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Sez. 3, Sentenza n. 18299 del 01/12/2003 (Rv. 568565 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO | Attività non previste o contrastanti col mandato - Ratifica tacita - Condizioni - Necessità che siano portate a conoscenza del mandante - Limiti - Totale difformità rispetto alle istruzioni ricevute - Ambito di operatività della ratifica tacita - Effetti nei confronti dei terzi - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568565-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO

La ratifica tacita da parte del mandante dell'operato del mandatario, ex art. 1712 cod.civ., presuppone che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, specificando l'avvenuto compimento da parte sua delle attività divergenti o esorbitanti, laddove non può aversi ratifica tacita quando il comportamento del mandatario sia talmente divergente dalle istruzioni da far ritenere che si sia avuta una radicale inesecuzione del mandato stesso; in ogni caso, la ratifica tacita può operare nei soli rapporti tra mandante e mandatario, e non può essere invocata dall'ausiliario del mandatario nei confronti del mandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)