1983:123

Epigrafe

Nella causa 207/81, Kuno Ditterich, con ľavv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso ľavv. Ernest Arendt, Centre Louvigny. 34 B, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Jörn Pipkorn e Hendrik van Lier, membri dell'ufficio legale, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda di annullamento del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1o luglio 1975 - 30 giugno 1977 nonché una domanda di risarcimento del danno conseguente alle irregolarità commesse ed al ritardo con cui detto rapporto è stato elaborato e, in subordine, una domanda mirante, da un lato, a disporre la produzione, da parte della convenuta, di tutto il fascicolo relativo al rapporto informativo per gli anni 1975-1977, dall'altro, a disporre il sindacato, in base a testimonianze, dei fatti precisati nell'atto introduttivo, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori: U. Everling, presidente di Sezione, G. Bosco e Y. Gaimot, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunciato la presente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Kuno Ditterich, cittadino tedesco, entrava al servizio della Commissione CEEA il 4 ottobre 1954 come dipendente del quadro scientifico.
paragrafo 2
II ricorrente, ora inquadrato nel grado A 5/8 ha svolto la sua attività presso il Centro Comune di ricerche (CCE) di Ispra, nel reparto C, Divisione chimica, fino alla data del 1o gennaio 1977, dopo di che veniva trasferito al reparto A;
paragrafo 3
A norma dell'art. 43, primo comma, dello Statuto del personale, la competenza, il rendimento e la condotta del dipendente vengono giudicati in un rapporto informativo periodico biennale.
paragrafo 4
Il rapporto informativo sul ricorrente, per il periodo 1o luglio 1975 - 30 giugno 1977 è stato redatto dal sig. Bishop, relatore, direttore del reparto C, dopo aver consultato, da un lato, il sig. Hannaert, capo divisione, che fino al 31 dicembre 1976 era stato superiore gerarchico del Ditterich, dall'altro, i sigg. Helms e Stesser, Direttore e capo divisione, rispettivamente, alle cui dipendenze è passato il ricorrente dopo quella data.
paragrafo 5
Queste consultazioni, secondo la Commissione, hanno provocato il ritardo con cui il Bishop ha firmato il rapporto informativo, il 29 dicembre 1979.
paragrafo 6
Detto rapporto contiene una valutazione d'ordine generale che è così formulata:
paragrafo 7
«Monsieur Ditterich possède certainement des compétences appropriées dans le domaine de l'analyse des systèmes qui, avec plus d'esprit de collaboration, pourraient donner un profit meilleur pour lui-même et le programme du CCR.»
paragrafo 8
Il comportamento in servizio veniva definito «normale», mentre le voci relative alla competenza e al rendimento dell'interessato ottenevano la qualifica massima «superiore alla normale».
paragrafo 9
L'interessato contestava il tenore del giudizio generale e rendeva noto il suo disappunto al Bishop, autore del rapporto, nel corso di un colloquio svoltosi l'11 gennaio 1980.
paragrafo 10
Avvalendosi delle facoltà conferitegli dall'art. 43, secondo comma, dello Statuto, di apporre le sue osservazioni al rapporto informativo che gli era stato comunicato, il Ditterich rilevava, in una nota del 17 gennaio 1980, che il tenore del giudizio generale era incompatibile con il fatto che egli aveva pubblicato svariati articoli, nel periodo di riferimento, in collaborazione con altri dipendenti del centro di Ispra. Di conseguenza, l'interessato chiedeva che fosse soppressa la valutazione litigiosa, che secondo lui era frutto di un giudizio soggettivo e non di un giudizio oggettivo dei fatti.
paragrafo 11
Il Ditterich chiedeva l'intervento del relatore d'appello, sig. Mas, vice direttore del CCR e direttore dello stabilimento di Ispra. Dopo un incontro con l'interessato, il 5 marzo 1980, il relatore d'appello confermava il rapporto informativo con nota del 26 marzo 1980.
paragrafo 12
Il 31 marzo 1980, il ricorrente si appellava dinanzi al comitato paritetico, che emetteva il suo parere il 15 luglio 1980.
paragrafo 13
Dopo aver rilevato che la voce «comportamento in servizio» era qualificata «normale», mentre nel precedente rapporto informativo, per il periodo 1973-1975, il comportamento dell'interessato era stato giudicato «superiore al normale», il Comitato concludeva il suo parere dichiarando che «riteneva criticabile che questa valutazione, strettamente connessa al giudizio generale contestato della nota, non sia corredata dai numerosi commenti giustificativi, che rivestono particolare interesse allorché la valutazione è meno favorevole rispetto a quelle fornita nel rapporto precedente».
paragrafo 14
Invitato dal comitato paritetico per la compilazione dei rapporti a giustificare la qualifica relativa al comportamento in servizio, il Mas precisava che «durante questo periodo il Ditterich ha sistematicamente contestato tutte le decisioni dei suoi superiori gerarchichi che lo riguardavano».
paragrafo 15
Questa precisazione, che modificava il rapporto informativo, veniva comunicata all'interessato il 22 ottobre 1980.
paragrafo 16
Con nota del 1o dicembre 1980, giunta ai servizi della Commissione il 16 dicembre, il Ditterich presentava un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2 dello Statuto del personale contro la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, del 22 ottobre 1980, che sanciva la versione definitiva del rapporto informativo.
paragrafo 17
Presumendo che al suo reclamo fosse stato opposto un silenzio-rifiuto, il Ditterich promuoveva il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte ľ 8 luglio 1981.
paragrafo 18
Nell'atto introduttivo, il ricorrente, che dichiara di ignorare se il suo reclamo del 1o dicembre 1980 sia stato sottoposto al Comitato paritetico per i rapporti, si riserva di invocare, nel corso del procedimento, uno o due ulteriori mezzi in virtù dell'art. 42 del regolamento di procedura della Corte.
paragrafo 19
L'11 agosto 1981, il vice presidente della Commissione, rispondendo al reclamo del ricorrente del 1o dicembre 1980, comunicava all'interessato che la Commissione non poteva prendere in considerazione la sua domanda, in quanto — in particolare — i suoi argomenti non riuscivano a dimostrare, da un lato, che le valutazioni pronunciate dai suoi superiori gerarchici erano viziate, d'altra parte, che il ritardo nella compilazione del rapporto informativo lo avesse leso in qualche modo.
paragrafo 20
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione), ha deciso di passare alla fase orale.
paragrafo 21
Dati i mutamenti verificatisi nella sua composizione, la Corte, con ordinanza del 7 ottobre 1982, decideva di affidare la causa alla III sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Annullare il rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo 1o luglio 1975-30 giugno 1977, nonché la decisione del relatore d'appello del 22 ottobre 1980. 2. In ogni caso, condannare la controparte, date le irregolarità commesse e il ritardo verificatosi, a versare al ricorrente l'importo di 500000 Franchi belgi, aumentato dai normali interessi dal 1o dicembre 1980, salvo ulteriori modifiche in corso di causa. 3. Porre le spese del giudizio a carico della Commissione.
paragrafo 3
In subordine
paragrafo 4
Ingiungere alla controparte di produrre tutto il fascicolo riguardante il rapporto informativo 1975-1977, corredato dalla documentazione integrale. 5. Disporre che, mediante testimoni, si accertino i fatti seguenti : a) che il ricorrente ha lavorato con i suoi colleghi in un'atmosfera e in uno spirito di collaborazione del tutto normali; b) Che il ricorrente non si è sistematicamente opposto alle decisioni dei suoi superiori.
paragrafo 5
Nella replica, il ricorrente conclude che la Corte voglia, inoltre:
paragrafo 6
1. Annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera dell'11 agosto 1981. 2. In ogni caso, condannare la controparte, date le irregolarità commesse e i ritardi ad essa imputabili, a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento, per i danni morali e materiali da questo patiti, la somma che la Corte stabilirà secondo equità. 3. porre a carico della Commissione le spese giudiziali.
paragrafo 7
In subordine
paragrafo 8
4. Disporre che la controparte produca, in particolare, i documenti relativi alla presunta opposizione sistematica del ricorrente nei confronti delle decisioni dei suoi superiori gerarchici che lo riguardavano. 5. Disporre l'accertamento, mediante testimoni, dei fatti precisati nell'atto introduttivo. 6. Il ricorrente indica come testimoni: a) i suoi colleghi del servizio chimica e quelli del reparto A; b) i suoi superiori in entrambi detti servizi. 7. In questo caso, riservare le spese.
paragrafo 9
La convenuta conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 10
dichiarare il ricorso infondato e respingerlo; porre le spese a carico del ricorrente; con tutte le riserve del caso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Sono stati invocati otto mezzi, due dei quali nella replica.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul primo mezzo

paragrafo 1
Il primo mezzo è tratto dal fatto che il giudizio generale contenuto nel rapporto informativo, che sottolinea la carenza di spirito di collaborazione del Ditterich si fonda su fatti inesatti ed è viziato da contraddizioni.
paragrafo 2
Il ricorrente, che invita la Corte a sindacare se vi sia contraddizione tra i fatti e le qualifiche del suo rapporto informativo, dichiara di aver pubblicato, nel periodo in esame, in collaborazione con altri dipendenti, un certo numero di articoli dei quali fornisce i riferimenti.
paragrafo 3
Questo fatto smentisce, da una parte, la valutazione generale del relatore, che rileva un difetto di collaborazione (prima parte), d'altra parte, stride con quanto ha sostenuto il relatore d'appello circa lo spirito di contraddizione sistematica del ricorrente (seconda parte).
paragrafo 4
Il ricorrente contesta inoltre la veridicità dei fatti cui si è richiamato il relatore d'appello, senza precisarli. Il ricorrente ritiene che, data l'indole sistematica dell'atteggiamento di cui gli fa carico il relatore d'appello, questi avrebbe dovuto indicare i fatti su cui si è fondato il suo apprezamento (terza parte).
paragrafo 5
Il ricorrente osserva che, senza sostituire la sua valutazione a quella del superiore che redige il rapporto, la Corte si è sempre ritenuta legittimata a sindacare l'esattezza dei fatti sui quali si fonda il convincimento del relatore.
paragrafo 6
In quest'ordine di idee, il ricorrente richiede alla Corte di accertare, mediante testimoni, (audizione dei superiori, colleghi e subordinati, dei due servizi presso i quali ha lavorato) l'esattezza delle affermazioni del relatore e del relatore d'appello.
paragrafo 7
Secondo la Commissione, il tenore del rapporto informativo non mette in luce, per quel che la riguarda, alcuna ignoranza dei fatti relativi alla condotta, alla competenza e al rendimento dell'interessato. A giudizio della convenuta, se l'esistenza di pubblicazioni fatte dal ricorrente, in collaborazione con altri colleghi, dimostra la sua attitudine ad un certo tipo di lavoro in comune, non implica però necessariamente che egli desse prova di pari spirito di collaborazione nei suoi rapporti con i colleghi nell'ambito dello stabilimento.
paragrafo 8
La convenuta sottolinea di non aver fatto carico al ricorrente di essere privo del tutto di spirito di collaborazione, ma che ritiene semplicemente che con un maggior spirito di collaborazione il ricorrente potrebbe trarre maggior vantaggio dalle sue conoscenze. Quindi, a giudizio della Commissione, non sarebbe esatto affermare che vi è stato errore di fatto o contraddizione tra i fatti presi in considerazione ed il tenore della valutazione generale.
paragrafo 9
Trattandosi della valutazione analitica relativa alla condotta del ricorrente, il superiore che ha stilato il rapporto ha definito questa «normale», mentre nella relazione precedente, per la stessa voce, aveva usato la qualifica di «superióre alla media», dati i ripetuti incidenti che dimostravano un certo spirito di contestazione da parte del ricorrente. La Commissione sottolinea a questo proposito che ripetutamente il ricorrente ha fatto o ha iniziato comunicazioni circa determinati programmi di studio del Centro, nonostante il parere negativo del suo direttore, sig. Bishop, o del capo dei programmi dello Stabilimento di Ispra, sig. Bresesti. Ad esempio, il ricorrente ha continuato l'elaborazione di una comunicazione sulle scorie radioattive oltre un anno dopo la decisione del Consiglio che sopprimeva i lavori di ricerca in questo settore e nonostante l'invito del Bresesti a rinunciarvi. Quest'ultimo ha dovuto vietare la comunicazione. , Nonostante questo incidente, il ricorrente ha fatto un'altra comunicazione senza aver chiesto l'autorizzazione dei suoi superiori gerarchici.
paragrafo 10
La Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata in partir colare dalle sentenze del 12 maggio 1977, Macevičius/Parlamento (causa 31/76, Race. 1977, pag. 883, in particolare n. 8), 25 novembre 1976, Küster/Parlamento (causa 122/75, Race. 1976, pag. 1685, specie n. 9), 17 marzo 1971, Marcato/Commissione (causa 29/70, Racc. 1971, pag. 243, specie n. 7), 5 novembre 1963, Leroy/Commissione (cause riunite 35/62 e 16/63, Racc. 1963, pag. 399, specie pagg. 419-420), la Corte si è rifiutata di sostituire il suo giudizio a quello del relatore, a maggior ragione allorché si tratta di giudizi molto complessi. La Corte accerta solo l'incompetenza, le irregolarità di forma e di procedura, lo sviamento di potere, l'errore o la incongruità manifesta.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul secondo mezzo

paragrafo 1
Il secondo mezzo è tratto dalla contraddizione tra la menzione del rapporto informativo circa la condotta del ricorrente giudicata «normale» e, da una parte, la valutazione di ordine generale del relatore, dall'altra, la giustificazione fornita dal relatore d'appello.
paragrafo 2
Il ricorrente osserva che, se le critiche relative al «difetto di spirito di collaborazione» o ad uno «spirito di opposizione sistematica» fossero state giustificate, ciò si sarebbe inevitabilmente rispecchiato nella qualifica del rapporto informativo circa il comportamento dell'interessato.
paragrafo 3
Il ricorrente ricorda che, nel suo parere del 15 luglio 1980, il comitato paritetico per i rapporti informativi, tenuto conto della differenza per quel che riguarda il comportamento dell'interessato, tra il rapporto contestato e quello precedente relativo al periodo 1973-1975, aveva invitato il relatore d'appello sig. Mas, a fornire le necessarie giustificazioni.
paragrafo 4
Il ricorrente ritiene che, dichiarando che l'interessato aveva sistematicamente contestato le decisioni dei suoi superiori, il relatore d'appello non produceva le giustificazioni richieste, ma emetteva una nuova valutazione che avrebbe dovuto logicamente risolversi nella soppressione della qualifica «normale» per la voce «comportamento in servizio».
paragrafo 5
La Commissione rileva che il relatore d'appello ha inteso sottolineare che la contestazione sistematica non aveva consentito all'interessato di esser qualificato «superiore al normale», mentre in precedenza lo aveva meritato. Solo nel caso in cui questa contestazione avesse reso impossibile qualsiasi forma di collaborazione non solo con i superiori gerarchici, ma anche con i colleglli nell'ambito della divisione o in caso di rifiuto ad ottemperare alle direttiva impartitegli, la condotta avrebbe dovuto venir qualificata «inferiore alla normale», oppure, a seconda dei casi, far scattare altri procedimenti.
paragrafo 6
Secondo la Commissione, il ricorrente non ha apportato alcun elemento idoneo a dimostrare che la convenuta aveva travalicato i limiti del suo potere discrezionale.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul terzo mezzo

paragrafo 1
Il terzo mezzo è tratto dall'ambiguità della giustificazione fornita dal relatore d'appello, in quanto non risulta chiaramente se questa si riferisce alla condotta o al lavoro dell'interessato.
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, tutto induce a pensare che le qualifiche del rapporto informativo sono state determinate dalla sua situazione amministrativa, più precisamente da alcuni conflitti che egli ha avuto con l'amministrazione in seguito al rifiuto opposto ad una sua domanda di promozione. Il ricorrente sottolinea che questo attrito ha dato origine ad una sentenza della Corte (12.10.1978, Race 1978, pag. 1855). Il ricorrente ritiene che un dipendente abbia il diritto di contestare le decisioni dei suoi superiori gerarchici e che contestazioni di questo genere non possano aver ripercussioni sul servizio; di conseguenza esse non dovrebbero venir prese in considerazione nell'ambito della valutazione del comportamento in servizio.
paragrafo 3
La Commissione osserva che il ricorrente non offre di dimostrare quali elementi della sua posizione amministrativa avrebbero indotto i relatori ad esprimere i giudizi litigiosi.
paragrafo 4
Secondo la convenuta è chiaro che la giustificazione del relatore d'appello si riferisce alla condotta dell'interessato e non al suo rendimento, alla sua competenza o alla sua situazione amministrativa.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul quarto mezzo

paragrafo 1
Il quarto mezzo è tratto dall'inosservanza delle norme fissate dalla guida per la compilazione del rapporto informativo.
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, si desume dalla guida che soltanto le valutazioni superiori o inferiori al normale devono andar giustificate. Il ricorrente ritiene quindi che non fosse consentito al relatore d'appello fornire una giustificazione al giudizio sul comportamento del ricorrente, definito normale.
paragrafo 3
A giudizio del ricorrente, pur se la giustificazione di cui è questione è stata fornita per esaudire la richiesta formulata dal Comitato paritetico per i rapporti informativi, è opportuno determinare la data alla quale tale richiesta à stata formulata nei confronti del relatore d'appello, onde valutare la conformità con la versione della guida per la compilazione dei rapporti vigente in quel momento.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, la disposizione della guida per la compilazione del rapporto (1973, pag. 39, allegato VII del controricorso) che stabilisce che le valutazioni «inferiori o superiori alla normale» vanno obbligatoriamente corredate da commento, non vieta affatto di giustificare le valutazioni medie, in quanto detta giustificazione serve soltanto a meglio illustrare il rapporto informativo e a fornire migliori garanzie al dipendente interessato.
paragrafo 5
La Commissione sottolinea che il commento in questione è stato fornito per ottemperare alle richieste del comitato paritetico, adito dallo stesso ricorrente.
paragrafo 6
La Commissione osserva che, secondo una prassi comunemente ammessa, le valutazione medie vengono giustificate, su sollecito del comitato paritetico, allorché la relazione precedente conteneva qualifiche «superiore al normale». Nella fattispecie, il comitato paritetico si è espresso in questo senso nel suo parere del 15 luglio 1980.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul quinto mezzo

paragrafo 1
Il quinto mezzo è tratto dal fatto che, contrariamente alle prescrizioni della guida per la compilazione del rapporto, questo e la valutazione del relatore d'appello non sono stati redatti nella lingua madre o principale dell'interessato.
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, sarebbe stato auspicabile che il rapporto informativo fosse steso in tedesco, lingua madre dell'interessato, o in inglese, lingua conosciuta dall'interessato e dal relatore. Invece il rapporto è stato redatto in francese.
paragrafo 3
La Commissione sottolinea che, ai sensi della guida per la compilazione del rapporto (pag. 41) «il testo a stampa del formulario deve corrispondere alla lingua materna o principale del funzionario che è oggetto del Rapporto. Tuttavia, i Compilatori possono anche esprimersi in una lingua ufficiale di loro scelta. Se quest'ultima è diversa da quella materna o principale del funzionario oggetto del Rapporto, dovrà provvedersi, a richiesta, alla traduzione dei giudizi espressi».
paragrafo 4
Secondo la Commissione, questo quinto mezzo è infondato, in quanto il ricorrente non si è avvalso della possibilità che gli era offerta della guida per la compilazione del rapporto di chiedere la traduzione dei giudizi che vi comparivano stilati dal relatore su un modulo in tedesco.
paragrafo 5
La Commissione osserva, d'altro canto, che l'atto introduttivo depositato in cancelleria è in francese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul sesto mezzo

paragrafo 1
Il sesto mezzo è tratto dal ritardo con cui è stato redatto il rapporto informativo nella versione definitiva e del pregiudizio così arrecato all'interessato.
paragrafo 2
Il ricorrente osserva che il rapporto informativo per il periodo 1975/77, che avrebbe dovuto venir compilato entro la fine del 1977, è stato firmato dal relatore il 29 dicembre 1979. Questo ritardo è stato ulteriormente aggravato dal fatto che l'avviso del comitato paritetico per i rapporti, datato 15 luglio 1980, non è stato seguito da una decisione entro gli otto giorni, come prescrive la guida per la compilazione del rapporto, ma detta decisione è stata adottata solo il 22 ottobre 1980.
paragrafo 3
Secondo il ricorrente, la lentezza dei servizi di Ispra in materia di rapporti informativi, è risaputa. Per convincersene basta consultare la giurisprudenza della Corte. Il ricorrente precisa che, per quel che lo riguarda, il rapporto informativo per il periodo 1969-1971 gli è stato comunicato solo il 7 gennaio 1975.
paragrafo 4
Il ricorrente, che si richiama alla sentenza del 5 giugno 1980, Oberthur/Commissione (causa 24/79, Race. 1980, pag. 1743), ritiene che il ritardo nella compilazione del rapporto lo abbia pregiudicato materialmente e moralmente in quanto le condizioni del suo fascicolo personale, incompleto e — quindi — irregolare, hanno diminuito le sue possibilità di promozione.
paragrafo 5
Secondo il ricorrente, i meriti dei dipendenti in predicato per la promozione vengono esaminati in base ai rapporti informativi. Si evince dalla sentenza del 14 luglio 1977, Geist/Commissione (causa 61/76, Race. 1977, pag. 1419) che una puntuale redazione del rapporto informativo costituisce una garanzia per il normale svolgimento della carriera del dipendente.
paragrafo 6
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe sofferto, valutato a 500000 BFR. Nella replica il ricorrente, dopo aver precisato che, per valutare il danno, egli aveva tenuto conto del fatto che i servizi di Ispra continuavano a redigere i rapporti con ritardo nonostante le sentenze pronunciate in materia, dichiara di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte.
paragrafo 7
La Commissione, pur deplorando l'entità del ritardo con cui è stato redatto il rapporto litigioso, osserva che la guida per la compilazione del rapporto, nella versione allora vigente, non stabiliva alcun termine formale entro il quale debbano redigersi i rapporti informativi; nella fattispecie il ritardo è consequenza delle modifiche apportate al servizio da cui dipendeva l'interessato e al suo trasferimento, che ha richiesto varie consultazioni di superiori o ex superiori del Ditterich.
paragrafo 8
Secondo la Commissione, la richiesta di risarcimento del danno materiale è priva di fondamento. Poiché non ha tempestivamente contestato nessuna decisione di promozione adottata nel periodo di riferimento nel corso del quale avrebbe dovuto redigersi il rapporto informativo, il ricorrente non può ora sostenere che sono state ridotte le sue possibilità di promozione.
paragrafo 9
La Commissione osserva che, comunque stiano le cose, la redazione tardiva di un rapporto informativo non può aver ripercussioni sulle decisioni di promozione.
paragrafo 10
Secondo la Commissione, le qualifiche attribuite per gli stessi periodi ai dipendenti promossi non erano complessivamente inferiori a quelle attribuite al ricorrente.
paragrafo 11
La Commissione osserva che, nonostante la domanda di risarcimento sia connessa al ricorso per annullamento, essa rientra in effetti nell'ambito del procedimento del ricorso per risarcimento.
paragrafo 12
In ogni caso, la Commissione ritiene che le rivendicazioni pecuniarie del ricorrente siano eccessive e, per questo, siano inaccettabili.
paragrafo 13
La Commissione sottolinea che in una causa piuttosto simile all'attuale, quanto meno per quel che riguarda il tenore del sesto mezzo, la Corte ha concesso al ricorrente un risarcimento di 10000 BFR per il danno morale (sent. 61/76, Geist/Commissione, Racc. 1977, pag. 1419) arrecato dal ritardo nella compilazione del rapporto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sul settimo mezzo, invocato nella replica

paragrafo 1
Il settimo mezzo è tratto dal fatto che la risposta della Commissione, — datata 11 agosto 1981, vale a dire dopo il deposito del presente ricorso — al reclamo proposto dal ricorrente il 1o dicembre 1980, non è giunta in tempo utile e non è stata preceduta dalla Consultazione del comitato paritetico per i rapporti, contrariamente a quanto prescrive la guida per la compilazione del rapporto.
paragrafo 2
Il ricorrente osserva che ai sensi della guida per la compilazione del rapporto (pag. 187 della versione 1971), «a decorrere dalla notifica del parere negativo del comitato paritetico per i rapporti (vedere C, 3 a) o dalla decisione finale adottata dal relatore d'appello, i dipendenti hanno la facoltà di presentare reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto. Il comitato paritetico per i rapporti viene consultato su questo reclamo. Spetterà poi alla Commissione, in quanto autorità che ha il potere di nomina, pronunciarsi sul reclamo promosso».
paragrafo 3
Secondo il ricorrente, risulta da queste disposizioni che la Commissione deve statuire tempestivamente dopo aver consultato il comitato paritetico per i rapporti.
paragrafo 4
Il ricorrente osserva, in base al documento trasmesso come allegato VI al controricorso, che la Commissione non si è attenuta a queste norme.
paragrafo 5
La Commissione precisa che il comitato paritetico per i rapporti non è stato consultato una seconda volta, dato che si era ottemperato al suo parere del 15 luglio 1980 nel giudizio formulato dal relatore d'appello il 12 ottobre 1980.
paragrafo 6
Secondo la Commissione, è opportuno osservare che la guida per la compilazione del rapporto (pag. 142, allegata alla controreplica) sancisce, a proposito della consultazione del comitato paritetico per i rapporti, il principio del ricorso gerarchico, il che diminuisce la forza vincolante delle disposizioni della stessa guida citate dal ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sull'ottavo mezzo, invocato nella replica

paragrafo 1
L'ottavo mezzo è tratto dal fatto che la risposta della Commissione al reclamo del ricorrente è viziata da nullità.
paragrafo 2
Il ricorrente invoca la nullità della risposta della Commissione in base alle considerazioni esposte nell'ambito dei cinque mezzi svolti nell'atto introduttivo.
paragrafo 3
La Commissione dichiara che, pur non accettando le considerazioni teoriche che pare stiano alla base di questo mezzo, si richiama, in quanto occorra, agli argomenti svolti per controbattere i primi cinque mezzi invocati dal ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla domanda subordinata

paragrafo 1
In subordine, il ricorrente chiede che sia accertato mediante testimoni che, da una parte, egli ha lavorato in un'atmosfera e in uno spirito di collaborazione normali sotto ogni aspetto e, dall'altra, che egli non si è sistematicamente opposto ai suoi superiori.
paragrafo 2
La convenuta osserva che, poiché questa domanda mira ad accertare i fatti sui quali si fonda l'azione principale, essa non è subordinata, ma si ricollega alle conclusioni del ricorso.
paragrafo 3
La convenuta sottolinea, inoltre, che lo stesso oggetto delle verifiche richieste è incompatibile con il potere discrezionale del relatore che redige il rapporto informativo in base ad un giudizio di valore, per natura soggettivo.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, il ricorrente non ha alcun interesse a presentare siffatta domanda. Se vincesse la causa, simile domanda sarebbe priva di oggetto, Nel caso contrario, la reiezione della domanda principale implicherebbe quello della richiesta in subordine.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
Kuno Ditterich, rappresentato dall'avvocato Slusny e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Van Lier, in qualità di agente, hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 3 febbraio 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 marzo 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'8 luglio 1981, il sig. Kuno Ditterich, dipendente del ruolo scientifico di grado A 5/8 presso il Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra, ha promosso un ricorso mirante : 1. all'annullamento del rapporto informativo, redatto il 20 dicembre 1979, relativo all'attività del ricorrente per il periodo 1o luglio 1975 - 30 giugno 1977, nonché della decisione del relatore d'appello, in data 22 ottobre 1980, che fissa la versione definitiva di questo rapporto. Nella replica, il ricorrente amplia le sue conclusioni, avvalendosi di una riserva formulata nell'atto introduttivo, chiedendo anche l'annullamento della decisione espressa dell'11 agosto 1981, con la quale la Commissione ha respinto, dopo la promozione del presente ricorso, il suo reclamo del 1o dicembre 1980; 2. alla condanna della Commissione a versargli 500000 BFR, a risarcimento del danno morale e materiale recatogli da detto rapporto. Nella replica, il ricorrente dichiara tuttavia di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte circa l'entità del risarcimento dovutogli. 3. In subordine, il ricorrente chiede la produzione, da parte della Commissione, dell'intero fascicolo relativo al rapporto litigioso e l'accertamento, mediante testimoni, dei giudizi contenuti nel rapporto stesso.
punto 2
Emerge dal fascicolo che il ricorrente era addetto al reparto C, Divisione chimica, del CCR di Ispra, fino al 1o gennaio 1977, data alla quale è stato trasferito al reparto A.
punto 3
Per il periodo 1o luglio 1975 - 30 giugno 1977, sul Ditterich è stato redatto un rapporto informativo firmato il 20 dicembre 1979 dal sig. Bishop, capo del reparto C del CCR, sentiti i capi degli uffici nei quali aveva lavorato.
punto 4
Questo rapporto contiene una valutazione di carattere generale nella quale si fa cenno ad una certa mancanza di spirito di collaborazione del Ditterich, pur indicando come «superiore al normale» la «competenza» e il «rendimento», mentre il «comportamento in servizio» è classificato «normale».
punto 5
Il Ditterich, valendosi della possibilità, contemplata dall'art. 43, 2° comma, dello statuto del personale, di apporre le sue osservazioni al rapporto informativo, chiedeva fosse eliminata la fase relativa alla mancanza di spirito di collaborazione e chiedeva l'intervento del relatore d'appello, sig. Mas, vice direttore generale del CCR e direttore dello stabilimento di Ispra. Il 26 marzo 1980 questi confermava tuttavia il rapporto informativo.
punto 6
Il 31 marzo 1980 il Ditterich interponeva appello dinanzi al comitato paritetico per i rapporti, che emetteva il suo parere il 15 luglio 1980. Dopo aver constatato che il «comportamento in servizio» era classificato «normale», mentre nel precedente rapporto, relativo al periodo 1973-1975, il comportamento dell'interessato era stato giudicato «superiore al normale», il comitato paritetico per i rapporti invitava il relatore d'appello, sig. Mas, a giustificare la valutazione relativa alla condotta dell'interessato.
punto 7
Ottemperando a questo invito, il relatore d'appello, sig. Mas, il 22 ottobre 1980, modificava il rapporto informativo precisando che la valutazione impugnata era dovuta al fatto che, durante il periodo di riferimento, il Ditterich aveva «sistematicamente contestato tutte le decisioni dei superiori gerarchici che lo riguardavano».
punto 8
Con nota del 1o dicembre 1980, il Ditterich proponeva reclamo a norma dell'art. 90, n. 2 dello Statuto del personale avverso la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 22 ottobre 1980, che fissava la versione definitiva del rapporto informativo. Poiché l'amministratore non ha dato risposta a detto ricorso entro il termine di quattro mesi, il Ditterich ha proposto il presente ricorso.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di annullamento del rapporto informativo

punto 9
Nelle memorie, il ricorrente ha dedotto che il relatore d'appello non poteva giustificare la valutazione del comportamento in servizio, in quanto questo era stato classificato «normale» e che il rapporto informativo non era stato redatto nella sua madre lingua. Il ricorrente ha rinunziato a questi due mezzi all'udienza ed è quindi superfluo esaminarli.
punto 10
Secondo il ricorrente, la valutazione generale che constata la mancanza di spirito di collaborazione, si fonda su fatti inesatti e viziati da contraddizioni. Il fatto che l'interessato abbia pubblicato, nel periodo di riferimento, diversi studi in collaborazione con dei colleghi non si concilierebbe con la valutazione generale, né con l'affermazione del relatore d'appello relativa allo spirito d'opposizione sistematica del ricorrente.
punto 11
Inoltre, il ricorrente sostiene che, se la valutazione del relatore e quella del relatore d'appello fossero state giustificate, la classifica riguardante il comportamento in servizio avrebbe dovuto essere inferiore alla normale, mentre così non è stato: il rapporto informativo conterrebbe dunque valutazioni e classifiche contraddittorie.
punto 12
Infine, il ricorrente assume che queste valutazioni si spiegano, in realtà, non già con la competenza, il rendimento o la condotta in servizio, ma con il conflitto insorto tra l'interessato e l'amministrazione in seguito al rifiuto opposto ad una domanda di promozione, controversia risolta dalla Corte nella sentenza del 12 ottobre 1978, (causa 86/77, Race. pag. 1855).
punto 13
Secondo la costante giurisprudenza, i rapporti informativi implicano valutazioni che possono dar luogo a sindacato giurisdizionale unicamente per irregolarità di forma, errori di fatto patenti o sviamento del potere discrezionale da parte delle persone che partecipano alla compilazione di detti documenti.
punto 14
Quanto alle contraddizioni che il ricorrente allega, è opportuno osservare, in primo luogo, che la pubblicazione di studi in collaborazione con alcuni colleghi, pur se dimostra l'attitudine dell'interessato a un certo tipo di lavoro in comune, non implica necessariamente lo stesso spirito di collaborazione nel complesso dei rapporti di servizio. La valutazione del primo relatore non è dunque viziata da contraddizione. È opportuno osservare, in secondo luogo, che l'interessato non contesta di aver proseguito, nonostante gli ordini ricevuti, lavori di ricerca facenti parte dei programmi soppressi dal Consiglio. Questo atteggiamento ha giustificato, da parte del relatore d'appello, una classifica per il «comportamento in servizio» inferiore a quella che gli era stata attribuita nel rapporto precedente. Non esiste dunque nemmeno contraddizione fra la valutazione del relatore d'appello e la classifica del «comportamento in servizio».
punto 15
Si deve osservare che, per il resto, le critiche del ricorrente non vertono né su palesi errori di fatto che possano venir obiettivamente accertati, né su stime o giudizi obiettivamente controllabili, bensì riguardano valutazioni, la cui esattezza, data la loro natura e il loro oggetto, non può essere sindacata dalla Corte.
punto 16
Così stando le cose, le censure del ricorrente vanno disattese senza che occorra procedere alla verifica dell'esattezza delle critiche contenute nel rapporto informativo, disporre la produzione, da parte della Commissione, dell'intero fascicolo relativo al rapporto informativo litigioso o controllare, mediante testimoni, le classifiche che compaiono in detto rapporto, come l'interessato chiede in via subordinata.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda mirante all'annullamento della reiezione espressa del reclamo

punto 17
Il ricorrente chiede poi l'annullamento della reiezione espressa del reclamo che egli aveva proposto il 1o dicembre 1980 a norma dell'art. 90, n. 2 dello Statuto. Questa reiezione sarebbe viziata dalla trasgressione delle norme contenute nella guida per la compilazione del rapporto informativo edita nel 1971, vigente per i periodi che vanno dal 1969 al 1977.
punto 18
Secondo l'osservazione generale di cui a pag. 187 della guida per la compilazione del rapporto informativo del 1971, «a decorrere dalla notifica del parere negativo del comitato paritetico per i rapporti (vedere n. C 3 a) o della decisione finale adottata dal relatore d'appello, i dipendenti hanno la facoltà di proporre reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto. Il comitato paritetico per il rapporti viene consultato a proposito di questo reclamo. Spetterà poi alla Commissione, in quanto autorità che ha il potere di nomina, pronunciarsi sul reclamo proposto».
punto 19
Pur se risulta incontestabilmente che il reclamo del Ditterich avverso la decisione che fissa la versione definitiva del rapporto informativo non è stato sottoposto, contrariamente alle prescrizioni di cui sopra, al comitato paritetico per i rapporti, questo fatto non è tale, nella fattispecie, da potersi considerare come inosservanza di una forma essenziale. È infatti opportuno rilevare che il comitato paritetico per i rapporti era già stato interpellato sul caso Ditterich e che il relatore d'appello aveva completato il rapporto informativo onde conformarsi al parere emesso da detto comitato.
punto 20
Vanno quindi disattese le domande formulate nella replica.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda mirante al risarcimento del danno

punto 21
Il ricorrente deduce che il rapporto informativo litigioso, riferentesi al periodo 1975-1977, che avrebbe dovuto venir stilato entro il 1977, è stato firmato dal relatore solo il 29 dicembre 1979. Questo ritardo sarebbe stato ulteriormente aggravato dal fatto che al parere del comitato paritetico per i rapporti, del 15 luglio 1980, è stato dato seguito solo il 22 ottobre 1980, contrariamente a quanto prescrive la guida per la compilazione dei rapporti.
punto 22
Questo illecito dell'amministrazione costituirebbe un giustificato motivo di risarcimento del danno morale e materiale patito dal ricorrente.
punto 23
L'art. 43 prescrive che venga compilato, almeno ogni due anni, un rapporto informativo circa la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun dipendente.
punto 24
Questo documento deve esser compilato obbligatoriamente per il buon andamento amministrativo e per la razionalizzazione degli uffici della Comunità e per tutelare gli interessi dei dipendenti. Esso costituisce un elemento indispensabile di valutazione ogniqual volta la carriera del dipendente è presa in considerazione dai superiori gerarchici.
punto 25
Uno dei doveri dell'amministrazione è dunque quello di curare che questo rapporto venga compilato periodicamente alle date stabilite dallo Statuto e venga steso regolarmente. Si può ammettere che l'amministrazione disponga a questo scopo di un termine ragionevole e che qualsiasi inosservanza di questo termine va giustificata con l'esistenza di circostanze particolari.
punto 26
Nella fattispecie, tanto dai documenti amministrativi quanto dalle risultanze processuali si desume che l'autorità che ha il potere di nomina del CCR di Ispra ha largamente superato il termine ragionevole di cui disponeva per elaborare il rapporto sul Ditterich e che essa non è riuscita a dimostrare l'esistenza di circostanze particolari atte a giustificare il ritardo.
punto 27
Stando così le cose, il Ditterich giustamente sostiene che l'amministrazione ha commesso un illecito del quale deve rispondere.
punto 28
Il ricorrente, pur se non dimostra che questo illecito abbia impedito o ritardato una promozione di cui avrebbe potuto fruire e gli abbia quindi recato un danno materiale, dimostra tuttavia di aver subito un danno morale, per il fatto che il fascicolo personale non è né regolare né completo. Egli ha quindi il diritto di chiedere un risarcimento.
punto 29
Appare equo valutare questo danno in 20000 BFR che la Commissione deve versare all'interessato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 30
Ai termini dell'art. 69, § 2 le spese sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Dato il ritardo con cui l'amministrazione di Ispra ha redatto il rapporto informativo e l'indole recidiva di questa negligenza, tutte le spese processuali sono poste a carico della Commissione.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1° È respinta la domanda di annullamento del rapporto informativo. 2° È respinta la domanda di annullamento della decisione espressa 11 agosto 1981. 3° La Commissione verserà al ricorrente l'importo di 20000 BFR a risarcimento del danno conseguente al ritardo nella stesura del rapporto informativo. 4° Tutte le spese processuali sono poste a carico della Commissione.

Firme

Everling Bosco Galmot Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 maggio 1983. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente della Terza Sezione U. Everling

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