Sez. 3, Sentenza n. 5639 del 24/06/1997 (Rv. 505427 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - BILATERALI - IN GENERE | Clausola negoziale che imponga la adozione di forme convenzionali per le successive modificazioni del contratto - Estensione automatica della sua efficacia a tutte le possibili, successive vicende contrattuali - Esclusione - Scioglimento del contratto per mutuo consenso - Ammissibilità.
NEGOZI GIURIDICI - BILATERALI - IN GENERE
La clausola negoziale che imponga, alle parti, l'adozione di forme convenzionali espresse per la conclusione, ovvero per la successiva modificazione, del contratto da esse stipulato non può ritenersi automaticamente estesa, in via analogica, a tutte le ulteriori vicende contrattuali in essa non specificamente contemplate (fattispecie in cui una clausola apposta ad un contratto cinematografico imponeva, per la ipotesi di modificazioni apportate, successivamente, al medesimo, la adozione di particolari forme, ed il giudice di appello aveva, ciononostante, ritenuto di poter pronunciare lo scioglimento di tale contratto per mutuo consenso, desunto da univoci comportamenti concludenti delle parti. La S.C., in applicazione del suindicato principio di diritto, ha confermato la decisione di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)