Sez. 1, Sentenza n. 3740 del 17/11/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174864 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI - FATTISPECIE: RITENUTA UTILIZZABILITÀ DI TESTIMONIANZA DE RELATO RESA IN PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOSI CON ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI - FATTISPECIE: RITENUTA UTILIZZABILITÀ DI TESTIMONIANZA DE RELATO RESA IN PROCEDIMENTO PENALE CONCLUSOSI CON ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*
In tema di misure di prevenzione il convincimento del giudice può basarsi su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purché obiettivamente accertati, compresi quelli risultanti da precedenti penali e giudiziari ed anche da sentenze di assoluzione con formula dubitativa, poiché è ben possibile che gli elementi a carico dell'imputato siano insufficienti per l'affermazione di responsabilità relativamente al reato contestato, ma, al tempo stesso, risultino utili per la decisione sulla misura di prevenzione. (nella specie è stata ritenuta l'utilizzabilità, nel giudizio di prevenzione, di una testimonianza de relato resa nel procedimento penale, così disattendendo la contraria tesi dell'imputato fondata sul fatto che in tale procedimento non si era pervenuti ad un'affermazione di responsabilità.). (Conf mass n 168613; (Conf mass n 162640).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)