Sez. 2, Sentenza n. 2387 del 18/03/1997 (Rv. 503091 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO | Ritardo del mandante nel darne risposta - Approvazione tacita - Configurabilità - Effetti nei confronti dei terzi - Esclusione.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO MANDATO
La norma dell'art. 1712 cod. civ. secondo cui il ritardo del mandante nel rispondere alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'incarico comporta approvazione dell'atto compiuto dal mandatario anche se questi ha ecceduto dai limiti del mandato, opera esclusivamente nei rapporti fra mandante e mandatario; pertanto la suddetta approvazione tacita non può essere invocata dai terzi interessati quale equipollente della ratifica come disciplinata dagli articoli 1398 e 1399 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)