Sez. L, Sentenza n. 100 del 09/01/1991 (Rv. 470406 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - Ad substantiam - Convenzionale | Estensione analogica a convenzioni non previste - Inammissibilità - Risoluzione consensuale del rapporto - Esclusione - Limiti di prova testimoniale ex art. 2723 cod. civ. - Inapplicabilità - Configurabilità della detta risoluzione come patto posteriore alla formazione del documento - Esclusione.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - Ad substantiam - Convenzionale
Il patto che concerne l'adozione di una determinata forma per la futura conclusione di un contratto (o anche per porre validamente in essere un negozio unilaterale) non può estendersi in via analogica ad altre convenzioni non specificamente previste, come la risoluzione consensuale del rapporto, la quale non soggiace ai limiti di prova testimoniale previsti dall'art. 2723 cod. civ. con riguardo ai "patti posteriori alla formazione del documento", dovendosi considerare tali solo quelli che apportano alle clausole contrattuali, stipulate in forma scritta, aggiunte o modifiche destinate a regolare diversamente per il futuro particolari aspetti del rapporto tra le parti, nel presupposto della persistenza e prosecuzione del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)